Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5327 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1485/2010 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (OMISSIS) capogruppo del Gruppo

Bancario BNL – società soggetta ad attività di direzione e

coordinamento della società BNP Paribas S.A. – Parigi – in persona

del Direttore Territoriale Rischi Lazio Sardegna, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso lo studio

dell’avvocato MACCALLINI Carlo, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale in o calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ICAP SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3523/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30.6.09, depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Antonella Carnevali (per delega

avv. Carlo Maccallini) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con sentenza emessa il 23 novembre 2005 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del fallimento dell’ICAP s.r.l., revocava pagamenti per complessivi Euro 190.395,82 eseguiti dalla società in bonis, nel periodo sospetto, in favore della Banca Nazionale del Lavoro, che per l’effetto condannava alla relativa restituzione.

Il successivo gravame della banca era respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 21 settembre 2009.

La Corte motivava, per quanto qui interessa, che l’elemento psicologico della scientia decoctionis era presuntivamente dimostrato dal ritardo prolungato nel rimborso delle rate di tre contratti di mutuo: comportamento, il cui valore sintomatico era da valutare alla luce della specifica professionalità dell’istituto di credito, tenuto, ai sensi del Testo unico bancario e degli atti di normazione secondaria dell’organo di vigilanza, ad analizzare approfonditamente la situazione patrimoniale di ogni soggetto beneficiario di finanziamenti.

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la B.N.L s.p.a., con atto notificato l’11 novembre 2009.

Deduceva:

1) la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 40 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonchè carenza di motivazione e di valutazione di uno specifico documento, perchè la corte territoriale aveva desunto la prova della scientia decoctionis da un’unica circostanza, quale il mancato pagamento di una singola rata di mutuo, assolutamente inidonea a costituire indizio grave preciso e concordante;

2) la violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697 cod. civ. e il difetto di motivazione, per aver omesso di considerare ulteriori documenti e circostanze idonei ad escludere la rilevanza dell’unico elemento posto in rilievo ai fini della decisione: ed in particolare la posteriorità temporale sia dell’atto di pignoramento che aveva dato inizio alla procedura esecutiva (e dello stesso atto di precetto), sia dei protesti a carico della società fallita, rispetto alle rimesse contestate;

3) la falsa applicazione dell’art. 91 cod proc. civ., e la carenza di motivazione nel regolamento delle spese processuali, poste a carico della banca, nonostante l’accoglimento solo parziale della domanda attrice.

La curatela del fallimento I.c.a.p. s.r.l. non svolgeva attività difensiva.

Così riassunti i fatti di causa, si osserva come il ricorso appaia, prima facie, inammissibile, risolvendosi, quanto ai primi due motivi, in una difforme valutazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

La corte territoriale ha infatti posto correttamente in relazione i particolari obblighi legali di diligenza e perizia, nonchè la specifica competenza professionale dell’istituto di credito nel monitorare la situazione economica dei soggetti privati destinatari di finanziamenti, con lo specifico inadempimento del rimborso di una rata di ciascuno dei tre contratti di mutuo, di elevato valore, sintomatico dello stato di insolvenza dell’Icap alla data delle rimesse solutorie.

Anche il terzo motivo appare inammissibile, dal momento che è conforme a diritto, in linea di principio, l’addebito a carico della parte soccombente delle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., in proporzione al valore ritenuto in sentenza (D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, comma 1).

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore della parte ricorrente, che ha depositato una memoria illustrativa;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. non ha mosso rilievi critici alla relazione ed il difensore si è richiamato alle conclusioni in atti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che la memoria depositata dalla banca ricorrente non introduce elementi nuovi di valutazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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