Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5327 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/03/2017, (ud. 23/11/2016, dep.02/03/2017),  n. 5327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15609-2013 proposto da:

ISOLA DI PASQUA SNC, (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ONGARO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO TONETTO;

– ricorrente –

contro

M.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

MARIA PAGOTTO;

M.M. in P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato LIVIO

BUSSA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA

BUSSA, CONCETTA VULLO TRAVE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2082/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Ongaro Alessandro difensore della ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avv. Gioacchino Annalisa con delega depositata in udienza

dell’Avv. Bussa Andrea difensore di M.M., e l’Avv. Pompa

Vincenzo con delega depositata in udienza dell’Avv. Di Pierro Nicola

difensore di M.P., i quali si riportano agli atti

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il ridetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.P., esponendo di essere creditore della somma di Lire 67.083.334, in forza di sentenza irrevocabile, nei confronti di M.B., conveniva in giudizio quest’ultima, unitamente alla s.n.c. Isola di Pasqua, avanti al Tribunale di Venezia, per sentire dichiarare la simulazione dell’atto di compravendita immobiliare concluso tra i convenuti in data (OMISSIS), nonchè la nullità, per difetto di forma, della donazione dissimulata o del negozio misto con donazione o, in via subordinata, la revocazione, rilevando a tal fine che i soci della Isola di Pasqua s.n.c. erano i figli della debitrice M.B..

Costituitasi, la Isola di Pasqua s.n.c. contestava le affermazioni attoree; M.B. restava contumace.

Interveniva volontariamente M.M., anch’essa creditrice di M.B. in forza dello stesso titolo giudiziario, aderendo alle domande dell’attore.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di Portogruaro, con sentenza n.92/2005, accoglieva le domande svolte da M.P. e M., dichiarando la simulazione dell’atto di compravendita di cui sopra e la nullità per difetto di forma della donazione dissimulata, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’attuale ricorrente Isola di Pasqua s.n.c., chiedendo la riforma della stessa, in particolare lamentando che il Tribunale non aveva dato rilievo al fatto che il prezzo di vendita concordato, regolarmente pagato, era congruo in ragione delle fatiscenti condizioni dell’immobile.

Si costituivano in giudizio M.P., ed interveniva volontariamente M.M., chiedendo il rigetto dell’appello. M.B. ometteva di costituirsi anche nel giudizio d’appello.

Con la sentenza n.2082/2011 (dep. in data 27.09.2012) la Corte di Appello di Venezia confermò quella di primo grado.

A sostegno di questa decisione la Corte territoriale rileva che la sentenza impugnata aveva correttamente valutato i gravi indizi esistenti in ordine alla simulazione della vendita immobiliare, con sottostante donazione dissimulata.

In particolare evidenzia l’esistenza dello stretto legame familiare tra la venditrice, M.B., e i soci della società acquirente, G. e P.A., figli suoi; il fatto che la società era stata costituita lo stesso giorno della vendita; la sproporzione del prezzo indicato nell’atto (Lire 260.000.000) rispetto al valore stimato dell’immobile (Lire 750.000.000); nonchè.. la circostanza, del tutto sintomatica, che buona parte del prezzo versato alla venditrice era stato poi, a distanza di soli tre giorni, in larga misura restituito personalmente ai soci della Isola di Pasqua s.n.c. ed in minore misura direttamente alla società stessa.

3. Avverso la sentenza di cui sopra la Isola di Pasqua s.n.c. propone ricorso per cassazione, formulando un unico motivo. Resistono in giudizio, con distinti controricorsi, M.P. e M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo posto a corredo del ricorso la ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione della norma di diritto, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia la simulazione dell’atto di compravendita.

Rileva che la Corte d’Appello non avrebbe considerato che il prezzo di vendita sarebbe stato congruo perchè al momento della vendita l’immobile era in condizioni fatiscenti e solo successivamente era stato ristrutturato dalla Isola di Pasqua s.n.c., ed inoltre che il prezzo era stato effettivamente pagato alla venditrice, non avendo rilevanza specifica il fatto che M.B. avesse poi deciso liberamente di versare, pochi giorni dopo, somme di denaro in favore dei figli e della stessa società acquirente.

La Corte locale avrebbe, quindi, basato la propria decisione solo su mere presunzioni, nonostante l’art. 1417 c.c., consenta ai terzi estranei al rapporto contrattuale, quale l’attore, di dare la prova della invocata simulazione con ogni mezzo.

In sostanza, ad avviso della ricorrente, avendo essa dato la prova del pagamento del prezzo, ricadeva in capo all’attore provare la simulazione, ma non attraverso mere presunzioni.

6. Il motivo di ricorso, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si presenta infondato.

Per quel che concerne il secondo profilo di censura deve tenersi conto della novella apportata all’art. 360 c.p.c., n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, in vigore per le sentenze oggetto di ricorso pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012 (art. 54, comma 3 citato D.L.). Nel caso di specie la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 27 settembre 2012. Tuttavia, il motivo di ricorso è stato formulato ancora facendo riferimento al vizio della sentenza, siccome anteriormente formulato, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In termini generali circa la portata applicativa della modifica normativa di cui sopra si richiama quanto affermato da questa Corte, Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. secondo la quale la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, deve leggersi come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, risulta oramai denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, a condizione che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce, pertanto, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Appare, inoltre, utile richiamare quanto di recente precisato dalla Cassazione, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015 (Rv. 636030), la quale ha affermato che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4.

Ciò premesso, la sentenza impugnata non appare in alcun modo censurabile in quanto la Corte d’appello ha offerto, come si è ripreso, in ordine alla sussistenza della simulazione assoluta una motivazione esauriente, senza omettere di prendere in considerazione ed argomentare sulle censure formulate dall’appellante.

Quanto invece al motivo di violazione di legge, peraltro non individuato con chiarezza dal ricorrente, va evidenziato che la valutazione operata dai giudici di merito circa i presupposti per dichiarare la simulazione assoluta di un contratto, non può essere oggetto di censura in Cassazione, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, oggi, nei termini sopra indicati. Si richiama sul punto, tra le tante, la recente sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 22801 del 28/10/2014, Rv. 633188, secondo la quale, in punto di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati, non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (conformi: n. 11372 del 2005, Rv.580176; n. 28224 del 2008, Rv. 605871).

Nel caso al vaglio i Giudici di secondo grado, come detto, hanno condiviso la valutazione indiziaria proposta dall’attore (viltà del prezzo, strettissimi legali di parentela tra le parti del negozio, immediata restituzione del prezzo agli acquirenti) in ordine alla simulazione del contratto di vendita concluso in data (OMISSIS).

Nè la circostanza che il prezzo risulti essere stato formalmente pagato al momento della stipulazione costituisce impedimento all’accertamento, anche attraverso la valorizzazione del quadro indiziario,dell’accordo simulatorio. A volere solo per un attimo entrare nel merito, è del tutto evidente che la inferenza di senso contrario che avrebbe potuto trarsi dalla circostanza dell’avvenuto pagamento, risulta contraddetta e, per la Corte locale, definitivamente, smentita dall’insieme inferenziale avverso (di particolare spessore la circostanza della restituzione della somma pagata).

7. Per i motivi di cui sopra il ricorso proposto dalla Isola di Pasqua s.n.c. va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore e della natura della causa, nonchè delle attività svolte, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dei resistenti, che liquida, per ciascuno di loro, nella complessiva somma di Euro 4.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

Ha collaborato allo scrutinio del fascicolo l’assistente di studio Ma.Gi..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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