Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5326 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5326 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 3197-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope leg,is;
– ricorrente –

contro
DANIIANI ROM ANO;

– intimato avverso la sentenza n. 3690/45/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Lombardia (sez. di MILANO),
depositata il 21/06/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZ LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 03197 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

n.11,g. n. 3197/2017 Hgemzia delle entrale ci Damiani Romano

Ritenuto che:
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Romano
Damiani, quale socio accomandatario della Damiani Romano & C. s.a.s.,
di avviso di accertamento relativo ad Irpef dell’anno 2007, la
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3690/2016 dep.

confermava la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso
introduttivo annullando l’atto impositivo, perché emesso in violazione
dell’art.12, co 7 dello Statuto del contribuente (1. 212/2000).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, su unico
motivo, l’Agenzia delle entrate.
Romano Damiani è rimasto intimato.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge, per avere
la C.T.R. lombarda, ritenuto applicabile alla fattispecie l’art.12, co. 7 legge
n. 212/2000, malgrado l’avviso di accertamento fosse stato emesso a
seguito di verifica “a tavolino”.
1.1. La censura è fondata, trattandosi di accertamento del reddito di
partecipazione del socio, rilevante ai fini Irpef, in relazione al quale le
Sezioni Unite di questa Corte – nell’affermare che, in tema di tributi non
armonizzati,

non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun

obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai
fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla nottnativa nazionale,
vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”- hanno ribadito
l’orientamento maggioritario già formatosi in materia, secondo cui le
garanzie fissate nell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano
applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad
n.r:‘ g. n. 3197/ 201 7 .-1,gen:zia delle entrate e/ Damiani Romano

21.6.2016, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate,

accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita
l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro,
indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato
constatazione di violazioni fiscali (Cass. n.15010/14; 9424/14, 5374/14,
20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il

,fiscali) e, soprattutto, quello de/primo comma dell’art.12 legge 212/2000 (coniugato
con la circostarka che l’intera disciplina contenuta nella disposkione risulta
palesemente calibrata sulle esigerke di tutela del contribuente in relaione alle visite
ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispe zioni e verifiche
fiscali nei locali destinati all’eserckio di attività commerciali, industriali, agricole,
artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di
dette verifiche,

in quanto caratteri.uate dall’autontativa intromissione

dell’Amministrckione nei luoghi di pertinerkw del contribuente alla diretta ricerca,
quivi, di elementi valutativi a lui slà vorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica,
quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire,
nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti
presso i locali aziendali (S.U. n. 24823/15 cit., Cass. 12 aprile 2016, n. 7137;
n. 24199 del 29.11.2016).
2. Il ricorso va conseguentemente accolto, la sentenza va cassata con
rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione.
Roma, 6/12/2017
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

egg

611AR, 2018-

dato testuale della rubrica (“Diritti e gararkie del contribuente sottoposto a verifiche

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