Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5326 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18936/2009 proposto da:

SOCIETA’ FATR – FONTE ACQUA TOSCO ROMAGNOLA SRL (OMISSIS) in

persona dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

PIRINI Franco, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FATR SRL (OMISSIS) in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio

degli avvocati G. PALLOTTINO e F. NARDOCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROCCARI Roberto, giusta procura alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 367/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

26.6.09, depositata il 07/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Franco Pirini che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria il 4.11.2008 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Il Cons. rel. Dott. Renato Bernabai, letti gli atti depositati, osserva:

– che il ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza 7 luglio 2009 della Corte d’appello di Bologna, reiettiva del reclamo contro la dichiarazione di fallimento, in data 20 gennaio 2009, pronunziata dal Tribunale di Forlì, appare, prima facie, inammissibile;

– che, in particolare, il primo motivo reitera la medesima eccezione d’incompetenza territoriale sollevata in sede istruttoria prefallimentare e, successivamente, quale motivo di reclamo, senza infirmare sotto il profilo del vizio di motivazione, l’accertamento della natura fittizia del trasferimento della sede sociale, desunta sulla base di più elementi indiziari;

– che il secondo motivo, sullo stato d’insolvenza, tende ad introdurre un inammissibile sindacato di merito sul credito del ricorrente accertato in sede monitoria (la cui modestia ne conferma, semmai, il carattere sintomatico dello stato d’insolvenza) e non oggetto, in tale sede, di opposizione, neanche tardiva;

– che il terzo motivo, sul requisito oggettivo del fallimento, appare del tutto generico laddove contesta l’accertamento della sussistenza di crediti per un ammontare superiore al limite di cui alla L. Fall., art. 15;

– che il ricorso appare dunque suscettibile di decisione in Camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ., nn. 1 e 5;

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione ed il difensore della ricorrente si è riportato al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.900,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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