Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5326 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/03/2017, (ud. 11/11/2016, dep.02/03/2017),  n. 5326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17278/2012 proposto da:

FUTURA IMMOBILIARE SRL, P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE

P.T. P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NOMENTANA 295, presso lo studio dell’avvocato MARIO MANCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO MARIA COSTA

ANGELI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), ED IN PROPRIO, P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL

CURATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ADRIANA 5 PAL A

INT 13, presso lo studio dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LAURA MARIA ARNOLETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 987/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Dino Costanza con delega depositata in udienza

dell’Avv. Arnoletti Laura Maria difensore del controricorrente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Futura Immobiliare Srl ricorre contro il Fallimento della società (OMISSIS) sas (OMISSIS) e contro S.T.L. in proprio, contro la società Cris Immobiliare srl e contro i signori S.A. e S.R. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda del Fallimento di declaratoria della simulazione assoluta del contratto di compravendita del (OMISSIS) con cui di S.T.L., S.A. e S.R. avevano venduto alla società Cris Immobiliare la nuda proprietà di alcuni appartamenti siti in comune di (OMISSIS) nonchè dei due contratti dell'(OMISSIS) con i quali la Cris Immobiliare aveva a propria volta ceduto la nuda proprietà di alcuni di tali immobili alla società Futura Immobiliare, conseguentemente dichiarando il diritto del Fallimento di apprendere e sottoporre ad esecuzione forzata le quote di tali immobili di pertinenza del fallito S.T.L..

La corte territoriale ha ritenuto provata la simulazione assoluta dei contratti in questione in base alla cronologia degli avvenimenti, ai rapporti esistenti tra i soggetti coinvolti, alla mancata prova del pagamento del prezzo da parte delle società acquirenti e, infine, al fatto che il godimento dell’immobile fosse rimasto in capo ai venditori.

Il ricorso della Futura Immobiliare si articola su cinque motivi (il paragrafo del ricorso numerato 6 e intitolato “considerazioni conclusive” non contiene specifiche censure nei confronti della sentenza gravata).

Il fallimento si è costituito con controricorso. Nessuno degli altri intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza dell’11.11.16, per la quale solo il contro ricorrente ha depositato memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, riferito al vizio di violazione di legge (artt. 2727, 2729 e 1417 c.c.) si censura la sentenza gravata per aver ritenuto idonee a sorreggere la prova per presunzioni circostanze che, secondo la società ricorrente, sarebbero prive di rilevanza indiziaria, vale a dire:

– Il legame di conoscenza tra la signora P. e la signora Z., rispettivamente amministratrici della società Futura Immobiliare e della società Cris Immobiliare; nel ricorso si sottolinea che tra tali signore non esistono rapporti di parentela di affinità e che l’unico loro legame consiste nel fatto di essere entrambe socie di una terza società;

– il fatto che gli originari alienanti abbiano conservato il godimento dell’immobile; nel ricorso si sottolinea che la prova della simulazione di un contratto di vendita di nuda proprietà non potrebbe desumersi all’oggetto del contratto stesso.

Il motivo, ancorchè prospettato come denuncia di violazione di legge, si risolve in un dissenso sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie e va pertanto giudicato inammissibile. Al riguardo va qui ribadito che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa addossando alla convenute l’onere di provare il pagamento del prezzo e, sotto altro profilo, trascurando la declaratoria di avvenuto pagamento del prezzo contenuta nel rogiti di ottobre 2001 con cui la ricorrente si era resa acquirente dei cespiti in questione.

Il motivo non ha pregio.

Quanto al primo profilo, è sufficiente richiamare il principio, costantemente affermato da questa Corte (ex multis, sentt. 11372/05, 1413/06, 17628/07),

secondo cui, qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l’acquirente ha l’onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento.

Quanto al secondo profilo, è sufficiente richiamare il principio, costantemente affermato da questa Corte (da ultimo nella sentenza n. 22454/14) secondo cui la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell’alienazione poichè questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo inammissibili in appello le prove documentali offerte per dimostrare l’intervenuto pagamento del prezzo. Secondo la società ricorrente la preclusione di cui dell’art. 345 c.p.c., comma 3, varrebbe solo per le prove costituende e, comunque, la sentenza gravata avrebbe errato nel non apprezzare l’indispensabilità dei documenti.

Il motivo è infondato perchè, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo, applicabile ratione temporis, posteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e anteriore alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009) il divieto di nuove prove in appello riguarda anche i documenti (S.S.U.U. n. 8203/05), i quali – come più volte affermato da questa Corte (da ultimo nella sentenza n. 5013/16) possono essere qualificati come indispensabili solo se la loro necessità emerga dalla sentenza impugnata, senza che nel pregresso giudizio di primo grado potesse apprezzarsi neppure una loro mera utilità, mentre non sono ammissibili i nuovi documenti che già apparissero indispensabili durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e prima del formarsi delle preclusioni istruttorie, sicchè la sentenza appellata non si sia potuta fondare su di loro per la negligenza della parte che avrebbe potuto introdurli.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa traendo il proprio convincimento in ordine alla mancata dimostrazione del versamento del prezzo previsto nei due contratti dell'(OMISSIS) dall’esame dei documenti concernenti il pagamento del prezzo del contratto del (OMISSIS). Il motivo va disatteso perchè a fronte della valutazione della corte secondo cui non era stato provato il pagamento di Euro 70.000 pattuito come corrispettivo dei due contratti dell'(OMISSIS), sarebbe stato onere del ricorrente indicare da quali documenti, non valutati dalla corte, emergerebbe la prova di tale pagamento.

Con il quinto motivo si denuncia l’insufficiente motivazione, ai sensi dell’arti. 360 c.p.c., n. 5, sul punto di rapporti tra le amministratrici delle società Cris Immobiliare e Futura Immobiliare. La doglianza va giudicata inammissibile in questa sede di legittimità, perchè attinge considerazioni squisitamente di merito.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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