Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5325 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MAZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4011-2019 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SIMONE COSCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE IN TERNAZIONALE DI ANCONA (OMISSIS),

PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE SUPREMA di

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2516/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

1. il Tribunale di Ancona, con ordinanza ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. comunicata in data 27 marzo 2017, rigettava la domanda presentata da O.S. al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale;

2. la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 16 novembre 2018, rilevava l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto lo stesso era stato tardivamente proposto con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2017 depositato telematicamente il successivo 22 maggio;

nel contempo la Corte di merito revocava l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, dato che il gravame era stato proposto tardivamente con evidente abuso dello strumento processuale configurante colpa grave;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso O.S. prospettando due motivi di doglianza;

l’amministrazione intimata non ha svolto difese;

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo denuncia la falsa o errata applicazione dell’art. 6 CEDU, in quanto l’imposizione di precisi termini di preclusione per proporre impugnazione in appello non poteva prevalere rispetto “all’immanente diritto dell’appellante a vedere la propria domanda di riconoscimento di protezione internazionale vagliata nel merito dal proprio Giudice naturale”; la declaratoria di inammissibilità del gravame, oltre a essere illegittima per il diritto interno, contrasterebbe con le norme di diritto internazionale e comunitario;

4.2 il motivo è inammissibile;

in vero l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. dal Tribunale è esperibile, ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c., entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa;

ciò in materia di riconoscimento della protezione internazionale secondo la disciplina applicabile ratione temporis, stante il rinvio al rito sommario di cognizione compiuto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 (Cass. 22145/2016), così come in qualsiasi altro caso in cui la decisione sia stata adottata all’esito del procedimento sommario di cognizione;

a fronte del rilievo della tardività dell’appello, in applicazione di tali termini di carattere generale, la doglianza predica la violazione dell’art. 6 CEDU – volto peraltro, al pari dell’art. 111 Cost., ad assicurare la ragionevole durata del processo, anche tramite l’individuazione di termini congrui e prestabiliti entro cui la parte debba proporre impugnazione – in maniera del tutto generica, senza spiegare specificamente la ragione per cui la statuizione impugnata sarebbe “illegittima per il diritto interno”, nè i motivi per cui le cause in materia di protezione internazionale, diversamente dalle altre liti, dovrebbero rimanere sottratte ai termini di impugnazione previsti dal rito che le regola e, in linea generale, da un qualsiasi termine per proporre impugnazione;

5.1 il secondo mezzo lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, art. 122, comma 1, art. 125, comma 2, e art. 136, comma 2, poichè la Corte d’appello avrebbe provveduto a revocare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato malgrado non fosse ravvisabile alcun profilo di dolo o colpa grave in capo all’appellante;

5.2 il motivo è inammissibile;

la Corte d’appello ha proceduto alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente all’interno della sentenza impugnata e in uno con la decisione sui merito della controversia piuttosto che con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2;

il che tuttavia non comporta mutamenti nel relativo regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il provvedimento che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del testo unico in parola (Cass. 29228/2017, Cass. 3028/2018, Cass. 32028/2018);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 27 febbraio 2020

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