Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5325 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5325 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 2664-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SIMONI SIMONETTA, già socia della PRO.BU.BU Edile snc di
Calderoni Navarrete E. e C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CI S:ARI GLEN DI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 1071/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Liguria (sez. di GENOVA),
depositata il 10/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 02664 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

’g. n. 266412017 tra Agenia delle entrate e Simoni Simonetta

L’Agenzia delle Entrate ricorre con unico mezzo per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n.
1071/1/2016 dep. 10.8.2016, ha giudicato inammissibile l’appello proposto
dall’Ufficio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutti i litisconsorti necessari, con conseguente passaggio in giudicato della
sentenza di primo grado.
Simonetta Simoni si costituisce con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce error in procedendo in violazione degli
artt. 20, 49 e 53 d.lgs. 546/92 e degli artt. 331 e 332 c.p.c., per non avere la
CTR ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei
contraddittori pretermessi.
2. Il ricorso è fondato.
2.1.Va sul punto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte (n.
14904/2012, n. 25719/2014), che nell’ipotesi di omessa impugnazione nei
confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da
riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello
processuale, che si verifica quando la presenza di più parti nel giudizio di
primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione
alfine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già
parti del giudizio — e in difetto di emissione dell’ ordine di integrazione del
contraddittorio da parte del giudice di appello, in applicazione dell’art. 331
c.p.c., si determina non l’inammissibilità del gravame, ma la nullità
dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha
concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
2.2.Tale principio, secondo Cass. n. 14904/12, vale quale che sia la
posizione processuale che la parte pretermessa in appello rivestiva nel
giudizio di primo grado (ricorrente, resistente, chiamato, interventore

ro
•,5• n• 266412017

Ritenuto che:

principale, interventore adesivo autonomo, interventore adesivo dipendente
o, infine, interventore ex art. 111 c.p.c,).
3. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in altra
composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla
Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in altra composizione,
— anche per le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 06/12/2017

Il

idente.

P.Q.M.

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