Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5325 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1572/2010 proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

SANTAGATI Antonio, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 422/09 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

20.10.09, depositato il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione: Con l’impugnato decreto in data 27 ottobre 2009, la Corte d’appello di Catania ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di P.C., di Euro 4.000,00 a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo davanti Giudice di pace di Gela e, in appello, al Tribunale di Gela, nonchè al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 510,00, di cui Euro 150,00 per diritti e Euro 350,00 per onorari.

Per la cassazione del decreto, non notificato, la P. ricorre con atto notificato il 18 gennaio 2010 al ministero presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania, per due motivi.

Il Ministero non ha svolto difese.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono, svolte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

Il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Catania, invece che presso l’Avvocatura generale in Roma. La nullità della notificazione può essere sanata ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso nella sede indicata dalla legge, e a tanto può provvedersi in camera di consiglio a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 2.

Si propone pertanto che il collegio, provvedendo in Camera il ricorso, ordini il rinnovo della notificazione del ricorso al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, sola costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso e la relazione, e ha condiviso la conclusione della relazione.

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma entro trenta giorni dalla notificazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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