Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5324 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 18/02/2022), n.5324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8973-2021 proposto da:

M.R.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE PIZZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI MILANO MONZA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), per aver il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate a mezzo di una motivazione viziata non essendo state indicate le fonti consultate in relazione alla situazione interna del paese di provenienza, segnatamente con riguardo alla diffusione dell’epidemia da covid 19; 2) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria a mezzo di una motivazione viziata essendo stata omessa od essendo stata erroneamente valutata la documentazione prodotta; 3) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, art. 1, comma 1, per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza esaminare la situazione del richiedente alla luce delle disposizioni novellate.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, posto che il Tribunale ha escluso la sussistenza delle condizioni per accedere al rifugio e alla protezione sussidiaria in ragione del fatto che il richiedente riveste la qualità di migrante economico onde non è riconoscibile in relazione alla sua persona né un fondato timore di essere esposto ad atti persecutori né il rischio effettivo di un danno grave alla sua persona, la censura dispiegata con il motivo che imputa al provvedimento impugnato un vizio di motivazione per non aver indicato le fonti informative consultate si rivela palesemente eccentrica rispetto alle ragioni che sostanziano la decisione.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché, considerato che il provvedimento è congruamente ed adeguatamente motivato anche in relazione al profilo in discussione, sicché non è evidenziabile riguardo ad esso alcuna violazione di legge costituzionalmente rilevante in guisa della quale si possa ritenere che risulti viziato per un’anomalia motivazionale, l’omesso esame di fonti di cognizione documentale non è per stabile insegnamento nomofilattico fonte di un vizio motivazionale esiziale.

4. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato, occorrendo lumeggiare le circostanze a tal fine documentate dal richiedente alla luce dei criteri di recente enunciati dalle SS.UU. in ordine alla rilevanza del fattore costituito dall’integrazione sociale, qui segnatamente rappresentato dal richiedente con riferimento alla posizione lavorativa conseguita.

5. Vanno, dunque, dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso; va accolta invece il terzo e la causa, previa cassazione del provvedimento impugnato, va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

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