Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5324 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5324 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 2613-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CI’. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– ricorrente contro
GIACOMARDO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
FERRARO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO D’ISANTO,
ALDO MANNA;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 11862/49/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Campania (sez. di NAPOLI),
depositata il 23/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRI

Ric. 2017 n. 02613 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

n. 261312017 1enia delle entrale el Giacontardo RobeTio

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CFR della
Campania, n. 11862/49/15 dep. 23/12/2015 emessa a seguito di riassunzione del
processo sulla base dell’ord. Cass. n. 25565/2013, che aveva annullato la sentenza

cassazione dell’Agenzia delle entrate. Il contenzioso ha origine dalla impugnazione
del diniego di rimborso dell’istanza presentata il 29.12.2006 per le somme (erogate
nel 2004), rivenienti dall’applicazione della maggiore aliquota Irpef applicata in
occasione dell’esodo incentivato con la risoluzione anticipata del apporto di lavoro
di Roberto Giacomardo con il Banco di Napoli: La CM, con la sentenza
impugnata, ha rigettato l’appello dell’Agenzia.
Ti contribuente resiste con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Considerato che:
1. va esaminata l’eccezione, avente carattere pregiudiziale, di inammissibilità del
ricorso principale, proposta dal controricorrente, secondo cui esso sarebbe
tardivo, perché proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza impugnata, giusta la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta con la L. n.
69 del 2009.
g.

L’eccezione è destituita di fondamento, atteso che il termine per il gravame risulta
certamente osservato, posto che la sentenza della CFR veniva pubblicata il
23.12.2015, e il ricorso proposto il 23.1.2017, e quindi entro il termine previsto,
che ancora era quello cosiddetto lungo di un anno e 46 giorni, atteso che la
novella di mesi sei, introdotta con l’art. 46 L. n. 69/09, non è applicabile nella
controversia ora pendente, giusta il disposto dell’art. 58 della stessa, secondo cui
l’entrata in vigore di tale disposizione coincideva col 4.7.2009, senza possibilità di

?-,g.n. 2613/ 201 7 .-lgenia delle entrate ci Clacontardo Roberto

della CTR della Campania, n. 255/34/11 in accoglimento del ricorso per

efficacia retroattiva ai procedimenti già pendenti, o per i quali erano state
contestate le sanzioni.
Costituisce giurisprudenza consolidata il principio secondo cui, in tema di
impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18
giugno 2009 n. 69, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge,
ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009,

successivo grado di giudizio (Cfr. Cass. n. 17060 del 05/10/2012, n. 6007 del
2012, n.

21 9,itu2;11() 2(13, n. 15741, n. 16999/2015, conf. n. 20102 del

06/10/2016).
3. Con l’unico motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 384 c.p.c., per non essersi il giudice di rinvio adeguato alle
statuizioni della sentenza di rinvio.
4. Ti motivo è fondato, avendo la sentenza di rinvio cassato la decisione della CTR in
relazione al riparto dell’onere della prova in tema di rimborso, gravante sul
contribuente e non sull’Amministrazione, come erroneamente ritenuto; e per
omessa motivazione, enunciando infine il seguente principio di diritto cui il
giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi: «In tema di IRPEF, la prestazione di
capitale che un fondo di previdena complementare per il personale di un istituto bancario (nella
specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui,
forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in for-,:a di un accordo
transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in
godimento (cosiddetto “:zainetto”), costituisce, ai sensi dell’ad. 6., comma 2, del d.P.R. n. 917
del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha
rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la
predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta e’ costituita dall’intera
somma versata dalfindo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto,
ai sensi della lett. a) dell’art. 48 del d.P.R n. 917 del 1986 (nel testo vigente .fino al 31

Rul. 2613/ 2017 1,gen:-.id delle entrate cl Gidcomaido Robedo

restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un

dicembre 2003), gli unici contributi prevideniali e/ o assisten.ziali che non concorrono a formare

z

il reddito sono quelli versati in ottemperan a a di,T,osi.zioni di legge” (Cass. n.1115612010)».
4.1.I,a CFR, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, invece di
adeguarsi al principio di cui alla sentenza di rinvio, come sopra riportato, ha
deciso richiamandosi alla più recente giurisprudenza della Corte (n. 16073/14): ciò
erroneamente, in quanto il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, nel quale il

Cassazione (ex art. 384 c.p.c.), uniformandosi al principio di diritto enunciato (cfr.
n.23015 del 29/10/2014, n. 16660 del 06/07/2017; v. anche n. 23335 del
16/11/2016).
5. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla
CFR della Campania, che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
CFR della Campania, in diversa composizic ne.
Roma, 06/12/2017
Il

sidente

giudice deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum della

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