Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5324 del 02/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 02/03/2017, (ud. 27/10/2016, dep.02/03/2017),  n. 5324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21645-2013 proposto da:

A.A. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARTOLOMEO

GASTALDI 1, presso lo studio dell’avvocato ELEONORA ZICCHEDDU,

rappresentato e difeso dall’avvocato ACHILLE CIPULLO;

– controricorrente –

e contro

L.G., C.A., COOPERATIVA EDILIZIA SOLE NASCENTE

ARL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2414/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato CANTILLO Oreste, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato C.A., difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

per la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. con atto del 23 luglio 1993 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, P.A. e L.G. e, premesso di avere acquistato con atto notarile dalla Cooperativa arl Sole Nascente tra l’altro un box contraddistinto con il numero 14 al piano seminterrato del complesso residenziale (OMISSIS), sito in (OMISSIS), di aver ottenuto in data (OMISSIS) ordinanza di sequestro giudiziario del box nei confronti dell’occupante L.G. che si qualificava comodatario del bene e di P.A. che, invece, si affermava proprietario, che il Pretore all’esito del giudizio di convalida si era dichiarato incompetente per valore e concedeva termine per la riassunzione dinnanzi al Tribunale, pertanto, chiedeva la convalida del sequestro giudiziale e l’accertamento del suo diritto di proprietà in forma dell’atto di assegnazione del 19 ottobre 1990, in subordine, chiedeva la nullità dell’atto di acquisto di P.A. per indeterminatezze dell’oggetto.

Si costituivano i convenuti, i quali deducevano che la citazione di A. poteva valere come atto di riassunzione ma non anche come appello avverso la sentenza pretorile che, invece, era passata in giudicato. Il P. chiedeva altresì che fosse accertato il suo diritto di proprietà del box n. (OMISSIS) per atto notarile ed in subordine per usucapione abbreviata ai sensi dell’art. 1159 c.c.. In corso di causa spiegava intervento nel giudizio la Cooperativa Edilizia Sole Nascente che aderiva alla domanda attorea del diritto di proprietà del box n. (OMISSIS), in subordine chiedeva la declaratoria del proprio diritto di proprietà della quota apri al 89% del piano cantinato dell’edificio A e il rigetto della domanda di usucapione da parte di P.A..

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza non definitiva n. 184 del 1999, accertata la comproprietà sia dell’ A., che del P. sul box n. (OMISSIS) in ragione delle quote a ciascuno trasferiti dai rispettivi danti causa, dichiarava inammissibile la domanda di convalida del sequestro giudiziario del box n. (OMISSIS). Successivamente, lo stesso Tribunale con sentenza definitiva n 2571 del 2005 rigettava la domanda dell’attore e accoglieva la domanda riconvenzionale di P.A., dichiarando la proprietà in suo favore, sia per titolo che per usucapione ex art. 1159 c.c., condannava A. al rilascio del box e al risarcimento del danno, che liquidava in Euro 11.279,42, oltre interessi e rivalutazione, nonchè al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi su appello proposto da A.A. avverso la sentenza non definitiva e alla sentenza definitiva, nella contumacia della società Cooperativa Sole Nascente e con la costituzione dell’avv. C.A., quale procuratore antistatario sulle spese di lite del giudizio di primo grado, con sentenza n. 2414 del 2012 accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da P.A. e dichiarava l’acquisto in favore dello stesso della proprietà esclusiva del box n. (OMISSIS) per usucapione decennale. Condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte di Napoli doveva ritenersi perfezionata in favore di P.A. la fattispecie d’acquisito ex art. 1159 c.c., dell’intera proprietà del box n. (OMISSIS).

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da A.A. con ricorso affidato a sei motivi, illustrati con memoria. P.A. ha resistito con controricorso. L.G., Achille Cipullo (procuratore di se medesimo) la Cooperativa edilizia Sole Nascente in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso A. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1159, 1346 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente erroneamente la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che nel caso in esame sussistevano i presupposti di cui all’art. 1159 c.c. (usucapione abbreviata) stante l’indeterminatezza e l’indeterminabilità oggetto del contratto di compravendita intervenuto tra P. e la Cooperativa Sole Nascente, tanto è vero che la Corte distrettuale avrebbe lasciato ad un’ulteriore determinazione estrinseca all’atto la corretta individuazione del bene oggetto di compravendita. Piuttosto, considerato che l’atto di compravendita di cui si dice era nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, questo non avrebbe potuto essere considerato presupposto per l’usucapione abbreviata.

1.1. – Il motivo è infondato.

Infatti, come specifica con chiarezza la Corte distrettuale “(…) il cespite è dunque precisamente identificato con l’indicazione dei confini (….)”, posto che con l’atto per notar Ci. dell'(OMISSIS) (atto di trasferimento in favore di P.) veniva trasferito oltre ad un appartamento, anche “(…..) un garage al piano cantinato fabbricato (OMISSIS) compreso nei confini: garage (OMISSIS), cortile, discesa e posto macchina di N.G. attualmente occupato da B.A., distinto al foglio (OMISSIS) n. (OMISSIS) errato (…)”. La Corte distrettuale ha, altresì, chiarito che la CTU disposta “(…) era funzionale, nel contrasto tra la rappresentazione dei luoghi allegata dalle parti, alla individuazione concreata del bene (…)”.

Pertanto, come è di tutta evidenza, la Corte distrettuale valutati ed interpretati i dati processuali, nonchè l’atto di compravendita di cui si dice, ha ritenuto, con valutazione priva di vizi logici e/o giuridici, che il bene oggetto del contratto di compravendita intervenuto tra P. e la società cooperativa Sole Nascente era esattamente identificato. Aggiungendo che, per l’individuazione del posto auto ceduto da Nuzzo al P. nell’atto per notar Ci. era l’indicazione che trattasi del box attualmente occupata da B.A.. Infatti risultava circostanza confermata dall’istruttoria e non contrastata neppure dall’attore che il box occupato all’epoca ((OMISSIS)) da B. era proprio il box n. (OMISSIS). Come afferma la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6744 del 1988) che qui si condivide e si conferma: l’oggetto di un contratto deve ritenersi sufficientemente identificato – o reso identificabile – quando di esso siano indicati gli elementi essenziali, i quali, logicamente coordinati, non lascino dubbi sulla individuazione dello stesso come quello previsto e voluto dai contraenti e poichè manca una norma di legge che stabilisca in che modo debba essere identificato – o reso identificabile – l’oggetto di un contratto, ogni mezzo deve ritenersi idoneo purchè siano rispettati i requisiti di forma.

1.1.a) Appare, altresì, chiaro che la Corte distrettuale non ha lasciato, come sostiene il ricorrente, ad un’ulteriore determinazione estrinseca all’atto la corretta individuazione del bene oggetto di compravendita posto che la disposta CTU avrebbe dovuto, come sembra abbia fatto, riprodurre figurativamente, quanto emergeva dall’atto di compravendita, senza alcuna integrazione. Senza dire che, in mancanza di una norma di legge che stabilisca in che modo deve essere identificato o reso identificabile l’oggetto del contratto, ogni mezzo, ferma restando l’esigenza di requisiti formali, è a ciò idoneo, purchè sia atto a realizzare un risultato che non lasci possibilità di equivoci, e non è escluso che l’identificazione possa avvenire mediante elementi acquisiti aliunde, con riferimento ad altri Atti e documenti collegati a quello oggetto di valutazione, ovvero con i criteri che il contratto stesso e la pratica delle cose possono suggerire (Cass. n. n. 2665 del 14/03/1987).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis). Secondo il ricorrente, la motivazione con la quale la Corte distrettuale avrebbe ritenuto determinabile l’oggetto del contratto di compravendita di cui si dice sarebbe lacunosa per quanto non manifesta il percorso logico giuridico seguito disattendendo le puntuali critiche mosse dal ricorrente in ordine all’inidoneità delle illegittime risultanze peritali a consentire la sicura identificazione del bene.

2.1. – Il motivo è infondato, essenzialmente, perchè si risolve in un’istanza di revisione delle valutazioni compiute dalla Corte distrettuale e, dunque, in una richiesta diretta ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto non proponibile nel giudizio di cassazione. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste, solo se, nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Senza dire, che la Corte distrettuale ha tenuto conto delle censure formulate dal ricorrente in merito alla determinabilità del bene oggetto del giudizio, tanto è vero che enuncia tutte le argomentazioni proposte dal ricorrente, prima ancora di specificare le ragioni per le quali ha ritenuto che il bene oggetto di controversia “(…) era precisamente identificato (…)”, valutando ogni elemento positivo e negativo (cfr. sentenza pagg. 14-16).

3. – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta motivazione omessa o insufficiente circa fatti controversi e decisivi per il giudizio sotto altro profilo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe, erroneamente ritenuto esistenti tutti i presupposti per ottenere il riconoscimento dell’usucapione abbreviata, nonostante le specifiche argomentazioni avanzate dal ricorrente. Piuttosto la Corte avrebbe trascurato di accertare l’esclusività e la continuità del possesso ed, in particolare, avrebbe ignorato la circostanza che dal 1985 al 1991 il P. giammai aveva detenuto il bene in controversia. Nel caso in esame andava escluso l’ulteriore elemento necessario della fattispecie dell’usucapione abbreviato e cioè la buona fede dato che il sig. P. aveva tralasciato colpevolmente di indicare i dati catastali esatti del box oggetto di controversia nonchè lo stesso numero identificativo.

3.1. – Anche questo motivo è infondato essenzialmente perchè, come emerge con chiarezza dalle affermazioni dello stesso ricorrente, si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale, non presenta alcun vizio logico, nè giuridico. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale “(…), dall’istruttoria espletata, risulta il possesso decennale del P. ricevuto dal precedente possessore e formale venditore N.G. “(….), con decorrenza dall’atto di vendita trascritto già maturato al momento dell’assegnazione dello stesso box da parte della Cooperativa Sole Nascente ad A.A. con atto notarile del 15 ottobre 1990 (…). Il possesso del box n. (OMISSIS) da parte del P. è stato, inoltre confermato dai testi N.P. e Pe.Ro. (…). E di più, rispetto alla continuità la Corte distrettuale ha avuto modo di specificare, seppure fosse stata contestata dall’appellante, essa era confermata dalla stessa presunzione del possesso intermedio ex art. 1142 c.c., per altro in mancanza della dimostrazione di un fatto interruttivo. Ed, ancora, la Corte distrettuale specifica che “(…) la buona fede del P. che dal 1979 al 1992 ha avuto il possesso del box e si è comportato come proprietario esclusivo in conformità al suo titolo di acquisto, va in ogni caso presunta, in mancanza di elementi probatori contrari (…)”.

Appare, dunque, di tutta evidenza che la Corte distrettuale abbia ampiamente motivato ed abbia ampiamente indicato le ragioni che hanno comportato di ritenere computa la fattispecie dell’usucapione decennale a favore del P..

4.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1159, sotto altro profilo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe preso atto dell’impossibilità di affermare che il bene oggetto del titolo ritenuto astrattamente idoneo a trasferire la proprietà fosse con certezza lo stesso bene in relazione al quale controparte assumeva di aver esercitato il possesso necessario e sufficiente per far maturare la fattispecie acquisitiva.

4.1 – Il motivo rimane assorbito dal primo e secondo motivo che sono stati esaminati. Qui va aggiunta per maggiore chiarezza che la Corte distrettuale ha avuto modo di affermare che il bene sul quale il P. aveva esercitato il possesso era il bene oggetto del contratto di compravendita notar G. intercorso tra N. e P..

5. – Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 20143, 2056 e 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale nel riconosce il diritto al risarcimento del danno a P. non avrebbe tenuto conto che P. non avrebbe dimostrato il danno subito, in realtà insussistente perchè come avrebbe affermato lo stesso, “nessuna utilità patrimoniale traeva da detto bene avendolo concesso in comodato al cognato L.”.

5.1. – Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il danno da occupazione illegittima di immobili è in re ipsa, come correttamente ritenuto dal giudice d’appello, e si riconnette alla perdita temporanea delle utilità normalmente conseguibili nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità che il proprietario subisce. E’ vero, peraltro, che si tratta di una presunzione juris tantum, superabile ove si accerti che la proprietà si sia intenzionalmente disinteressata dell’immobile (Cass., sez. 2^, sentenza n. 14222 del 2012 e n. 28823 del 2015), ma ciò non risulta avvenuto nel caso in esame. In particolare, nel caso in esame, diversamente dalla fattispecie esaminata con la sentenza di questa Corte (la n. 378 del 2005) richiamata dal ricorrente, che per altri aspetti conferma l’orientamento qui espresso, come afferma la Corte distrettuale “(….) il danno sofferto dal P. consiste nel mancato godimento del bene occupato dall’ A. sin dal (OMISSIS) ed è provato dalla pregressa utilizzazione effettiva del bene da parte del P., sia pure con la concessione in comodato al cognato L. e dalla perdita di tale utilità per la mancata disposizione del bene stesso (…)”

5.1.a). – Sulla base di tale configurazione del diritto all’indennità di occupazione senza titolo (ovvero al risarcimento del danno), la giurisprudenza ammette che la relativa quantificazione avvenga sulla base di elementi presuntivi semplici, quale è il valore locativo di mercato dell’immobile oggetto di occupazione (ex pluris, Cass., sez. 2, sentenza n. 24100 del 2011).

6. – Con il sesto motivo il ricorrente lamenta motivazione omessa o insufficiente circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, nel quantificare i danni subiti da P., non avrebbe colto l’incongruenza tra il criterio ritenuto applicabile per la quantificazione del preteso danno (il canone di locazione secondo il meccanismo dell’equo canone) ed il quantum in concreto liquidato, al quale, invece, il primo giudice era pervenuto attraverso il richiamo al diverso parametro del canone corrisposto al giudiziario. La Corte per altro non esplicita affatto, così come sarebbe stato suo obbligo, il percorso logico giuridico seguito per giungere ad equiparare l’ipotetico ammontare del canone di locazione di un box al libero mercato della diversa fattispecie del quantum individuato nell’ambito di una procedura di sequestro giudiziario.

6.1. – Il motivo è infondato e, soprattutto, perchè muove da una premessa errata e, cioè, che il canone di locazione avrebbe dovuto trovare nel meccanismo dell’equo canone la quantificazione. Epperò, il garage, non rientrando tra gli immobili destinati ad uso abitativo, sfugge al criterio dell’equo canone, per esser sottoposto alla disciplina relativa agli immobili destinati ad uso diverso dell’abitazione per i quali il canone va determinato secondo la regola del libero mercato. Sicchè, la somma di Lire 140.000, offerta da A. al Custode Giudiziario è stato ritenuta dal Tribunale prima e dalla Corte distrettuale, dopo, congrua per quantificare il danno subito da P. nel tempo in cui il box è stato nel possesso di A.. Ed essendo questa una valutazione di merito convincente e, comunque, priva di vizi logici e/o giudici, non è soggetta ad un sindacato di legittimità.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre le spese generali ed accessori come per legge; da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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