Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5323 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 18/02/2022), n.5323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7898-2021 proposto da:

D.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FELICE PATRUNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto 254/21 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il

14/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Potenza, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, anche in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e art. 27, comma 1-bis, per aver il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria malgrado la comprovata situazione di insicurezza interna del paese di provenienza; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria cadendo in errore circa la regione di provenienza del richiedente; 3) dell’omessa pronuncia per avere il decidente denegato il riconoscimento delle protezioni reclamate in violazione dell’art. 10 Cost..

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono fondati e meritano adesione posto che, sebbene il decidente abbia dato atto della situazione di insicurezza interna corrente nell’area di Timbuctu – area in cui è pacifico che si trovi il luogo di provenienza del richiedente – nondimeno ha escluso la sussistenza delle ragioni legittimanti l’accesso alla protezione sussidiaria reclamata con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), sul presupposto che il richiedente venga da una inesistente località sita nel sud del paese denominata (OMISSIS), sicché il provvedimento si rivela fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo ed, in ipotesi, affetto da un esiziale vizio di sussunzione.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato poiché, come più volte affermato da questa Corte “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Dir. del Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/83/CE, e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6″ (Cass., Sez. II, 15/09/2020, n. 19176), di modo che avendo il Tribunale pronunciato con riferimento a tutte le misure reclamate, il vizio denunciato non sussiste.

4. Vanno dunque accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, mentre è infondato il terzo motivo di ricorso.

PQM

5. Debitamente cassato l’impugnato decreto nei limiti dei motivi accolti, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio. P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e rigetta il terzo motivo di ricorso; cassa l’impugnato decreto nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti al Tribunale di Potenza che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

 

 

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