Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5323 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5323 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 896-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.P. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– ricorrente contro
C AIAZZO ROSANNA;

– intimata avverso la sentenza n. 4960/15/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Campania (sez. di NAPOLI),
depositata il 23/05/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 00896 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

r,g.n. 896/20/7 .-1gen:zia delle entrate c/

Rosanna

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CFR
della Campania, n. 4960/15/2016, dep. 23.5.2016, che su impugnazione
da parte di Rosanna Caiazzo, socia della Planet Solar Fitness s.a.s., di

l’appello dell’Ufficio, confermando la statuizione di primo grado, per
sussistenza dell’obbligo di instaurazione preventiva del contraddittorio,
non assolto dall’Ufficio.
Rosanna Caiazzo non resiste.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Considerato che:
1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dell’art. 14 d.lgs.
546/92 (principio del litisconsorzio necessario fra società di persone e
soci), per omessa integrazione del contraddittorio.
g.

Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo (col quale si
denunzia violazione di legge, non essendo l’avviso di accertamento
basato sugli studi di settore bensì dall’esame dei dati di bilancio della
società e da informazioni dennagrafe tributaria), in quanto la
violazione del litisconsorzio può essere dedotta anche in cassazione,
previa verifica della duplice condizione — sussistente nel caso di specie che gli elementi rivelatori della necessità del contraddittorio emergano,
con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di
merito, senza la necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie
(cfr. Cass. n. 21256 del 13/09/2017), e che sulla questione non si sia
formato il giudicato (Cass. n. 3024 del 28/02/2012, n. 27521 del
19/12/2011, n. 3024 del 28/0212012).
2.1.Pertanto, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento che è alla base
della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di
r„R.n. 896/ 2017 igen:zia delle entrate c/ Caia:zo Rosanna

avviso di accertamento induttivo ai fini Irpef anno 2007, rigettava

cui all’art. 5 TUIR e dei soci delle stesse (art. 40 d.P.R. 600/73), e
riguardando il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società
inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello
stesso processo, la sentenza impugnata è affetta da nullità rilevabile
d’ufficio (Sez. Un. n. 14815 del 04/06/2008; Cass. n. 25300 del
28/11/2014; Cass. n. 23096 del 14/12/2012).

condizioni enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. exp/urirnis,
Cass. n. 3830/2010; n. 17633/2014), per la riunione dei procedimenti in
presenza di cause decise separatamente nel merito e relative,
rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla
conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio: ne
consegue che l’accertato difetto del simultaneus processus nei confronti della
società e dei soci nei gradi di merito comporta la nullità della sentenza
impugnata e dell’intero processo.
3. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, dichiarato
assorbito il secondo, va dichiarata la nullità dell’intero processo e rimessi
gli atti alla C.T.P. di Napoli, in diversa composizione, che provvederà
anche sulle spese.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il
secondo; dichiara la nullità dell’intero processo e rimette le parti innanzi
alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese.
Così deciso in Roma, con motivazione semplificata, nella
Roma, 6 dicembre 2017.
Il Ptàidente

2.2.Né sussistono nel caso in esame, non risultando dagli atti, le

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