Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5323 del 02/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 02/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.02/03/2017),  n. 5323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – rel. Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 705/2015 proposto da:

ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SPOLVERATO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI BARILLARI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELLA FREZZA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 386/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/10/2014 R.G.N. 150/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere e Presidente Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato LUISA BERGAMINI per delega Avvocato GIANNI

BARILLARI;

udito l’Avvocato GABRIELLA FREZZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 20.10.14 la Corte d’appello di Trieste rigettava il gravame di Italspurghi Ecologia S.r.l. contro la sentenza n. 57/13 del Tribunale della stessa sede che, annullato per difetto di prova il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 16.3.10 da Italspurghi Ecologia S.r.l. nei confronti di V.M. (impiegato amministrativo di 8^ livello, responsabile del controllo di gestione con funzioni specifiche di controllo e di coordinamento delle attività del personale della ditta e dei consulenti esterni e di riduzione dei costi aziendali), aveva condannato la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze anche economiche di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, detratto l’aliunde perceptum.

Per la cassazione della sentenza ricorre Italspurghi Ecologia S.r.l. affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

V.M. resiste con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., 41 art. Cost., L. n. 183 del 2010, art. 30, L. n. 604 del 1966, art. 3 e L. n. 300 del 1970, art. 18, nella parte in cui la Corte territoriale non ha ravvisato la prova dell’effettiva esigenza di procedere ad una riduzione dei costi aziendali posta a base del licenziamento per cui è causa (esigenza ammessa dallo stesso controricorrente), malgrado le deposizioni di segno contrario delle testi E. e S.; costoro avevano riferito che nel 2009 la società aveva perso molte gare d’appalto perchè i suoi costi erano superiori a quelli di altre imprese; in breve, la sentenza impugnata era infirmata da evidente errori di interpretazione delle risultanze istruttorie, anche documentali, con particolare riferimento alle note integrative ai bilanci aziendali degli anni 2007, 2008 e 2009, con perdite di liquidità di circa 1.000.000 di Euro nel 2009 rispetto all’anno precedente; inoltre – prosegue il motivo – la sentenza non ha considerato che nel periodo in cui era stato licenziato V.M. la stessa sorte era toccata ad altre due impiegate amministrative e che le scelte organizzative aziendali non sono sindacabili dal giudice.

1.2. Doglianze sostanzialmente analoghe vengono fatte valere con il secondo motivo, sotto forma di denuncia di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

2.1. I due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi sono inammissibili perchè, ad onta dei richiami normativi contenuti nel secondo di essi, sostanzialmente sollecitano una generale rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze istruttorie affinchè se ne fornisca un diverso apprezzamento.

Si tratta di operazione vietata in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a monte non consentite nel caso di specie dall’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto.

A quest’ultimo riguardo si noti che, sebbene (solo) la sentenza di primo grado si sia basata anche sul tenore della registrazione d’un colloquio intercorso tra V.M. e l’amministratore delegato (alla luce del quale il vero motivo di licenziamento sarebbe consistito in contrasti di tipo caratteriale e non già nell’allegato ridimensionamento funzionale dell’assetto organizzativo con soppressione della posizione dell’odierno controricorrente), nondimeno entrambe le pronunce di merito hanno comunque constatato il difetto di prova del giustificato motivo oggettivo dedotto dalla società, difetto di prova di per sè idoneo a determinare l’affermata illegittimità del recesso.

Infine, non risponde al vero che la Corte territoriale abbia sindacato il merito delle scelte organizzative aziendali, essendosi invece limitata a rilevarne il difetto di supporto probatorio (il che è assai diverso).

3.1. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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