Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5322 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MAZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21557-2018 proposto da:

ARTSANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA N. 732/D,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato INGRID BARTOLI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO N. 57/2016 FARMACI(OMISSIS) SAS, in persona

del Curatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati TEODORO DE DIVITIIS, GIUSEPPE

CALABRO’;

– controricorrente –

avverso il decreto 806/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA

depositato il 15/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/1/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Pazzi

Alberto.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.a.s. ammetteva al passivo della procedura, in parziale accoglimento della domanda di insinuazione all’uopo presentata, il credito vantato da Artsana s.p.a. per Euro 84,26 in privilegio e per 383,04 in chirografo, con esclusione della residua somma richiesta; ciò in considerazione del fatto che solo per questo limitato importo risultava provata la consegna della merce alla società fallita, mentre per la rimanente parte dell’importo preteso i documenti di trasporto recavano quale destinatario della merce un soggetto diverso da (OMISSIS) s.a.s.;

2. il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto depositato in data 14 giugno 2018, rigettava l’opposizione proposta da Artsana s.p.a. ritenendo che la società creditrice non avesse dato prova del proprio assunto secondo cui la fallita aveva conferito incarico al Consorzio Matachione per la ricezione e lo smistamento delle merci;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Artsana s.p.a. prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.a.s.;

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso assume, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “la nullità del provvedimento per motivazione totalmente non intellegibile da risultare assente e conseguentemente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2”: il Tribunale avrebbe offerto una motivazione contraddittoria ed omissiva, che non forniva spiegazioni in merito al mancato accoglimento delle prove richieste, all’irrilevanza del legame consortile esistente fra acquirente della merce e destinatario incaricato del ritiro e al mancato accoglimento della richiesta di esibizione delle scritture contabili della fallita;

4.2 il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile;

4.2.1 la denuncia della violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – a mente del quale il giudice deve offrire la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell’apparenza ove sia intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione – non trova alcun conforto nel tenore della motivazione presente all’interno del decreto impugnato;

il Tribunale infatti ha registrato la tesi dell’opponente, secondo cui la fallita aveva incaricato il consorzio Matachione di gestire la fase logistica provvedendo alla ricezione e allo smistamento delle merci, ed ha poi rilevato come un simile assunto non trovasse suffragio probatorio, di modo che non poteva considerarsi dimostrata l’avvenuta consegna delle merci vendute;

una motivazione esiste quindi, così come sono ben comprensibili le argomentazioni offerte per far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, che non necessitano di alcuna integrazione ad opera dell’interprete (Cass., Sez. U., 22232/2016);

4.2.2 il ricorrente assume che la (OMISSIS) s.a.s. fosse socia del Consorzio Matachione e lamenta che il Tribunale non abbia spiegato perchè un simile vincolo fosse ininfluente;

il decreto impugnato non fa però il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura della decisione non risulta fosse stata posta dall’opponente; nè dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che Artsana, nel corso del giudizio di merito e in maniera tempestiva, avesse allegato un simile vincolo;

al contrario la stessa odierna ricorrente dapprima ha sostenuto (a pag. 16 del ricorso) che tale legame societario sarebbe evincibile dalla relazione del consulente del fallimento prodotta quale doc. 10 in uno con la comparsa di costituzione in sede di opposizione allo stato passivo, quindi ha precisato (nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., pag. 7) che la qualità di socio del consorzio discenderebbe dall’acquisizione da parte della fallita di due compagini appartenenti al consorzio Matachione;

si tratta quindi di una censura dedotta soltanto in questa sede, sulla scorta della documentazione prodotta dalla controparte in sede di opposizione, dovendosi di conseguenza rilevare la sua inammissibilità in ragione del suo carattere di novità;

nel giudizio di cassazione infatti è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di impugnazione (Cass. 1474/2007);

4.2.3 risulta poi priva di autosufficienza la denunciata omissione di motivazione in merito alla mancata ammissione delle prove richieste, in quanto il ricorrente che presenti una simile denuncia ha l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass., Sez. U., 28336/2011);

4.2.4 infine manca di decisività la doglianza concernente l’assenza di motivazione in ordine all’omesso accoglimento della richiesta di esibizione delle scritture contabili, in quanto l’art. 2710 c.c. non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d’impresa (Cass., Sez. U., 4213/2013);

5.1 il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1510 e 1350 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 99 L. Fall.: il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la procedura fallimentare non aveva contestato tanto che il credito di Artsana s.p.a. risultava dalle scritture contabili della farmacia, quanto che il consorzio Matachione, di cui la compagine fallita era socia, gestisse la fase logistica della farmacia; il Tribunale inoltre non avrebbe tenuto nella debita considerazione l’avvenuta consegna dei beni allo spedizioniere, così come avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di compravendita di cose mobili dovesse essere concluso in forma scritta;

5.2 il motivo è inammissibile;

5.2.1 la denunciata violazione del principio di non contestazione è priva di autosufficienza, non essendo accompagnata dalla specifica indicazione del contenuto della comparsa avversaria sul punto;

in vero secondo la giurisprudenza di questa Corte il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella statuizione impugnata, della prova derivante dall’assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 12840/2017);

5.2.2 lo stesso ricorrente assume (a pag. 13 del ricorso) di aver dedotto l’avvenuta consegna allo spedizioniere non all’interno del ricorso introduttivo, in applicazione della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 3, ma soltanto negli scritti successivi (e più precisamente all’interno della memoria depositata in data 13 giugno 2018);

ne discende l’inammissibilità del mezzo nella parte in cui lamenta la mancata valorizzazione di tale circostanza ai sensi dell’art. 1510 c.c., comma 2, in ragione della tardività della relativa prospettazione in sede di merito: l’art. 99 L. Fall. infatti, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, esclude l’ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l’esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione (Cass. 22006/2017);

5.2.3 il Tribunale non ha affatto sostenuto che il contratto di compravendita di cose mobili dovesse essere stipulato per iscritto, ma ha constatato che non era stata fornita la prova dell’incarico di ricezione delle merci al consorzio per conto della farmacia malgrado un simile intrico (e non la vendita), “verosimilmente” (cioè in via presuntiva e non in adempimento di un obbligo di legge), dovesse essere stato siglato in forma scritta;

la censura, sotto questo profilo, risulta quindi inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato (Cass. 19989/2017);

6.1 il terzo mezzo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla comune partecipazione della farmacia fallita e del consorzio Matachione al medesimo gruppo societario: il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il consorzio Matachione si occupava della ricezione e dello smistamento della merce presso le diverse farmacie facenti parte del gruppo ed era stato a ciò incaricato;

6.2 il motivo è inammissibile per una pluralità di motivi;

6.2.1 si è già detto più sopra (al punto 4.2.2) che l’esistenza di un legame societario che univa la fallita e il consorzio Matachione è questione nuova dedotta soltanto in questa sede e, come tale, inammissibile;

6.2.2 peraltro una cosa è l’appartenenza della compagine fallita al consorzio, un’altra è l’incarico che la società avrebbe conferito – in tesi difensiva – al consorzio di ricevere le merci per suo conto, posto che l’esistenza del rapporto consortile non dimostra di per sè quale sia l’oggetto del consorzio;

l’allegazione del vincolo consortile, quand’anche fosse avvenuta, non sarebbe stata comunque decisiva di per sè, ove non fosse stata accompagnata dalla dimostrazione dell’attribuzione al consorzio, quale suo oggetto, dell’incarico di ricezione della merce, incarico che, secondo la valutazione del giudice di merito, non risultava provato;

7.1 con il quarto motivo il decreto impugnato è censurato per violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, in quanto nella liquidazione delle spese non poteva essere computata la fase decisionale;

7.2 il motivo è manifestamente infondato;

la stessa parte ricorrente ha ammesso (a pag. 12) di aver depositato una memoria difensiva “insistendo per le conclusioni già espresse nel ricorso in opposizione allo stato passivo” e di aver preso parte a un’udienza avanti al giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento;

spettava dunque alla parte vittoriosa il compenso tanto per la fase istruttoria, per l’esame dello scritto difensivo depositato dall’opponente, quanto per la fase decisionale, per la discussione orale in camera di consiglio, dovendosi intendere come tale l’attività difensiva svolta dal difensore nel comparire in udienza prima dell’assunzione in decisione della controversia al fine di sollecitare l’accoglimento delle domande presentate;

la liquidazione compiuta dal Tribunale rimane quindi esente da censure, in quanto tiene adeguatamente conto del valore della causa e dell’attività difensiva svolta attestandosi addirittura al di sotto del parametro di riferimento;

8. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giucii7io di cassazione, che liquida in Euro 2.300, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 27 febbraio 2020

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