Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5322 del 26/02/2021
Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 26/02/2021), n.5322
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8829/2019 proposto da:
A.I., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
suprema Corte di Cassazione in Roma, rappresentato e difeso
dall’Avv. Felice Patruno, con studio in Bari, Via Andrea Angiulli,
n. 38;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 193/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 28/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/11/2020 da Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il cittadino (OMISSIS) A.I. ha impugnato dinnanzi la Corte di Appello di Bari l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla competente C.T..
L’appellante ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte ha rigettato integralmente l’appello, ritenendo la domanda infondata con riferimento a tutte le forme di protezione invocate. Le motivazioni poste a base della decisione sono le seguenti.
Il racconto del richiedente non è credibile e da questo non si evincano elementi dai quali desumere che, in caso di rimpatrio, egli possa subire atti persecutori diretti ed attuali, ovvero un danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invero, le ragioni poste a fondamento della domanda di protezione sono meramente economiche.
In merito all’ipotesi di danno grave di cui all’art. 14, lett. c), cit., alla luce del rapporto EASO dell’agosto 2017, la regione del Punjab non risulta caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata e diffusa derivante da conflitto armato interno o internazionale.
Da ultimo, è negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso che il ricorrente non ha dato prova di alcuna forma di integrazione, sia pure sopravvenuta, nel contesto nazionale e, tantomeno, ha dimostrato la sussistenza di un diritto assoluto che potrebbe essere pregiudicato in caso di rientro in Pakistan.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
Rilevato che il ricorrente, con atto sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, ha inteso rinunciare al presente ricorso, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Nulla sulle spese poichè il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021