Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5322 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5322 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 88-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente
e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti ‘I.N.P.S., C.F.
2013
3499

05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORETTI ANTONIETTA,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 07/03/2014

- ricorrente contro

ZOCCOLA RICCARDO C.F. zccrcr54909f205d, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

– controricorrente nonchè contro

ESATRI S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1147/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 14/12/2007 R.G.N. 1615/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

/

/

dall’avvocato FERRARI UMBERTO, giusta delega in atti;

Svolgimento del processo
Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano accolse l’opposizione proposta da Riccardo
Zoccola avverso la cartella esattoriale con la quale l’Inps aveva preteso nei suoi confronti
la riscossione dei contributi dovuti per il periodo 2000 – 2003 alla gestione commercianti
dello stesso istituto previdenziale dal coniuge separato Laura Benassi, conduttrice di fatto

che siffatta pretesa non poteva essere azionata nei confronti di un’impresa dotata di
personalità giuridica e del socio personalmente.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano, sollecitata
dall’impugnazione dell’Inps che si era lamentato del fatto che in conseguenza della
suddetta decisione si veniva a determinare un vuoto di tutela previdenziale per la figura
del coadiutore di impresa commerciale il cui titolare non era iscrivibile nella gestione
commerciante e in cui il familiare coadiutore non era socio.
La Corte territoriale, nel respingere il gravame, ha ribadito che le disposizioni della legge n.
1397 del 1960, costituenti la base normativa del preteso credito contributivo, non si
applicano alle imprese aventi personalità giuridica e che al riguardo nulla ha innovato l’art.
1 della legge n. 662 del 1996.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con due motivi.
Resiste con controricorso Zoccola Riccardo.
Rimane solo intimata la Esatri s.p.a.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo l’Inps denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge
27 novembre 1960 n. 1397, come modificata dall’art. 1, comma 203, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, nonché dell’art. 2 della stessa legge n. 1397/1960 in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo di non condividere la decisione impugnata fondata
esclusivamente sulla disposizione di cui all’art. 2 della legge n. 1397 del 1960 che esclude

espressamente la sua stessa applicazione alle imprese dotate di personalità giuridica.

In particolare, l’ente previdenziale fa rilevare che all’esito degli accertamenti era emerso
che la società in esame era costituita dai soci Pea Roberto e Zoccola Riccardo, ognuno
dei quali aveva conferito il 50% del capitale sociale, mentre il coniuge separato del

della P & B s.r.l. della quale il medesimo opponente era socio al 50%, dopo aver ritenuto

secondo, vale a dire Laura Benassi, pur non rivestendo la carica di socio, ricopriva quella
di componente del consiglio di amministrazione a decorrere dal 27/1/1994; inoltre, la
medesima era stata nominata responsabile ai sensi della legge n. 1 del 4/1/1990 ed era
stata autorizzata dal Comune di Buccinasco ad esercitare attività di estetista, attività,
questa, svolta dalla Benassi nella sua qualità di direttrice responsabile del centro estetico

Benassi, quale conduttrice di fatto dell’azienda, avrebbe dovuto essere iscritta
nell’apposita gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps.
Tanto premesso in fatto, l’Inps rileva che l’art. 1, comma 203, della legge 662 del 1996, nel
riformulare l’art. 1 della legge n. 1397 del 1960, ha inteso imporre l’iscrizione presso la
gestione commercianti, obbligo assicurativo in precedenza limitato ai titolari di imprese
individuali ed ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, anche ai soci di
società a responsabilità limitata. Inoltre, la disposizione di cui all’art. 2 della legge n.
1397/1960 si limiterebbe ad escludere le imprese con personalità giuridica dal novero dei
destinatari delle norme che sanciscono l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
dei commercianti, ma secondo il ricorrente ciò non avrebbe consentito alla controparte,
nella sua qualità di socio di società a responsabilità limitata, di sottrarsi dal predetto
obbligo, atteso che dalla lettera dell’art. 1 della stessa legge n. 1397/1960, così come
modificato dal comma 203 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, si desumerebbe che tale
obbligo sussiste per i soggetti titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate
o dirette con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini
entro il terzo grado.
L’Inps mette poi in rilievo il fatto che in sede di accertamento ispettivo la Benassi, benché
separata dal marito Zoccola, aveva dichiarato di convivere con quest’ultimo e che, in ogni
caso, la medesima conduceva di fatto l’azienda quale famliare coadiutrice del socio di
capitale Zoccola Riccardo.
Da tutto ciò l’Inps ricava il convincimento che, nel caso dell’affine che coadiuva il titolare
nella gestione dell’azienda, ciò che rileva ai fini della sua iscrizione presso la gestione
commercianti istituita presso lo stesso istituto previdenziale è la sola circostanza oggettiva
dello svolgimento da parte del coadiutore di un’attività commerciale.
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/w)

in modo autonomo senza vincoli di subordinazione. Aggiunge l’ente ricorrente che la

Alla stregua di quanto finora esposto l’Inps chiede di accertarsi se in base all’art. 1 della
legge n. 1397/1960, modificato dall’art. 1 , comma 203, della legge n. 662/1996, il socio di
una società a responsabilità limitata sia tenuto a versare i contributi dovuti presso la
gestione previdenziale commercianti, di cui alla legge n. 613/1996, per il coniuge, sia pur
separato, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e

legge o dai regolamenti per l’espletamento della stessa attività lavorativa.
2. Col secondo motivo l’ente previdenziale denunzia l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto determinate della controversia rappresentato dal
verbale di accertamento ispettivo dal quale era emerso che la Benassi aveva svolto attività
di direttrice responsabile del centro estetico in modo autonomo senza vincolo di
subordinazione ed aveva organizzato, altresì, l’intera attività aziendale per il
perseguimento dell’oggetto sociale, coordinando l’operato del personale dipendente.
Assume il ricorrente che se i giudici d’appello avessero esaminato tali elementi sarebbero
pervenuti ad una conclusione assolutamente diversa da quella adottata, per la quale la
carenza di accertamenti amministrativi sulla natura dell’attività espletata dalla Benassi non
consentiva di escludere che questa non fosse soggetta all’assicurazione generale
obbligatoria in qualità di lavoratrice dipendente.
Osserva la Corte che il primo motivo è infondato.
Anzitutto, la legge n. 1397 del 27 novembre 1960, concernente l’obbligatorietà
dell’assicurazione contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, nel contemplare
all’art. 1 le persone assistibili, indica gli esercenti delle piccole imprese commerciali,
nonché gli ausiliari del commercio, per i quali ricorrano le condizioni rappresentate dal
fatto che essi siano titolari o conduttori in proprio di imprese, che abbiano la piena
responsabilità dell’azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e
gestione, che partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con
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continuità e che siano muniti dell’abilitazione per l’esercizio della loro attività.
All’ultimo comma dello stesso art. 1 è, inoltre, stabilito che il suddetto obbligo assicurativo
incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per sé, per i familiari, parenti ed affini
entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell’azienda, sempreché non siano soggetti
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prevalenza e sia, nel contempo, in possesso delle licenze ed autorizzazioni richieste dalla

all’assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonché per i
rispettivi familiari a carico.
Tuttavia, le disposizioni appena riassunte dell’art. 1 della legge n. 1397 del 27 novembre
1960 sull’assicurazione obbligatoria per gli esercenti attività commerciali, non si applicano,
per espressa previsione del successivo art. 2, comma 2°, della stessa legge, alle imprese

Orbene, la successiva norma di cui all’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 23
dicembre 1996 (contenente misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione,
finanza regionale e locale, previdenza e assistenza) non ha inciso sulla predetta
esclusione, tant’è vero che essa si è limitata a stabilire i requisiti per la predetta iscrizione
obbligatoria.
Infatti, il comma 203 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 stabilisce quanto
segue: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed
integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano
titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori
preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano
tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
In pratica, solo per i soci di società a responsabilità limitata e per i familiari coadiutori
preposti al punto vendita la predetta norma non richiede la condizione che essi abbiano la
piena responsabilità dell’impresa e che assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi.
Tuttavia, pur prescindendo dalla causa di esclusione di applicabilità dell’obbligo
assicurativo in esame alle imprese con personalità giuridica di cui al citato art. 2, comma
2°, della legge n. 1397/1960, resta il fatto incontroverso che Laura Benassi non era socio
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con personalità giuridica.

della società a responsabilità limitata P & B s.r.I., in quanto i soci della stessa erano solo
Pea Roberto e Zoccola Riccardo, per cui nemmeno si pone la questione della titolarità
dell’impresa, e nemmeno familiare coadiutore preposto al punto vendita, essendo la
medesima già separata dall’ex coniuge Riccardo Zoccola ed avendo la Corte di merito
accertato che la carenza di indagini sulla natura dell’attività svolta non consentiva di

essere preteso per la sua posizione il rispetto del predetto obbligo di iscrizione presso la
gestione commercianti ai fini della contestata esazione contributiva.
La natura dirimente della soluzione data al primo quesito rende superflua la disamina del
secondo motivo vedente sul lamentato omesso esame del verbale ispettivo che rimane,
pertanto, assorbito.
In definitiva il ricorso va rigettato.
La particolarità della questione interpretativa delle norme speciali di riferimento posta
dall’Inps induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le parti costituite le spese
del presente giudizio.
Nessuna statuizione al riguardo va, invece, adottata nei confronti della Esatri S.p.a,
rimasta solo intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese tra le parti costituite. Nulla per le spese nei
confronti della Esatri s.p.a.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

escludere la possibilità che questa fosse di tipo subordinato, per cui in nessun caso poteva

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