Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5322 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5322 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 794-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ARDUINI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
LIEGI N. 2 presso lo studio dell’avvocato MARIO ROSATI, che lo
rappresenta e difende;

– controricorrente contro
MARCHUTTI OLGA;

Data pubblicazione: 06/03/2018

- intimata avverso la sentenza n. 3429/6/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio (sez. di ROMA), depositata
1’01/06/2016;

partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 00794 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

r.,g. n. 7941 2017 .’1,genia delle entrale el

Oly + 1

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del
Lazio, n. 3429/4/2016 dep. 1.6.2016, che in controversia su impugnazione di
avvisi di accertamento notificati a Olga Marchetti e Federico Arduini, per Irpef
anni 2007 e 2008, per plusvalenze non dichiarate da cessione di terreno edificabile,

Federico Arduini resiste con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Considerato che:
Col primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 67 comma 1
lett. b) d.p.r. n. 917/86, anche in combinato disposto con gli artt. 1325 e 1362 s.s.
c.c., avendo la CTR ritenuto che la vendita avesse ad oggetto la cessione di
fabbricato con annessa corte, risultando nel contratto che l’immobile veniva
acquistato allo scopo di costruire una caserma da concedere in locazione all’Arma
dei carabinieri e che il contratto fosse sottoposto a condizione sospensiva del
rilascio del permesso di costruire.
Col secondo motivo si deduce in subordine l’omesso esame di fatti decisivi
oggetto di discussione fra le parti (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), quanto allo specifico
oggetto del contratto e alla finalità di parte acquirente.
Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame del secondo.
Questa Corte ha statuito in materia di imposta sui redditi, in base al tenore degli
artt. 81, comma 1, lett. b) (ora 67) e 16 (ora 17), comma I, lett. g) bis del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, che sono soggette a tassazione separata, quali “redditi
diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione”, e non anche quelle di terreni già edificati (cfr. Cass. n.
4150/2014; Cass. n.15629/2014). La indicata giurisprudenza ha specificamente
ritenuto che la ratio dell’art. 67 TUIR è volta ad «assoggettare ad imposizione la
r,g.a. 794/2017 1enia delle entrale c/ Manie//i Olga + 1

ha respinto l’appello dell’Ufficio.

plusvalenza che

scaturisce non in virtù di un’attività produttiva del

proprietario o possessore, ma per l’avvenuta destinazione edificatoria in sede di
pianificazione urbanistica dei terreni». Ad analoghe conclusioni è giunta anche
Cass. n. 7853/2016, prendendo espressamente posizione sul contrasto e sulle
ragioni che inducono a considerare preferibile l’opzione esposta dalla
giurisprudenza sopra ricordata.

compravendita e del suo oggetto (casa di civile abitazione con annessa corte
esterna ed interna) e, quindi di un terreno già edificato, ha correttamente deciso,
risultando oggetto dell’atto un fabbricato, e, quindi, un “terreno già edificato”, per
cui tale entità sostanziale non poteva essere mutata (con conseguente
incongruenza di ogni diversa riqualificazione), in terreno suscettibile di
potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi,
interni alla sfera dei contraenti, e, soprattutto, la cui realizzazione (nel caso in
specie attraverso la demolizione del fabbricato per la costruzione di una caserma)
è futura (rispetto all’atto oggetto di tassazione), eventuale, e rimessa alla potestà di
soggetto diverso (l’acquirente) da quello interessato dall’imposizione fiscale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono alla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese,
liquidate in C. 3.000,00, oltre spese generai nella misura forfetaria del 15% e
accessori di legge.
Roma, 06/12/2017
Il Pr

Orbene, nel caso di specie la CM, muovendo dall’esame del contratto di

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