Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5321 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 26/02/2021), n.5321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7142/2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione in Roma, rappresentato e difeso dall’Avv.

Felice Patruno, con studio a Bari, Via Andrea Angiulli, n. 38;

– ricorrente –

e contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 243/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 da Dott. ACIERNO MARIA

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Sig. K.S., nato in (OMISSIS), ha impugnato dinnanzi la Corte di Appello di Bari l’ordinanza n. 12565/2016 con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla C.T. di Bari.

L’appellante ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte ha rigettato integralmente l’appello, ritenendo la domanda infondata con riferimento a tutte le forme di protezione invocate. Le motivazioni poste a base della decisione sono le seguenti:

Con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), il racconto del richiedente non è credibile, si presenta impreciso, poco dettagliato ed incoerente con riferimento alle ragioni della sua fuga. Precisamente, a seguito dell’uccisione sospetta del padre, da parte di alcuni membri del villaggio che miravano a prendere il suo posto di imam, il ricorrente avrebbe lasciato la Costa d’Avorio a causa del timore di essere ucciso da quelle stesse persone, le quali avrebbero potuto ritenere che egli sarebbe succeduto al padre nella carica di nuovo imam. Tuttavia, il Sig. C. non ha riferito alcun episodio di minaccia esplicita tale da ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa subire atti persecutori diretti ed attuali, ovvero un danno grave alla persona come previsto dall’art. 14, lett. a) e b) cit.

In merito all’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c) dell’art. 14 cit., le fonti internazionali consultate (pag. 4 del provvedimento) riportano che la situazione socio-politica della Costa d’Avorio si presenta stabile, escludendo la presenza di una situazione di violenza indiscriminata determinata da conflitto armato interno od internazionale.

Da ultimo è negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari poichè i seri motivi di carattere umanitario possono essere individuati solamente sulla base delle allegazioni di parte che, nel caso di specie, sono state del tutto omesse. Il ricorrente ha prodotto esclusivamente rapporti di lavoro a tempo determinato, inidonei a dimostrare l’instaurarsi di un effettivo percorso di integrazione in Italia e, conseguentemente, a legittimare la concessione della protezione umanitaria.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il ricorso principale si articola in due motivi.

Nel primo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c.. Il giudice di appello ha ritenuto erroneamente mancante la prova di un’effettiva integrazione del richiedente nel Paese di accoglienza, senza aver adeguatamente esaminato la documentazione lavorativa allegata.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, per non avere la Corte di Appello preso in considerazione lo stato di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia che, in confronto alla situazione di povertà alla quale sarebbe esposto in caso di rimpatrio in Costa d’Avorio, atteso il forte tasso di disoccupazione, legittimerebbe il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, stante l’incolmabile sproporzione tra le due realtà nel godimento dei diritti fondamentali.

I motivi possono essere trattati congiuntamente dal momento che censurano un esame non esaustivo della documentazione lavorativa posta a fondamento della domanda di protezione umanitaria.

Le censure sono inammissibili. Come riconosciuto dalla stessa difesa (pag. 3 del ricorso per Cassazione), la Corte di Appello ha preso atto della produzione della documentazione lavorativa, tuttavia, ha ritenuto che non fosse sufficiente a dimostrare la stabilità di un buon percorso di integrazione nel Paese ospitante (pag. 4 del provvedimento impugnato). Diversamente, la difesa asserisce genericamente che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente prova a pieno la sua integrazione nel tessuto socio-economico italiano, senza spiegare i profili che consentano di dimostrarne l’effettiva valenza integrativa. Invero, nei motivi di ricorso nessun riferimento è fatto alla tipologia di occupazione, alle ore che compongono la giornata di lavoro, alla data di stipula del contratto di lavoro. Pertanto, in assenza di contestazioni specifiche, non si ravvisano elementi volti a superare le conclusioni della Corte di Appello, limitandosi la difesa a reiterare le ragioni già sottoposte ai giudici del merito ed a prospettare una diversa lettura della documentazione allegata.

All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA