Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5321 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5321 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 764-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.1-‘. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– ricorrente contro
LEONETTI MARIA PIA AZZURRA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI LATERENSI n. 31, presso lo studio dell’avvocato
PAOLINO RIZZUTI, che la rappresenta e difende;

– contron.corrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 1239/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Calabria (sez. di CATANZARO),
depositata il 01/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 00764 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

i:. /1. 76412017 A,gemzia delle entrale d Leone//i A lana Pia ./k:zutra

Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di
Maria Pia Azzurra Leonetti, avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Calabria, n. 1239/16 dep. 1.6.2016, con la

accertamento, per maggiore IRPEF ed addizionali, regionali e comunali,
dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, emesso ex art. 38 comma
d.P.R. 600/1973 e notificato il 28.11.2011 – in riforma della decisione di
primo grado, ha accolto l’appello della contribuente. In particolare, i
giudici d’appello, hanno ritenuto applicabile l’art. 22 comma 1 dl.
78/2010, conv. in 1. 122/2010, che ha modificato l’art. 38 comma 7
d.P.R. 600/1973, con imposizione dell’obbligo di instaurazione del
contraddittorio endoprocedimentale.
Maria Pia Azzurra Leonetti si costituisce con controricorso.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Considerato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, col primo motivo, violazione
e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 546/92 e art. 112 c.p.c. in relazione
all’art. 360 n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza per ultrapetizione per avere
la CTR deciso su questione non sollevata in primo grado dalla
contribuente – come risulta dal ricorso riprodotto in attuazione del
principio di autosufficienza – e non rilevabile d’ufficio.
2. Col secondo motivo del ricorso si lamenta,

ex art. 360 n. 4 c.p.c.,

violazione di legge (art. 38, comma VII, d.P.R. 600/1973, come sostituito
1:,g.n. 7641 2017 pzen:-\-ia delle entrate e/ Leone/ti Mania Pia /kr,:urra

quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di

dalrart.22 comma 1 d.l. 78/2010, conv, con modificazioni in 1.122/2010,
e la violazione dell’art. 38, vigente ratione tentpon. s, in combinato con l’art.
32 comma 1 nn. 2, 3 e 4 d.PR 600/1973), avendo la C.T.R. ritenuto che,
anche in ipotesi di accertamento sintetico operato con riferimento al
testo del citato art. 38 previgente alla novella introdotta nel 2010, fosse

3. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.
Questa Corte ha più volte ribadito, in tema di contenzioso tributario, che
i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano
s

come ‘causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la
conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito
che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o – il che è lo stesso
– dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la “ratio
decidendi” (Cass. 8387/1996); nel procedimento tributario, l’esame, da
parte della Commissione tributaria, di un motivo di nullità dell’avviso di
accertamento, non dedotto dalla parte interessata, dà luogo ad un vizio di
extrapedzione che, per essere corretto dal giudice del gravame, deve
formare oggetto specifico di impugnazione (Cass. 20393/2007; conf. da
ultimo n. 9020 del 06/04/2017).
4. Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso (primo motivo,
assorbito il secondo), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla
C.T.R. della Calabria, in diversa composizione. Il giudice del rinvio
provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il
secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della
r,gaz. 764/2017 .-1,genia del/e entrate e/ Leone//i iNlalia Pia yl:zurra

previsto l’obbligo del contraddittorio preventivo.

Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Roma, 06/12/2017
dente

Il P

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