Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5321 del 04/03/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5321
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 856/2010 proposto da:
R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato
DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle
liti in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. 311/09 della CORTE D’APPELLO di BARI del
10.11.09, depositato il 16/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa
IMMACOLATA ZENO.
La Corte:
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. – E’ stata depositata la seguente relazione:
Accogliendo l’eccezione sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero convenuto in giudizio. La Corte d’appello di Bari, con decreto in data 16 novembre 2009, s’è dichiarata incompetente a conoscere della domanda proposta dal signor R. A. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, avente a oggetto l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo da lui instaurato davanti al TAR del Lazio, e ancora ivi pendente. Secondo la corte territoriale, in ordine a tale giudizio è competente il giudice nella cui sede il procedimento si è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento.
Avverso il predetto decreto, comunicatogli il 28 novembre 2009, ricorre il R. per regolamento di competenza, con atto notificato il 23 dicembre 2009.
Trattandosi di regolamento di competenza, la trattazione deve aver luogo in Camera di consiglio.
Nel merito, il principio di diritto applicabile, per individuare il giudice competente a norma della L. n. 89 del 2001, art. 3 è quello indicato dalle Sezioni unite di questa corte con l’ordinanza 16 marzo 2010 n. 6307. Competente è, pertanto, il giudice indicato dall’art. 11 c.p.p., con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto. Nella specie, essendosi il giudizio presupposto svolto davanti al TAR del Lazio, competente a conoscere della domanda di equa riparazione proposta in causa è la corte d’appello di Perugia.
Si propone pertanto di affermare la competenza della Corte d’appello di Perugia.
2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, sola costituita.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
4. – Il collegio ha esaminato il ricorso, la relazione e la memoria presentata dalla parte ricorrente.
5. Con riguardo alla memoria depositata, nella quale si sostiene l’inapplicabilità alla fattispecie del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite di questa corte, in virtù della sua “irretroattività”, si deve innanzi tutto ribadire, oltre all’immodificabilita del principio da parte di questa sezione semplice (art. 374 c.p.c., comma 3), la sua piena condivisione da parte del collegio, anche in mancanza di apprezzabili argomenti critici formulati in ricorso e diretti a sollecitarne il riesame, essendo privo di qualsiasi pertinenza il richiamo del ricorrente al precedente di questa corte a sezioni unite penali 13 gennaio 2005 n. 292, che tratta di un problema completamente diverso. In secondo luogo occorre rilevare che l’individuazione del giudice competente integra la previsione costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost., comma 1), mentre il principio dell’irretroattività è limitato alla legge incriminatrice penale (art. 25 Cost., comma 2). Infine, i complessi problemi sollecitati dai mutamenti di giurisprudenza in materia processuale, ai quali si fa riferimento nella memoria, esulano dalla presente fattispecie, nella quale non si tratta di sancire decadenze “retroattive”, bensì di individuare il giudice naturale precostituito per legge.
6. In conclusione la corte condivide il contenuto e la conclusione della relazione circa l’individuazione del giudice competente. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione, non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011