Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5321 del 02/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 02/03/2017,  n. 5321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – rel. Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriana Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6466/2014 proposto da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., (già FIAT AUTO S.P.A.) P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR n. 19, presso lo

Studio TOFFOLETTO – DE LUCA TAMAJO, rappresentata e difesa dagli

Avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO e GIORGIO FONTANA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

U.S.B. – UNIONE SINDACALE DI BASE LAVORO PRIVATO, C.F. (OMISSIS),

già denominata Sdl – Sindacato Lavoratori Intercategoriale e già

S.IN. Cobas), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE MARZIALE, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1243/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/03/2013 R.G.N. 2029/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere e Presidente Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato FEDERICA PATERNO’ per delega verbale Avvocato

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.1.07 il Tribunale di Nola confermava il decreto L. n. 300 del 1970, ex art. 28, con il quale lo stesso Tribunale, dichiarata antisindacale la condotta di Fiat Group Automobiles S.p.A. (già Fiat Auto S.p.A.) consistita nel rifiutarsi di operare le trattenute dello stipendio relative alle quote sindacali di alcuni lavoratori iscritti allo S.IN Cobas, aveva condannato la società ad eseguire le trattenute e a versarne l’importo al predetto sindacato.

Con sentenza depositata il 9.3.13 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame di Fiat Group Automobiles S.p.A., che oggi ricorre per la cassazione della pronuncia affidandosi a quattro motivi.

USB – Unione Sindacale di Base Lavoro Privato (già Sdl – Sindacato Lavoratori Intercategoriale e già S.IN Cobas) resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28, per essere stata riconosciuta la legittimazione ad agire in capo ad un sindacato privo di effettività di azione sindacale a tutela di interessi collettivi di livello nazionale, erroneamente desunta da una statica dimensione territoriale ricavata dal mero statuto interno dell’organizzazione.

1.2. Analoga violazione dell’art. 28 cit. viene denunciata con il secondo motivo, per non avere la Corte di merito verificato in maniera rigorosa la legittimazione attiva di un’organizzazione di tipo intercategoriale come quella controricorrente.

1.3. Con il terzo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella reale esistenza di Coordinamenti provinciali del sindacato (al di là delle sue mere affermazioni) e nell’effettività delle non meglio precisate iniziative sindacali e giudiziarie vantate dal sindacato medesimo.

1.4. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha qualificato lo schema delle trattenute sullo stipendio dei contributi da destinare alle organizzazioni sindacali come cessione del credito anzichè come delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., con conseguente necessità d’un consenso del delegato (il datore di lavoro), consenso che nel caso di specie la società ricorrente aveva negato per l’eccessività gravosità dell’effettuazione delle trattenute e del loro versamento all’organizzazione sindacale. Il motivo conclude richiamando giurisprudenza di legittimità che propende per la configurazione – nel caso in esame – d’una delegazione di pagamento anzichè d’una cessione del credito, come invece ravvisato da altri precedenti, sempre di questa S.C.

2.1. I primi due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi sono infondati.

L’art. 28 Stat. riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli “organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato (v., fra le altre, Cass. n. 1307/06) che con tale disposizione il legislatore ha dettato una disciplina differenziata, operando una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso anche a questo strumento processuale di tutela rafforzata dell’attività sindacale e altre associazioni sindacali che hanno accesso solo alla tutela ordinaria attivabile ex art. 414 c.p.c. e ss..

La Corte cost. (v. sentenza n. 89/95) ha riconosciuto la legittimità di questa scelta, rimarcando che il procedimento di repressione della condotta antisindacale si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato.

La stessa Corte cost. ha quindi affermato che l’opzione di un livello rappresentativo nazionale, oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, si uniforma al principio solidaristico nel quale va inserito anche l’art. 39 Cost..

Gli interessi che la procedura dell’art. 28 cit. intende proteggere, quindi, trascendono sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori sia quelli localistici e coincidono con gli interessi di un’associazione sindacale che si proponga di operare e operi realmente a livello nazionale a tutela di una o più categorie di lavoratori (cfr. Cass. n. 5209/10).

Si è altresì precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 5209/10 cit.; Cass. n. 13240/09), che non devono confondersi i requisiti di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 19, per la costituzione di rappresentanze sindacali, titolari dei diritti di cui al titolo III, con la legittimazione prevista ai fini dell’art. 28 stessa legge.

Mentre l’art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purchè applicati in azienda), oppure, a seguito dell’intervento additivo della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/13, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti del lavoratori, l’art. 28 richiede, invece, solo che l’associazione sia nazionale.

Anche il requisito della nazionalità è stato oggetto di numerose pronunce di questa Corte che, pur statuendo che esso non può desumersi da dati meramente formali e da una dimensione statica, puramente organizzativa e strutturale, dell’associazione (essendo indispensabile anche un’azione diffusa sul territorio), nondimeno hanno puntualizzato che non necessariamente essa deve coincidere con la stipula di contratti collettivi di livello nazionale (cfr., ex aliis, Cass. n. 16637/14; Cass. n. 29257/08; Cass. n. 21931/14, Cass. n. 6206/12 e Cass. n. 2314/12; Cass. n. 16787/11; Cass. n. 16383/06).

In breve, ciò che rileva è la diffusione del sindacato sul territorio nazionale, a tal fine essendo necessario e sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte di esso, senza che in proposito sia indispensabile cha l’associazione faccia parte di una confederazione nè che sia maggiormente rappresentativa (cfr., ex aliis, Cass. n. 2375/15; Cass. S.U. n. 28269/05).

Le S.U. hanno ribadito che, in presenza di tale requisito, devono intendersi legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali per le quali, peraltro, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quelli di una associazione di categoria.

La sentenza impugnata si è attenuta ai principi sopra ricordati ed ha compiutamente individuato gli indici rilevanti.

In particolare, anche prescindendo da elementi meramente formali e strutturali del sindacato desunti dalle disposizioni statutarie, i giudici d’appello hanno comunque dato atto della concreta presenza di 70 coordinamenti provinciali dell’organizzazione oggi controricorrente, cui aderiscono circa 10.000 lavoratori, nonchè della concreta attività sindacale svolta. Ciò hanno affermato in base ai documenti prodotti, suffragati dai precedenti giudiziari di merito che hanno ravvisato la sussistenza dei requisiti per la legittimazione ad agire ex art. 28 Stat..

Giova in proposito ricordare che le sentenze emesse in altri giudizi hanno valore di documenti, dai quali il giudice può attingere liberamente elementi indiziari per suffragarne altri (cfr. Cass. n. 4652/11; Cass. n. 21115/05; Cass. n. 4763/93; Cass. n. 5647/82) e che l’accertamento di fatto relativo al carattere nazionale di un’organizzazione sindacale ai fini dell’art. 28 cit. è demandato al giudice di merito (v., ex aliis, Cass. n. 6206/2012, cit.; Cass. n. 15262/2002).

Le residue censure mosse dalla ricorrente si risolvono nella sostanziale sollecitazione d’una terza lettura delle risultanze istruttorie e di un loro diverso apprezzamento, operazione non consentita in sede di legittimità.

2.2. Il terzo motivo di ricorso va disatteso perchè il relativo vizio, oltre ad essere dedotto in maniera irrituale rispetto alle precise prescrizioni di Cass. S.U. n. 8053/14, riproduce sostanziali censure nel merito dell’accertamento operato in punto di fatto dalla sentenza impugnata, che in realtà ha esaminato i documenti prodotti dall’odierna controricorrente e motivatamente accertato che essa svolge in concreto la propria attività a livello non esclusivamente aziendale o locale, ma intercategoriale e nazionale, per il rinnovo di contratti collettivi di vari settori e anche mediante adesione o proclamazione di scioperi nel settore metalmeccanico (che è quello in cui opera la società ricorrente).

2.4. Il quarto motivo è infondato.

Il contrasto di giurisprudenza segnalato in ricorso è stato ormai da tempo risolto dalla già citata sentenza n. 28269/05 delle S.U. di questa Corte (seguita , da altre di segno sempre conforme: cfr., da ultimo, Cass. n. 1353/16), che ha già diffusamente esaminato e respinto le obiezioni coltivate nel ricorso in oggetto, ribadendo che lo schema che si realizza – nel rapporto fra il lavoratore, il sindacato cui vanno versati i contributi e il datore di lavoro – va ricondotto a quello della cessione di credito (della quota di retribuzione pari ai contributi sindacali dovuti) ex art. 1260 c.c., in funzione di pagamento, cioè in funzione dell’adempimento dell’obbligazione sorta (in capo al lavoratore) con il negozio di adesione all’organizzazione sindacale.

Tale pagamento resta dovuto solo se e in quanto il lavoratore aderisca al sindacato, di guisa che il recesso del primo si pone non già come revoca della cessione del credito (non configurabile nel nostro ordinamento), bensì come cessazione della causa del pagamento per sopravvenuto venir meno del collegamento con il negozio di base (quello di adesione sindacale).

Da ultimo, sempre la citata sentenza n. 28269/05 delle S.U. ha chiarito che l’eventuale aggravamento della posizione del debitore ceduto (cioè del datore di lavoro), meramente ventilato dall’odierna ricorrente (ma non provato, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata), ex 1218 c.c., deve essere provato dal debitore medesimo.

Tale prova non può desumersi puramente e semplicemente dall’elevato numero di dipendenti dell’azienda, dovendosi viceversa operare una valutazione di proporzionalità tra la gravosità dell’onere e l’entità dell’organizzazione aziendale, tenuto conto che un’impresa con un elevato numero di dipendenti ha, di norma, una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione (espressamente in tal senso v. Cass. n. 13886/12).

In conclusione, poichè il motivo di censura non fornisce argomenti idonei a suggerire un ripensamento della giurisprudenza predetta, non resta che darle continuità anche nella presente sede.

3.1. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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