Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5320 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 22/01/2019, dep. 27/02/2020), n.5320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MAZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21444-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

DI STEFANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL 136/2016 – CESD;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA depositato il 7/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/1/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ammetteva al passivo della procedura, in parziale accoglimento della domanda di insinuazione all’uopo presentata, il credito vantato da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., oggi Agenzia delle Entrate -Riscossione, per Euro 40.264.025,32 in privilegio e per 5.054.062,17 in chirografo, con esclusione della somma di Euro 1.732.622,59;

2. il Tribunale di Roma, con decreto del 7 giugno 2018, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in ragione della sua tardività, dato che la stessa era stata presentata in data 30 giugno 2017, quando il termine previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 1, era oramai scaduto;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso l’Agenzia delle ntrate prospettando un unico motivo di doglianza;

l’intimato fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il motivo di ricorso presentato denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento di opposizione e dell’ordinanza di inammissibilità pronunciata all’esito dello stesso per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4, e della L. n. 260 del 1949, art. 2, in quanto il Tribunale avrebbe considerato tardivo il ricorso in opposizione presentato il 30 giugno 2017 senza tenere conto della natura festiva della giornata del 29 giugno;

5. il motivo è fondato;

5.1 la L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 2, pur ignorando le feste dei santi patroni locali, include espressamente nel novero dei giorni festivi, agli effetti del divieto di compiere determinati atti giuridici, “il giorno della lista dei santi Apostoli Pietro e Paolo”, cioè il 29 giugno;

la L. 28 dicembre 1985, n. 792, art. 1 stabilisce poi che “il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma” sia annoverato tra le festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con L. 25 marzo 1985 n. 121, secondo cui “la Repubblica italiana riconosce come festivi tutte le domeniche e le altre stività religiose determinate d’intesa fra le parti”;

tale compendio normativo stabilisce quindi che la giornata del 29 giugno debba essere considerata, per il solo Comune di Roma, giorno festivo;

ne consegue che la scadenza del termine processuale per gli atti che riguardino procedimenti celebrati avanti ad un’autorità giudiziaria avente sede nel Comune di Roma si proroga di diritto, ex art. 155 c.p.c., comma 4, al primo giorno seguente non festivo (Cass. 5895/2015, Cass. 17079/2007);

5.2 il decreto impugnato ha violato tale compendio normativo;

in vero, dopo aver riconosciuto che il termine per proporre opposizione previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 1, veniva a scadenza nel caso di specie il 29 giugno 2017, dato che la comunicazione di cui all’art. 97 L. Fall. era avvenuta in data 30 maggio 2017, ha ritenuto tardiva l’impugnazione presentata il 30 giugno 2017, senza considerare che proprio a quel giorno il termine in questione era stato prorogato ai sensi del combinato disposto della L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 2, della L. 28 dicembre 1985, n. 792, art. 1 e art. 155 c.p.c., comma 4;

il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Roma, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia

la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, cui demanda di

provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 27 febbraio 2020

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