Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5320 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5320 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 737-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– ricorrente contro
MERI CE VITTORIO;

– intimato avverso la sentenza

n. 254/2/2016 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE della Basilicata (sez. di POTENZA),
depositata il 26/05/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRI

Ric. 2017 n. 00737 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

r.,g.n. 737/2017 ‘.1,gemzia delle entrale c/ Mensa, I korio

Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della CTR della Basilicata, n. 254/2/2016 dep. il 26.5.2016,
con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio in controversia sul

Irpef trattenuta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro di
Vittorio Merice con Telccom Italia anno 2004, per applicazione di una
maggiore aliquota Irpef; istanza basata sulla decisione della Corte di
giustizia con la quale la norma nazionale (art. 17 comma 4 bis d.P.R.
917/86, che prevedeva una aliquota ridotta sulle somme erogate ai
lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne, e a 55 se uomini) era
stata ritenuta in contrasto con il principio delle pari opportunità nel
lavoro (di cui alla Dir/76/207/CE del 1976). La CTR, ha ritenuto
tempestiva la richiesta di rimborso, in quanto soggetta al termine di
decadenza di quarantotto mesi, decorrente dalla data di pubblicazione
dell’ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16/1/
2008 (C-128/07; C-131/07), che ha eliminato la disparità di trattamento
tra lavoratori uomini e donne.
Vittorio Merice non si è costituito.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge (art. 38
d.p.r. 602/73 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.), essendo la fattispecie
sottoposta al termine di decadenza di quarantotto mesi decorrenti dalla
data del versamento dell’imposta.
g.

11 motivo è fondato. Come statuito dalle sezioni Unite di questa Corte
(n. 13676/2014; conf. Cass. 26 febbraio 2016, n. 3793), la domanda di
rimborso del credito IRPEF generato dalla maggiore trattenuta operata
dal datore di lavoro sull’incentivo all’esodo in base alla norma del TUIR
r.g.n. 737/2017 Agenzia delle entrate c/ Merice Vittorio

silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso della maggiore imposta

successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione
Europea dalla sentenza della Corte di Giustizia, deve comunque essere
presentata entro 48 mesi dalla data della trattenuta e non dalla data della
sentenza. Perde, dunque, il diritto al rimborso il lavoratore che non
abbia presentato l’istanza entro il predetto termine.
Come le stesse Sezioni Unite hanno precisato, nella vicenda qui sub

dall’ordinamento, bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di
giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a
quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in
contrasto con una direttiva comunitaria

self executing una norma

nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”.
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l’indebito tributario è
infatti soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalle
singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza,
quali l’erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il
contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero uno jus superveniens
con applicabilità retroattiva (Cass. n. 17009/2012; n. 5978/2006; conf.
n. 17918/2004, n. 15276/2008). La scadenza del termine per richiedere
il rimborso determina pertanto il consolidamento dei rapporti di dare
ed avere tra contribuente ed erario e l’esaurimento dello stesso rapporto
tributario (v. Cass. n. 9223/2011), con la conseguenza che il contenuto
dello stesso non può più essere rimesso in discussione. Ne deriva che
anche le richieste di rimborso dei tributi incompatibili con la normativa
comunitaria, devono essere presentate entro i termini di decadenza,
termini che non contrastano con le disposizioni comunitarie (v. Cass. n.
11316/2000, n. 7173/2002, n. 7178/2004, n. 2809/2005). D’altra parte .,
anche la CGCE ha espressamente affermato che “il diritto comunitario
non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di
r.g.n. 737/2017 ,1genzia delle entrate c/ Merice Vittorio

indice non si è affatto verificata l’espunzione di una norma impositiva

decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di
disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora
modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con
tali disposizioni’ (causa (2- 228/96, fallimento Aprile). Questa regola
trova la sua ragion d’essere nella superiore esigenza di garantire la
stabilità e la certezza del bilancio dello Stato, sul versante delle entrate.

accolto, non essendosi la CFR conformata ai superiori principi, e la
sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384
comma 2 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
4. In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza posta a base
della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso
introduttivo, vanno compensate le spese del giudizio di merito e
dichiarate irripetibili le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le
spese del giudizio di merito; dichiara irripetibili le spese del giudizio di
legittimità.
Roma, 06/12/2017

3. Conclusivamente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere

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