Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5320 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/03/2017, (ud. 21/12/2016, dep.02/03/2017),  n. 5320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – rel. Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6038/2014 proposto da:

A.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MARGANA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

BARLETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO GAGLIANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.M.T. AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI – CATANIA S.P.A. (già Azienda

Municipale Trasporti di Catania), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II n. 187, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONINO GIANNOTTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/03/2013 R.G.N. 42/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere e Presidente Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato ANTONINO BARLETTA per delega verbale Avvocato FABIO

GAGLIANO;

udito l’Avvocato ANTONELLA LICATA per delega verbale Avvocato MASSIMO

GIORDANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 689/07 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da A.L. nei confronti dell’Azienda Municipale Trasporti di Catania, condannava la seconda a pagare al primo le differenze retributive derivanti dall’espletamento di mansioni di operaio di 7^ livello dal 1.11.93 al 15.2.02. Rigettava, invece, la domanda di superiore inquadramento nel 5^ livello.

Con sentenza depositata il 1.3.13 la Corte d’appello etnea respingeva il gravame di A.L., che oggi ricorre per la cassazione di tale pronuncia affidandosi a cinque motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

A.M.T. Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. (già Azienda Municipale Trasporti di Catania) resiste con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha travisato la pronuncia di prime cure che, lungi dal negare che il ricorrente avesse svolto mansioni di 5^ livello, si è limitata ad accertare che sin da epoca anteriore al suo formale inquadramento come operaio di 7^ livello il ricorrente ne aveva svolto mansioni consone; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, non si è formato alcun giudicato circa l’inesistenza del diritto alla superiore qualifica di operaio tecnico di 5^ livello, dal momento che la relativa domanda è stata coltivata dal lavoratore nel proprio gravame sulla scorta delle risultanze testimoniali e delle declaratorie contrattuali.

1.2. Il secondo motivo prospetta falsa applicazione dell’accordo nazionale 13.5.87 in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. o, in subordine, violazione dell’art. 116 c.p.c., coma 1, nella parte in cui il rigetto dell’appello è dipeso da un’errata interpretazione della locuzione “capacità decisionale in linea” contenuta nella declaratoria di 5^ livello, da intendersi correttamente come capacità del lavoratore di decidere il tipo di intervento manutentivo da effettuare sui mezzi di trasporto; in subordine, la valutazione delle prove da parte dei giudici d’appello è stata quanto meno poco prudente, atteso che almeno il teste N. ha riferito che il ricorrente effettuava gli interventi all’esterno con utilizzo di tutte le macchine aziendali.

1.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su una qualifica intermedia, nella parte in cui la sentenza ha erroneamente ritenuto che essa non fosse stata chiesta con l’atto d’appello.

1.4. Il quarto motivo denuncia, in subordine, violazione dell’art. 2 CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, testo contrattuale che, pur avendo parzialmente modificato le declaratorie di cui all’accordo nazionale 13.5.87, non è stato in alcun modo considerato dalla sentenza impugnata.

1.5. Il quinto motivo deduce omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, nella parte in cui la sentenza impugnata, rigettando il motivo d’appello relativo al mancato esplicito riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle differenze retributive riconosciute dal Tribunale, ha ritenuto trattarsi di mero errore materiale anzichè di implicito rigetto della domanda relativa (anche) alla rivalutazione monetaria, errore – peraltro neppure corretto dalla Corte terrioriale.

2.1. I primi quattro motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono da disattendersi perchè non confutano con apposite censure un’autonoma e di per sè sufficiente ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha rigettato il gravame di A.L. perchè comunque, quand’anche egli avesse svolto mansioni superiori a quelle proprie del 7^ livello (ossia quelle del 5^ o, in ipotesi, del 6^), ciò sarebbe pur sempre avvenuto in assenza dei requisiti dell’ordine scritto del direttore e della vacanza del posto previsti dal R.D. n. 148 del 1931, art. 18, all. A.

E’ appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza di questa S.C., le disposizioni dell’Allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, (artt. 1 e 18) – che, in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto, condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori alla sussistenza dell’ordine scritto del direttore dell’azienda e alla vacanza del posto – non sono state abrogate dalla L. 12 luglio 1988, n. 270, art. 1 (cfr. Cass. nn. 19102/13, 20010/05, 12871/04, 4521/2000 e 2898/91).

Tale autonoma ratio decidendi non è stata oggetto di specifico motivo di censura, di guisa che nel caso di specie trova applicazione il noto principio secondo cui, ove venga impugnata una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura. Diversamente, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (giurisprudenza costante: v., ex aliis, Cass. 25.2.13 n. 4672; cfr. altresì, ex aliis, Cass. 3.11.11 n. 22753 e Cass. S.U. 8.8.2005 n. 16602).

Inoltre, sul primo motivo, è appena il caso di aggiungere che, anche a prescindere dall’esatta interpretazione della sentenza di primo grado e dall’effettiva esistenza o meno d’un giudicato sul rigetto della domanda relativa al 5^ livello, resta l’assorbente rilievo dell’insindacabilità della motivazione alternativa con cui la Corte territoriale ha comunque escluso in punto di fatto (previa disamina delle risultanze istruttorie) che il ricorrente avesse espletato mansioni proprie dell’invocato livello superiore.

2- Il quinto motivo è fondato.

Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la pronuncia di prime cure è inequivocabile nell’attribuire al lavoratore solo gli interessi e non anche la rivalutazione monetaria, sebbene anche quest’ultima sia automaticamente dovuta in forza dell’ult. co. dell’art. 429 c.p.c..

3- In conclusione, la Corte accoglie il quinto motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, si decide la causa nel merito condannando l’AMT a pagare al ricorrente anche la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla sentenza di primo grado.

Compensate per metà le spese del primo grado, si condanna l’AMT a pagare a A.L. il residuo 50% liquidato nello stesso importo di cui alla pronuncia di prime cure, con distrazione in favore del difensore antistatario. Si compensano – invece – per intero le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, considerato l’assai limitato accoglimento dell’impugnazione.

PQM

La Corte:

accoglie il quinto motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l’AMT al pagamento anche della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate dalla sentenza di primo grado. Compensate per metà le spese del primo grado, condanna l’AMT a pagare a A.L. il residuo 50% liquidato nello stesso importo di cui alla pronuncia di prime cure, con distrazione in favore del difensore antistatario. Compensa per intero tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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