Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 532 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 12/01/2011), n.532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34729/2006 proposto da:

P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA POMPEO MAGNO 2-B, presso lo studio dell’avvocato LEVATO Biagio

Francesco, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

IL MESSAGGERO SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. M.A., S.

F., A.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato PUNZI Carmine, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4511/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 30/09/2005, depositata il 24/10/2005;

R.G.N. 6231/2000.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega Avv. Biagio Francesco

LEVATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 ottobre 2005 la Corte di appello di Roma rigettava il gravame proposto da P.F. avverso la omologa decisione del Tribunale di questa città del 29 ottobre 1999, che a sua volta, aveva respinto la domanda rivolta dal P. nei confronti del direttore responsabile del quotidiano ” (OMISSIS)”, la società editrice del giornale e contro la giornalista S.F. onde ottenere il risarcimento dei danni asseritamene da lui subiti per un articolo apparso sul detto quotidiano dal contenuto diffamatorio.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il P. affidandosi a quattro motivi, di cui il primo di natura processuale concernente, a suo avviso, gli effetti del giudicato penale nei giudizi civili.

Resistono con controricorso tutti gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione centrale sottoposta all’esame della Corte riguarda sia gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile sia l’an della sussistenza della correttezza formale dell’esposizione, che sarebbe stata oggetto di valutazione atomistica da parte del giudice dell’appello.

Di vero con il primo motivo, formulato come violazione e falsa applicazione degli artt. 651 e/o 654 c.p.c., nonchè delle norme e dei principi in tema di efficacia del giudicato penale nel giudizio civile nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 595 c.p., sia sotto il profilo dell’errore di diritto che del difetto di motivazione, in estrema sintesi, il ricorrente afferma che il giudicato formatosi nel giudizio penale introdotto dal di lui padre P.F.G., il quale lamentava che l’articolo di cui si controverte fosse lesivo della propria reputazione, dovrebbe estendersi anche al presente giudizio.

Questa censura va esaminata, ritiene il Collegio, congiuntamente al profilo di cui ai punti 3 c) e 3 d) del terzo motivo del ricorso.

Ciò detto, in punto di fatto, va posto in rilievo che con sentenza del 12 aprile 1999, passata in giudicato, il Tribunale penale condannava la giornalista – per lo stesso articolo apparso sul quotidiano ed oggetto del giudizio civile – alla pena di L. un milione per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del padre dell’attuale ricorrente.

Trattasi, all’evidenza, di fatti diversi, lesivi dell’onore, del prestigio e della reputazione attribuiti nel corpo dell’articolo della S. ai due P., padre e figlio, sicchè le sentenze penali prodotte dall’attuale ricorrente, non costituiscono cosa giudicata in questo giudizio, potendo e dovendo invece essere valutati, liberamente dal giudice civile e non condizionanti il suo giudizio.

Infatti, in quel giudizio la parte era, oltre la giornalista, il solo direttore del giornale e non la Soc. editrice e l’ A. si vide assolto; non solo, ma i fatti erano diversi, in quanto riguardavano le espressioni diffamatorie dell’articolo nei confronti del padre e della sua condotta, che, a dire della giornalista, aveva raccomandato il figlio per entrare nei servizi segreti.

Non essendovi coincidenza soggettiva tra i due giudizi le norme processuali in esame non possono applicarsi e, quindi, va esclusa l’efficacia del giudicato penale nel presente giudizio, stante la natura eccezionale delle disposizioni in parola (da ultimo Cass. n. 3820/10; Cass. n. 11998/05, puntualmente richiamata dai resistenti).

Non solo, ma è giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo la quale la sentenza penale passata in giudicato è vincolante per il giudice civile per quanto concerne l’accertamento del fatto ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia quali sono quelli che riguardano l’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (Cass. n. 8360/10), pur precisandosi che è corretta la decisione impugnata lì dove rileva che l’attuale ricorrente non era parte del processo penale, la cui sentenza è passata in giudicato.

Ciò posto, osserva il Collegio che gli effetti riflessi del giudicato, sostanzialmente invocati dal ricorrente, attesa la natura plurioffensiva del reato, sono stati ritenuti, entrando nel merito, inesistenti in ordine alla posizione del figlio del querelante, che vide fondata la sua querela, allorchè, nell’esaminare uno dei motivi del gravame ovvero quello che viene redatto nel presente ricorso ai punti 3 c) e 3 d), il giudice del merito nella lettura dell’articolo incriminato, ha rinvenuto che non era in esso in discussione la professionalità del P., bensì la gestione di tipo “familistico” della selezione per reclutare funzionari per un organismo che bandisce concorsi a tal fine per titoli ed esami e data la delicatezza delle sue funzioni sceglie i candidati in base a presentazioni e provenienze familiari di soggetti già appartenenti all’Amministrazione (p. 10 sentenza impugnata).

Ne consegue che non si rinviene alcun vizio di motivazione, così come denunciato, perchè il giudizio negativo dell’articolista, condannata, non si estendeva per nulla al figlio, che secondo l’articolista sarebbe risultato “raccomandato” dal padre.

Con il secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro consequenzialità intrinseca, in estrema sintesi e sotto i due profili dell’errore di diritto e del vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata lì dove avrebbe esaminato atomisticamente (profilo già adombrato nel primo motivo) la sussistenza del requisito della correttezza formale dell’esposizione, omettendo invece la necessaria valutazione del contesto complessivo dell’articolo, nonchè la notizia data (p. 20 ricorso) (secondo motivo) e censura la sentenza impugnata in quanto il giudice del merito avrebbe dissociato in qualche modo l’elenco del funzionari del SISDE riportati nell’articolo, tra i quali quelli di P. F., da quanto detto in precedenza in merito “all’allegra brigata (OMISSIS), durante la cui gestione nessuno si faceva mancare nulla” (altro profilo del terzo motivo – p. 23 ricorso).

Le censure vanno disattese.

Infatti, a ben leggere la sentenza impugnata, il giudice dell’appello tiene bene in evidenza l’espressione “ad effetto” contenuta nell’articolo del (OMISSIS) “(OMISSIS)”, evidenziando che essa si riferiva esclusivamente a quelle che erano definite “assunzioni sospette in RAI e, quindi, in settori lavorativi cui il P. – appellante – era sempre rimasto estraneo”.

Non vi era, quindi, alcun accostamento suggestivo e/o malizioso con la sua posizione.

Non solo, ma ha anche tenuto presenti il titolo dell’articolo che lo riguardava direttamente “Anche alle spie serve un padrino”, il contenuto dello stesso, che inserendolo in un lunghissimo elenco di soggetti appartenenti al SISDE lo collegava a quella che la giornalista definiva l’allegra brigata (OMISSIS).

Da ciò ha inferito che la giornalista non affermò affatto che il P.F. fosse entrato nel SISDE a seguito del gruppo (OMISSIS), anche se l’articolo esordiva con tale citazione ad effetto e che, comunque, in esso il nome dell’attore, nè quello di altre numerose persone citate fosse associato ai procedimenti penali pendenti all’epoca nei confronti di alcuni funzionari del SISDE. Anzi, confutando la ricostruzione fatta dal P. nell’atto di appello, il giudice a quo legge ed interpreta lo scritto nella sua interezza e la “frase contestata sulle “spinte necessarie per entrare nel SISDE, lungi dal collegare il nominativo del P. alle vicende giudiziarie del gruppo (OMISSIS), intendeva evidenziare, nell’ambito del diritto di cronaca giornalistica, esclusivamente il fenomeno delle raccomandazioni” (p. 7 sentenza impugnata).

Ciò posto, la decisione non solo è corretta sotto il profilo dell’inesistenza di ogni errore di diritto, ma, a ben vedere, è corretta sotto quello del vizio di motivazione, in cui, in realtà, si concreta, la censura, ma che, ripetesi, non sussiste perchè la convinzione del giudice dell’appello è congruamente e logicamente sussistente e ad essa il ricorrente non fa che opporre una diversa lettura ed interpretazione della stretta connessione delle espressioni proposte., che, peraltro, lì dove avrebbero potuto apparire ambigue per il padre, furono immediatamente seguite da rettifica, su richiesta di questi sul quotidiano.

Infine, per quanto concerne i termini “spia” e “padrino”, utilizzate nel titolo del servizio giornalistico (anche alle spie serve un padrino), il giudice dell’appello ne riconosce l’aspetto pungente e vivace, ma afferma che esse sono state esternate in forma civile ed adeguata al contesto dell’articolo, sia perchè il termine, depurato della negatività, come attività di delazione, in realtà non faceva altro che esprimere l’attività tipica dei servizi di informazione e difesa, sia perchè, circa il termine padrino adoperato, non poteva avere alcun significato tipico dell’attività mafiosa, bensì come individuante una persona di rilievo che presenti e garantisca il candidato ad entrare, su basi ovviamente fiduciarie, nei servizi di sicurezza (p. 9 sentenza impugnata).

Questo argomentare è logico e conferente all’attività svolta dal P., quella di appartenenza ai servizi che, ora si potrebbero dire, con terminologia invalsa nell’ambito delle Cancellerie di tutto il mondo, svolgenti attività di intelligence, ovviamente segreta per la difesa dello Stato e da esplicitarsi da persone di fiducia dei responsabili della sicurezza dello Stato.

In altri termini, le censure attingono alla valutazione del contenuto diffamatorio dell’articolo,valutazione che rientra nel potere del giudice del merito ed è incensurabile perchè logicamente e congruamente motivato.

Il quarto motivo è inammissibile.

Infatti, non adempie al criterio dell’autosufficienza perchè non riporta le frasi offensive, come puntualmente eccepiscono i resistenti.

E ciò, a prescindere dalla considerazione che, il giudice dell’appello non ha accolto il motivo proposto già in appello per la semplice ed espressa ragione che ha attribuito le c.d. frasi offensive alla dialettica difensiva, dando atto, del resto, “dell’equivoco in cui sono incorsi i procuratori dei convenuti, attribuendo a P. figlio, attuale ricorrente, addebiti (peraltro contestati e negati) riferiti a P. padre (p. 10 sentenza impugnata).

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone d’ufficio di omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida a favore dei resistenti che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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