Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 532 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27358/2015 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE POLA 29,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO MARTINO, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2737/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 21/04/2015, depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

P.C., ingegnere, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, da lui versata per gli anni 2007 2010, per un totale di Euro 9.698,93.

Nella decisione impugnata, la CTR ha valorizzato la misura dei compensi corrisposti a terzi negli anni in questione, per sostenere la sussistenza di un’organizzazione autonoma in capo al contribuente.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente che la CTR avrebbe omesso qualunque esame del caso concreto, mentre i dati desumibili dalle dichiarazioni fiscali da lui presentate nei vari periodi d’imposta avrebbero illustrato in modo evidente come gli importi relativi ai beni strumentali impiegati (quote di ammortamento), alle spese sostenute per il canone di locazione dello studio ed ai compensi corrisposti occasionalmente a terzi per prestazioni professionali ricevute, se rapportati all’entità degli incassi conseguiti, non avrebbero giustificato le conclusioni della decisione impugnata.

L’intimata non ha resistito.

Il motivo è fondato.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Ed è appena il caso di aggiungere che spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez. 3, n. 22801 del 28/10/2014; Sez. 3, n. 23201 del 13/11/2015).

In altri termini, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l’accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 5, n. 4492 del 21/03/2012).

Orbene, nel caso di specie, la CTR ha postulato la sussistenza del presupposto imponibile, indicando la misura dei compensi corrisposti a terzi, anche se con contratti di collaborazione esterna, ed ancora l’entità delle spese complessive per voci varie, tra cui spese per immobili e beni ammortizzabili, fino ad un totale di circa 1/3 dei componenti positivi del reddito, senza peraltro valutare l’occasionalità delle prestazioni e la tipologia dei lavori.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinchè colmi le lacune motivazionali evidenziate.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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