Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5319 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MAZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21227-2018 proposto da:

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, quale incorporante di Banca Popolare

di Ancona, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA

CANGIANO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SCARL in liquidazione, in persona del

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso

il Dott. P.A., rappresentato e difeso dall’avvocato

GENOVEFFA SELLITTI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 14967/2017de1 TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/1/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) soc. cons. a r.l. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da Ubi Banca s.p.a. per Euro 397.143,55, derivante dai saldi debitori del conto corrente ordinario n. 6506/11702 e del conto anticipi n. 6505/1044, “alla luce dell’inopponibilità degli estratti conto alla curatela, per cui non vi è prova di comunicazione al fallito”;

2. il Tribunale di Napoli Nord, con decreto depositato in data 7 giugno 2018, rigettava l’opposizione proposta da Ubi Banca s.p.a. poichè la banca aveva l’onere di dare la prova piena del suo credito assolvendo il relativo onere non attraverso la produzione degli estratti conto, inopponibili alla curatela del fallimento, ma “secondo il disposto dell’art. 2697 c.c. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto”;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Ubi Banca s.p.a. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) soc. cons. a r.l. in liquidazione;

la procedura controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, la nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2702,2709,2710 e 1832 c.c. e art. 115 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto non

provato il credito nonostante il deposito degli estratti conto integrali non contestati dal correntista: il collegio dell’opposizione avrebbe rilevato la mancanza di prova del credito di cui era stata domandata l’insinuazione, ritenendo a torto inopponibili alla procedura gli estratti conto integrali prodotti, malgrado gli stessi non fossero stati contestati nè dal cliente nè dal curatore, e pretendendo invece la produzione della documentazione relativa allo svolgimento del conto;

4.2 il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, la nullità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2702,2709,2710 e 1832 c.c. e art. 115 c.p.c., poichè il Tribunale non avrebbe esaminato l’omessa contestazione degli estratti conto da parte del curatore fallimentare, omettendo così di valutare un punto decisivo del giudizio;

4.3 i motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè entrambi diretti a far valere il valore probatorio degli estratti conto ove prodotti in forma integrale e non contestati dal curatore – sono fondati;

secondo la giurisprudenza di questa Corte la banca, ove prospetti una sua ragione di credito verso il fallito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente e ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, assolvendo il relativo onere secondo il disposto della norma generale dell’art. 2697 c.c. attraverso la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ai sensi dell’art. 1832 c.c., derivano, ma soltanto tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni (Cass. 6465/2001, Cass. 1543/2006);

tale principio trova fondamento nella posizione di terzietà assunta dal curatore;

ciò tuttavia non significa che in ambito di insinuazione al passivo l’estratto conto debba essere considerato in via generalizzata come privo di qualsiasi valore probatorio;

al contrario il credito della banca deve essere provato con l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, che comporta l’indicazione di tutte le operazioni, a partire dalla prima sino alla chiusura, mentre è insufficiente il riferimento al saldo registrato alla data di chiusura del conto e alla documentazione relativa all’ultimo periodo del rapporto, dato che quest’ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agli interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione della somma che costituisce la base di computo per il periodo successivo (cfr. Cass. 21597/2013, Cass. 23974/2010 e 10692/2007);

al fine di assolvere a questo onere probatorio la banca, nell’insinuare al passivo fallimentare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali;

il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola;

il giudice delegato o, in sede di opposizione, il Tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, sono tenuti a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio (Cass. 22208/2018, Cass. 6985/2019);

il collegio di merito doveva quindi valorizzare il contenuto degli estratti conto prodotti in funzione della loro idoneità a giustificare lo sviluppo dell’intero rapporto contrattuale fino all’apertura del concorso e alla luce del contegno processuale assunto dal curatore;

5. quanto sopra esposto ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame del terzo motivo di ricorso;

6. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato rispetto ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Napoli, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 27 febbraio 2020

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