Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5319 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 26/02/2021), n.5319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10671/2016 proposto da:

Alitalia Airport s.p.a., in Amministrazione Straordinaria, in persona

dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, via L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio dell’avvocato

Maresca Arturo, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio

Chinotto n. 1, presso lo studio dell’avvocato Minucci Stefano, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Alitalia Airport s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona

dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, via L.G. Faravelli n. 22, presso lo studio dell’avvocato

Maresca Arturo, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto n. 148/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- C.F. ha chiesto di essere ammesso in prededuzione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della s.p.a. (OMISSIS). A fondamento della propria richiesta ha posto la sussistenza di crediti da lavoro: tra gli altri, uno a titolo di indennità supplementare ex Accordo collettivo del 27 aprile 1995.

Il giudice delegato ha respinto la richiesta.

2.- C.F. ha proposto opposizione L. Fall., ex artt. 101, avanti al Tribunale di Roma. Che la ha accolta con decreto depositato in data 7 dicembre 2015 in relazione all’indicata indennità supplementare, respingendola invece per le altre voci di credito che erano state richieste.

3.- In relazione all’indennità supplementare, il Tribunale ha osservato non essere dubbio che questa “sia dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell’ambito delle fattispecie disegnate dall’accordo, una “effettiva” cesura nel rapporto di lavoro ed esso debba intendersi quindi definitivamente risolto”.

Ciò che nella specie – si è proseguito – doveva ritenersi essere realmente accaduto, in ragione di una lettera, inviata dal commissario straordinario, in cui si comunicava al dirigente il licenziamento, “facendo presumere (sia pur con presunzione semplice) che a detto licenziamento non fosse seguita alcuna riassunzione in CAI”. Nel caso, stava dunque in capo ad Alitalia – così si è concluso – l'”onere della prova circa un’avvenuta riassunzione”.

Con riferimento alla collocazione del credito, poi, il Tribunale ha rilevato che, nel momento in cui Alitalia si è determinata a proseguire il rapporto, ritenendolo evidentemente necessario ai fini della continuazione dell’attività di impresa, tale decisione ha avuto come necessaria conseguenza l’applicazione del regime economico e normativo che caratterizza quel rapporto di lavoro, ivi compreso l’accordo individuale sopra richiamato.

Non può persuadere – si è pure puntualizzato – la tesi per cui all’indennità in questione non potrebbe riconoscersi natura prededucibile, ma solo privilegiata, all’indennità in questione, in quanto avente natura indennitaria. La tesi pretende infatti di “selezionare, nell’ambito degli emolumenti dovuti al lavoratore per effetto del licenziamento, quelli assistiti da prededuzione in funzione della loro correlazione con l’esecuzione della prestazione di lavoro (e dunque con la continuità aziendale, come la retribuzione e il TFR) piuttosto che con altre finalità (come, per l’appunto, la l’indennità supplementare). In tal modo, tuttavia, verrebbe a operarsi una disapplicazione di parti del contratto collettivo di lavoro non autorizzata da alcuna disposizione”. “In altre parole, la procedura di a.s., nel momento in cui è chiamata a scegliere se proseguire o meno un rapporto di lavoro, è tenuta a svolgere una valutazione tra costi e benefici, tenuto fermo il quadro normativo di riferimento”: “nel momento in cui sceglie di non licenziare il dirigente, tutti i crediti da quest’ultimo maturati devono ritenersi sorti in funzione della continuità aziendale”.

4.- Avverso questo provvedimento la s.p.a. Alitalia presenta ricorso, sviluppando quattro motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, C.F., che pure promuove ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Col primo e col secondo motivo, il ricorrente affronta il tema della “mancata riassunzione del dirigente in CAI”.

Per affermare, in primo luogo, che il decreto ha compiuto un’indebita inversione dell’onere della prova disposto dall’art. 2697 c.c.: “una volta ritenuto che la mancata ricollocazione del dirigente integrasse elemento costitutivo del diritto all’indennità”, la relativa circostanza “avrebbe dovuto essere ritualmente allegata e provata a cura del lavoratore opponente”. Per rilevare altresì, e in via per dire gradata, che comunque quanto manifestato dal decreto in proposito “integra una palese violazione delle norme in materia di presunzione” (artt. 2727 e 2729 c.c.) e appare “finanche radicalmente illogica, tanto da integrare la fattispecie della motivazione apparente o addirittura mancante” (così prospettando pure il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4).

6.- I due motivi non sono fondati, pur se occorre in proposito correggere la motivazione che ha svolto il giudice del merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

Ritiene infatti il Collegio di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che a ciò consegua pure una censura effettiva del rapporto di lavoro e che il dirigente versi, di conseguenza, in stato di disoccupazione (cfr., in particolare, Cass., 30 settembre 2019, n. 24355; Cass., 22 dicembre 2020, n. 29322).

7.- Col terzo e col quarto motivo, il ricorrente contesta – dapprima, sotto il profilo della violazione di legge; di poi, sotto quello della nullità della sentenza per motivazione apparente – la collocazione in prededuzione del credito da indennità supplementare, che è stata stabilita dal Tribunale romana.

Si tratta di credito di natura indennitaria, che “trae origine dalla risoluzione del rapporto di lavoro” e che, quindi, “non può essere annoverata tra i provvedimenti finalizzati alla continuazione dell’attività” di impresa.

8.- Secondo un consolidatissimo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, “l’indennità supplementare, prevista dall’Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale allegati al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione L. Fall., ex art. 111, per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura” (cfr., tra le tante, Cass., 19 novembre 2018, n. 29735; Cass., 22 dicembre 2020, n. 29323; Cass., 7 novembre 2019, n. 28740).

Alla base di tale orientamento sta la constatazione di ordine generale che, per il caso di prosecuzione dell’attività lavorativa dopo l’apertura della procedura concorsuale, “il sistema normativo è chiaramente orientato nel senso che i rapporti di lavoro continuano con l’azienda in quanto tale” (cfr., di recente, Cass., 12 luglio 2019, n. 18779).

Posto questo nesso, si rileva inoltre che la continuazione (pur provvisoria) dell’attività di impresa sul piano funzionale esige, se non propriamente implica, anche la prosecuzione dei rapporti di lavoro già in essere in relazione a tale attività. Tali rapporti non possono, allora, essere considerati che nei termini in cui si svolgevano prima dell’apertura della procedura: quale fonte unica, cioè, delle varie voci di credito che ne derivano, “secondo l’unitario regime economico e normativo ad esso applicabile” (cfr., in particolare la già citata pronuncia di Cass., n. 2018/29735).

9.- Il mancato accoglimento del ricorso principale comporta assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che è stato formulato dal controricorrente.

10.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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