Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5319 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 05/03/2010), n.5319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI UDINE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso e Delib.

G.M. 25 ottobre 2005, n. 497, dagli Avv.ti MARTINUZZI Giangiacomo,

dell’Avvocatura Comunale, e Nicolo Paoletti, elettivamente

domiciliato nello studio del secondo in Roma, Via B. Tortolini n. 34;

– ricorrente –

contro

V.R.L., res.te a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 123/01/2003 della Commissione Tributaria

Regionale di Trieste – Sezione n. 01, in data 17/06/2003, depositata

il 25 ottobre 2003.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

09 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, pure il P.M. Dott. LECCISI Giampaolo, che si è riportato

alle conclusioni scritte in atti;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attività di Agente di Assicurazioni, impugnava in sede giurisdizionale gli avvisi di accertamento, ai fini ICIAP per gli anni 1993 e 1994, con i quali il Comune di Udine, aveva inquadrato l’attività svolta nel Settore (OMISSIS), anzichè nel (OMISSIS), come dichiarato.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Udine accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti per l’inquadramento nel (OMISSIS) Settore.

Il Comune ha impugnato in questa sede tale decisione e ne ha chiesto la cassazione.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 22.02.2007, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Con ordinanza 21 maggio 2009, questa Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso, ne ha disposto il rinnovo, effettuato in data 6-8 luglio 2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui il ricorrente censura l’impugnata decisione per falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, convertito in L. n. 144 del 1989, e delle Allegate Tabelle, nonchè del D.L. n. 332 del 1989, convertito in L. n. 384 del 1989;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che il ricorso deve ritenersi manifestamente fondato, sulla base del consolidato principio secondo cui in tema di imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), l’attività dell’agente di assicurazione deve essere inquadrata, al fine dell’applicazione del tributo, nel nono settore di attività della tabella allegata al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 1989, n. 144 (Cass. n. 9601/2000;

n. 10950/2002; n. 11969/2002; n. 12550/2002);

Considerato, in vero, che l’impugnata sentenza non appare in linea con tale condiviso principio, per avere inquadrato la figura dell’agente assicurativo nella (OMISSIS) categoria dell’apposita tabella, sulla base di argomentazioni che non giustificano una riconsiderazione critica del consolidato orientamento di questa Corte;

Considerato, quindi, che il ricorso, va, per l’effetto, accolto, e che, d’altronde, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, può essere decisa nel merito, in base al richiamato principio, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente;

Considerato che, avuto riguardo all’esito dei gradi di merito ed all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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