Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5318 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MAZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19622-2018 proposto da:

BANCA STABIESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo

studio dell’avvocato ADOLFO ZINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO RUGGIERO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. 13/2017, in persona dei curatori pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO VITALE;

– controricorrente –

avverso il decreto 7999/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositato il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/1/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ammetteva al passivo della procedura, in parziale accoglimento della domanda di insinuazione all’uopo presentata, il credito di Banca Stabiese s.p.a., vantato per scoperto di un unico conto corrente nel complessivo importo di Euro 202.702,60, nella limitata misura di Euro 28.647,95, depurando il saldo debitore di interessi convenzionali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto;

2. il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto depositato in data 30 maggio 2018, rigettava l’opposizione proposta da Banca Stabiese s.p.a. ritenendo che l’istituto di credito non fosse riuscito a superare i rilievi di difetto di data certa anteriore al fallimento dei contratti bancari intercorsi con la fallita;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Banca Stabiese s.p.a. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l.;,

entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 e 2727 c.c., la cui disciplina sarebbe stata applicata in maniera non corretta rispetto alla documentazione prodotta dall’opponente; il Tribunale, benchè l’art. 2704 c.c. preveda in termini generali la possibilità di prova con ogni mezzo, anche tramite elementi presuntivi o prove testimoniali, dell’anteriorità del contratto rispetto al fallimento, avrebbe mal valutato i vari documenti prodotti, i quali invece avevano valenza dimostrativa, diretta o in via presuntiva, dei rapporti contrattuali intrattenuti dalla banca con la società (OMISSIS);

4.2 il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1335 e 2697 c.c., in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente apprezzato gli effetti provocati dall’invio delle raccomandate contenenti le concessioni degli affidamenti, regolarmente pervenute alla compagine poi fallita;

4.3 con il terzo motivo il decreto impugnato è censurato perchè il Tribunale, limitandosi a rilevare che la documentazione prodotta non aveva data certa, avrebbe omesso di esaminare un aspetto fondamentale della controversia, costituito dal fatto che l’opposizione involgeva la quantificazione della somma da ammettere al passivo, non l’eventualità che il credito dovesse essere ammesso, dato che l’ammissione era già stata disposta dal G.D.; oltre a ciò il collegio dell’opposizione avrebbe trascurato di considerare anche le contestazioni sviluppate dal consulente di parte nelle osservazioni versate in atti;

5.1 il primo motivo di ricorso risulta inammissibile;

il collegio dell’opposizione ha rilevato, da un lato, che i contratti bancari, come pure le lettere/contratto, le lettere raccomandate e gli estratti conto, erano privi di data certa, dall’altro il difetto di un riferimento sufficientemente specifico al rapporto contrattuale all’interno delle fideiussioni in atti e della raccomandata prodotta quale documento n. 5;

rispetto alla prima constatazione la doglianza in esame si riduce all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016);

in relazione alla seconda constatazione il mezzo finisce invece per sollecitare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, dell’esame nel merito della vicenda oggetto di lite, malgrado il ricorso per cassazione conferisca al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e motivazionale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011);

5.3 il secondo motivo si prospetta, del pari, inammissibile, per mancanza di decisività;

ciò in primo luogo perchè il collegio di merito ha constatato come non vi fosse prova dell’invio delle lettere raccomandate, dato che le stesse erano prive della relativa cartolina e l’estratto delle missive inviate non consentiva di ricondurre con certezza lo specifico testo di ciascuna lettera al numero indicato nell’estratto fotocopiato a tergo;

in mancanza di prova dell’avvenuta spedizione non assumeva alcun rilievo la presunzione di conoscenza contemplata dalla norma denunciata come violata;

d’altra parte, quand’anche le lettere raccomandate si fossero supposte come arrivate a destinazione in applicazione della presunzione di cui all’art. 1335 c.c., la circostanza sarebbe rimasta di per sè priva di rilievo, venendo in considerazione, ai fini dell’opponibilità al fallimento di tali missive, la data di ricevimento, che sarebbe risultata comunque non dimostrata;

5.4 il terzo motivo è anch’esso inammissibile;

in vero l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomp:rendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017);

il vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non ricomprende perciò nè le argomentazioni del consulente di parte (prive peraltro nel caso di specie di alcuna decisività, essendo improntate sull’esame della documentazione di cui non è stata riconosciuta la data certa), nè, tanto meno, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento o gli effetti che questi ultimi possono avere sul prosieguo del giudizio;

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA