Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5318 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5318 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 733-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CE 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opeleg,is;

– ricorrente –

IMILGESS S.R.L.;

– intimata avverso la sentenza n. 3235/49/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE Lombardia (sez. di MILANO),
depositata il 27/05/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Ric. 2017 n. 00733 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

r.g.n. 733/2017 Agenzia delle entrale c/ Edilgess s.r.l.

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CIR
della Lombardia, n. 3235/49/2016, dep. 27/5/2016, che su
impugnazione di Edilgess s.r.l. dell’avviso di accertamento per Ires anno

dell’Ufficio, annullando l’atto impositivo perché emesso senza
l’espletamento del necessario preventivo contraddittorio.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso su unico
motivo.
Il contribuente non resiste.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Considerato che:
1. L’unico motivo – con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360, I comma,
n. 3 c.p.c. la violazione di legge, art. 12 comma 7 1. 212/2000, in cui
sarebbe incorsa la Commissione Regionale nell’avere ritenuto illegittimo
l’accertamento perché emesso in violazione del principio del
contraddittorio – è fondato.
Sulla questione controversa sono intervenute le Sezioni Unite di questa
Corte (Sentenza n.24823/15) le quali – nell’affermare che, in tema di
tributi non armonizzati, “non sussiste per l’Amministrazione finanziaria
alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti
ai fini Irpeg ed kap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale,
vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”- hanno ribadito
l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui le
garanzie fissate nell’art.12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano
applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad
accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita
l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro,
r.g.n. 733/2017 Agen.‘zia delle entrate c/ Edilgess s.r.l.

A

2006, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello

indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato
constatazione di violazioni fiscali (Cass. n.n.15010/14;9424/14, 5374/14,
20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano
univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello del
primo comma dell’art.12 legge 212/2000 (coniugato con la circostanza

calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite
ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi,
ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività
commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in
considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in quanto
caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei
luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di
elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente
giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di
correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della
stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali
(SS.UU. n.24823/15 cit.). Con riferimento,i1 ai tributi non
armonizzati (nella specie l’IVA), le stesse Sezioni Unite hanno, invece,
affermato il principio per cui “in tema di diritti e garanzie del
contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria
è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale,
la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente
abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe
potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente
pretestuosa”.

r.g.n. 733 / 2017 Agenzia delle entrate ci Edilgess s.r.l.

che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente

2. 11 ricorso va pertanto accolto, essendosi la sentenza impugnata
discostata dai superiori principi, e la sentenza va cassata con rinvio alla

crR della Lombardia, anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le
spese, alla CFR della Lombardia, in diversa composizione.

Roma, 06/12/2017

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