Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5318 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via viale

dell’Esperanto n. 4, presso la s.r.l. Repas Lunch Coupon,

rappresentato e difeso dall’avv. GAETA Pietro;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 25 ottobre 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento, con la quale gli era stato intimato il pagamento di Euro 82.887,26, per Irpef e c.s.s.n., interessi e sanzioni, relative all’anno 1990, a seguito di decisione della commissione regionale, divenuta definitiva, sul correlativo atto di accertamento;

– che l’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello del contribuente dalla commissione regionale;

che il nucleo essenziale della decisione di appello risulta così motivata: “… circa la presentazione della domanda di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, si rileva che la stessa non risulta sufficientemente documentata; tra l’altro l’Agenzia delle entrate evidenziava che l’istanza di condono era viziata da nullità assoluta, in quanto basata su dati contabili errati …”;

rilevato:

– che, tale essendo la motivazione della decisione dei giudici di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

– che l’agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

che, con il primo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, sul presupposto che la motivazione della decisione sarebbe “genericamente espressa, ed inconcludente, in quanto la domanda di condono è stata sempre inclusa nel fascicolo della Commissione allegata alle note aggiuntive depositate in sede di giudizio di 1 grado, ma non tenute in considerazione dai Giudici, perchè le stesse non erano state sottoscritte dal difensore all’epoca nominato”;

considerato:

– che il motivo dì ricorso è inammissibile, giacchè mira a contrastare una ratio decidendi (mancanza sottoscrizione dell’atto di condono da parte del difensore), che risulta affatto estranea alla motivazione della sentenza impugnata e perchè per nulla assistito da autosufficienti indicazioni del ricorrente;

osservato:

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto “violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15” e formulato i seguenti quesiti: 1) “Dica la Suprema Corte se i Giudici di appello potevano ritenere fondata l’eccezione avanzata dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli (OMISSIS) di non considerare legittima l’istanza di condono presentata, pur non sussistendo alcuna comunicazione di rigetto della stessa, come pure nessuna indicazione del rigetto nella cartella esattoriale impugnata, essendo riportata nella stessa solo una indicazione di mancata opposizione all’avviso di accertamento, che, come precisato viene superato dall’istanza di condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 15”; 2) “Dica, ancora, la Suprema Corte se l’Ufficio stante la decisa volontà del ricorrente di sanare il presunto debito nascente da differenze di calcolo della domanda di condono prodotta, e stante la irrevocabilità della stessa, non avrebbe dovuto emettere una cartella esattoriale, con iscrizione a ruolo della sola differenza di imposta dovuta, oltre alle dovute maggiorazioni e pena pecuniaria”; 3) “Dica, infine, la Suprema Corte se i Giudici di appello non avrebbero dovuto considerare che l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 2 aveva disatteso le norme obbligatorie della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) comunicando al Concessionario della Riscossione l’esatta motivazione dell’iscrizione a ruolo, e cioè il diniego – del tutto illegittimo – dell’istanza di condono, e non la definitività dell’iscrizione per mancata opposizione all’avviso di accertamento”;

considerato:

che anche tale motivo di ricorso appare inammissibile;

che infatti, a tacer d’altro, i primi due quesiti non sembrano coerentemente incidere sulla ratio decidendi della pronunzia impugnata, fondata sull’inadeguato riscontro probatorio dell’invocato condono; il terzo sembra, invece, proporre una questione nuova, almeno in prospettiva di autosufficienza, introducendo un tema di decisione che, nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso per cassazione, risulta proposto e trattato davanti al giudice del merito (v. Cass. 20518/08, 14590/05, 13979/05, 6656/04 5561/04);

ritenuto:

che, il ricorso del contribuente si rivela, quindi, inammissibile, sicchè va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 2.500,00 (di cui Euro 2.300,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 2.500,00 (di cui Euro 2.300,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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