Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5318 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27098/2009 proposto da:

FALLIMENTO DELLA SPA CARLO PESCI (OMISSIS) in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che lo rappresenta

e difende, giusta procura speciale a margine della seconda pagina del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C., C.F., S.A., P.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16050/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 26.5.09, depositata l’8/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Guido Orlando che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione:

“Con sentenza 8 luglio 2009 n. 16050, questa corte, accogliendo in parte il ricorso proposto da S.A. e P.C., in proprio e nella qualità di eredi di P.F. in contraddittorio con il Fallimento Carlo Pesci s.p.a. in persona del curatore B.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna 12 gennaio 2004, ha cassato la predetta sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto della transazione intervenuta tra il fallimento e i condebitori solidali dei ricorrenti, e decidendo nel merito ha ridotto la somma dovuta dai ricorrenti al fallimento, sottraendo da quella liquidata dalla corte territoriale, di Euro 2.663.944,50, quella per la quale era intervenuta la transazione, pari a Euro 242.033,80, liquidandola in motivazione in Euro 2.431.944,10. Nel dispositivo della sentenza, tuttavia, in luogo di tale cifra è riportata quella di Euro 2.905.978,30, pari alla somma dei medesimi due importi.

Per la correzione dell’errore materiale in dispositivo ricorre il Fallimento Carlo Pesci s.p.a. in persona del curatore B. G., con atto notificato il 3 dicembre 2009.

In relazione al ricorso si osserva quanto segue. L’errore materiale incorso nella redazione del dispositivo, laddove sono stati sommati gli importi che in motivazione erano stati sottratti in coerenza con il ragionamento svolto, appare dalla lettura stessa della sentenza, ed è rimediabile in camera di consiglio, a norma dell’art. 391 bis c.p.c..

Se il collegio condividerà queste osservazioni, la sentenza dovrà essere corretta alla pagina 14, riga sesta del dispositivo, con la sostituzione del numero 2.431.944,10 al numero 2.905.978,30”.

2. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, sola costituita.

3. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

4. – Il collegio ha esaminato il ricorso, la relazione e la memoria presentata dalla parte ricorrente, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione, con le puntualizzazioni della memoria, circa la conversione di lire in euro, e la sua incidenza sul risultato finale.

5. Il ricorso è accolto, e deve essere corretto l’errore materiale contenuto nella sentenza di questa corte 8 luglio 2009 n. 16050, alla pagina 14, riga sesta del dispositivo, con la sostituzione del numero “2.421.209,76” al numero “2.905.978,30”.

PQM

La corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa corte 8 luglio 2009 n. 16050, alla pagina 14, riga sesta del dispositivo, con la sostituzione del numero “2.421.209,76” al numero “2.905.978,30”, e manda al Cancelliere per l’annotazione del presente provvedimento sull’originale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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