Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5317 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27062-2018 proposto da:

C.U.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1501/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che C.U.C. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte di Torino, in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello avverso ordinanza reiettiva della domanda di protezione internazionale in favore del ricorrente;

che l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che, come rappresentato nella proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., con pronuncia di inammissibilità, il ricorso depositato nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., manca di contenuto, constando solo della prima pagina con l’intestazione e della relata di notifica;

che l’atto depositato, a differenza della ipotesi regolata da Cass. S.U. n. 18121/16, si mostra privo di requisiti essenziali, mancando sia l’indicazione dei motivi di ricorso con le norme di diritto sulle quali si fondano, sia l’esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4);

che pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone;

che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo giudizio, in mancanza di difese da parte dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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