Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5317 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5317 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 14597-2015 proposto da:
CUTORE, ELSA, CUTORE, CARMEL() in persona del suo
procuratore Giuseppe Toscano, elettivamente domiciliati in R( )N
N’. RICCARDO GRAZIOLI LATE 16, presso lo studio
dell’avvocato GIANI,LIG I NI:\TTIU, rappresentati e difesi
dall’avvocato SALV.VR )R1, TRA( ILA:.
– ricorrenti contro
COMUNE DI

00137020871, in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM_V PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente
dagli avvocati MARCO PF.TINO e DANIELA NIACRI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 456/2014 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA., depositata il 24/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2015 n. 14597 sez. M2 – ud. 23-06-2017
-2-

IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che:

Cutore Elsa e Cutore Carmelo convennero in giudizio

Comune di Catania, chiedendo la condanna del convenuto al
rilascio di una casa con annesso terreno indebitamente

titolo di arricchimento senza causa;

il convenuto resistette alla domanda, chiedendo, in via

riconvenzionale, la declaratoria di intervenuto acquisto per
usucapione della proprietà della particella ed eccependo in via
subordinata il difetto di giurisdizione del giudice adito;

il Tribunale di Catania rigettò la domanda principale,

ritenendo fondata l’eccezione di usucapione formulata dal
convenuto;
– sul gravame proposto dai Cutone, la Corte di Appello di
Catania confermò la pronuncia di primo grado;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono Cutore
Elsa e Cutore Carmelo sulla base di quattro motivi;
– resiste con controricorso il Comune di Catania;
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art.
380-bis c.p.c., modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016,
dall’art. 1 bis, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto 2016, n. 168,

convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Rilevato che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e
la falsa applicazione degli artt. 99, 112, 180 e 183 c.p.c., per
aver la Corte di Appello ritenuto che la controparte avesse,
oltre a proporre una domanda, inammissibile siccome tardiva,
di usucapione, altresì sollevato un’eccezione riconvenzionale di
usucapione) è inammissibile e, comunque, manifestamente
infondato, in quanto:
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occupati ed al risarcimento del danno o al giusto indennizzo a

1) mentre è inconferente il richiamo operato agli artt. 180 e
183 c.p.c., non è ipotizzabile alcuna violazione dell’art.
112 c.p.c., il quale, peraltro, avrebbe determinato il vizio
di cui al n. 4 (e non già al n. 3) dell’art. 360 c.p.c., se
solo si considera che la corte etnea non ha rigettato la

di un’eccezione riconvenzionale di usucapione, ma ha
ritenuto che l’originario convenuto, alla stregua del
contenuto della comparsa di costituzione, avesse
proposto, oltre che una domanda riconvenzionale, altresì
un’eccezione di tal fatta (cfr. pagg. 4-5 della sentenza
impugnata);
2) la

decadenza

dalla

proposizione

di

domanda

riconvenzionale di usucapione, per inosservanza del
termine stabilito dall’art. 166 cod. proc. civ., non
impedisce alla stessa di produrre gli effetti di una
semplice eccezione di usucapione, mirante al rigetto
della pretesa attrice, sempre che la costituzione sia
comunque avvenuta nel termine utile per proporre le
eccezioni (ovvero, nella specie, entro quello di cui all’art.
180, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il testo,
applicabile ratione temporis, anteriore alla sostituzione
operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80; cfr. Sez. 2, Sentenza n.
10206 del 19/05/2015);
3) del resto, la parte convenuta può utilmente contrastare
un’azione di carattere reale esercitata nei suoi confronti
anche solo sollevando l’eccezione riconvenzionale di
usucapione, senza che sia necessario formulare apposita
domanda riconvenzionale (Sez. 6 – 2, Ordinanza n.
26884 del 29/11/2013);
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domanda attorea di rilascio degli immobili pur in assenza

4) la corte locale ha, al fine di individuare anche
un’eccezione finalizzata a paralizzare l’avversa domanda,
valorizzato, oltre che l’espresso richiamo, nelle
conclusioni in via subordinata rassegnate dal Comune di
Catania, alla “superiore eccezione” (cfr. pagg. 4 della

fatto impeditivo della maturata usucapione con lo scopo
di ottenere il rigetto della domanda tesa al rilascio
dell’immobile (cfr. pag. 4 della sentenza);
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione
e la falsa applicazione dell’art. 159, co. 3, c.p.c., nonché il
travisamento del concetto di “atto processuale nullo” e la sua
indebita applicazione all’avversa domanda giudiziale
riconvenzionale inammissibile, per aver la Corte di Appello
ritenuto che la menzionata disposizione, dettata in tema di atti
processuali nulli, fosse applicabile altresì all’ipotesi di domanda
riconvenzionale inammissibile) è inammissibile e, comunque,
manifestamente infondato, in quanto:
1) il vizio denunciato è privo del connotato di decisività,
atteso

che,

come

è

desumibile

dall’incipit

dell’affermazione resa dalla corte territoriale (“Peraltro,
…”), si è al cospetto di una duplice ratio decidendi, con la
conseguenza che, anche a voler ritenere in astratto la
censura fondata, la decisione sul punto resterebbe
sorretta dall’autonoma ragione analizzata con il primo
motivo;
2) in ogni caso, qualora, a causa del mancato adempimento
delle formalità prescritte dal codice di rito, la parte
incorra nella decadenza della domanda riconvenzionale,
in forza del principio di conversione dell’atto processuale
nullo, la domanda produce l’effetto di una semplice
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sentenza e 9 del ricorso), l’inequivoco riferimento al

eccezione mirante al rigetto della domanda proposta
dalla controparte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19985 del
07/10/2004);

il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e

la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché la violazione

dall’indirizzo nomofilattico della Suprema Corte”, per aver la
Corte di Appello ritenuto tacitamente rinunciate, per non
averle riproposte al momento della precisazione delle
conclusioni, le richieste istruttorie – sostanzian tesi in una
richiesta ex art. 210 c.p.c. -, nonostante il primo giudice non
le avesse mai rigettate) è

inammissibile e, comunque,

manifestamente infondato, in quanto:
1) anche a voler prescindere dall’assoluta genericità del
richiamo operato all’etereo concetto di violazione dei
principi regolatori del giusto processo “desumibili
dall’indirizzo nomofilattico della Suprema Corte”, il
vizio di omessa pronuncia che determina la nullità
della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,
rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4,
dello stesso codice, si configura esclusivamente con
riferimento a domande attinenti al merito e non anche
in relazione ad istanze istruttorie per le quali
l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del
vizio di motivazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13716
del 05/07/2016; Sez. L, Sentenza n. 6715 del
18/03/2013);
2) le istanze istruttorie non accolte in primo grado e
reiterate con l’atto di appello, ove non siano state
riproposte in sede di precisazione delle conclusioni,
sia in primo grado che nel giudizio di gravame,
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dei principi regolatori del giusto processo “desumibili

devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni
indagine sulla volontà della parte interessata, così da
esonerare il giudice del gravame dalla valutazione
sulla relativa ammissione o dalla motivazione in
ordine alla loro mancata ammissione (Sez. 3,

Ordinanza n. 10748 del 27/06/2012; Sez. 3,
Sentenza n. 9410 del 27/04/2011);
3) nella fattispecie in esame il giudice di prime cure, nel
momento stesso in cui ha rinviato la causa all’udienza
per

la

precisazione

delle

conclusioni,

ha

implicitamente ritenuto la stessa matura per la
decisione e, quindi, l’istanza istruttoria dei Cutore
irrilevante;
4) i ricorrenti, omettendo di indicare con precisione i
documenti di cui aveva sollecitato l’acquisizione da
parte del Comune di Catania, precludono in via
assoluta qualsivoglia valutazione sul piano della
decisività dell’istanza istruttoria;
– il quarto motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione
degli artt. 2697 c. c. e 115 c.p.c., per aver la Corte di Appello
ritenuto che il Comune di Catania avesse fornito la prova della
intervenuta usucapione e del decorso del ventennio di legge
attraverso l’escussione di due testimoni) è inammissibile e,
comunque, manifestamente infondato, in quanto:
1) la corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione del
principio di ripartizione dell’onere della prova, avendo
posto a carico delle parti l’onere di dimostrare i fatti
costitutivi a fondamento delle rispettive pretese
(domanda di rilascio, per quanto concerne i Cutore, e

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Sentenza n. 16886 del 10/08/2016; Sez. 6 – 2,

domanda-eccezione di usucapione, avuto riguardo
all’ente pubblico);
2) in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di
legge

consiste

nella

deduzione

di

un’erronea

ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,

quindi,

implica

necessariamente

un

problema

interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a
mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica
valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero
erronea applicazione della legge in ragione della carente
o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non
anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione
delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del
05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del
11/01/2016);
3) i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza,
hanno omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi
salienti, la comparsa di costituzione e la memoria ex art.
183, co. 5, c.p.c. del Comune di Catania, onde
consentire a questa Corte di verificare se effettivamente
l’ente pubblico non avesse contestato il contenuto del
verbale di collaudo del 7.2.1983;

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della fattispecie astratta recata da una norma di legge e,

4) comunque, anche a voler prestare fede alla ricostruzione
processuale e sostanziale dei ricorrenti (alla stregua
della quale il Comune di Catania avrebbe acquisito la
disponibilità delle aree non prima del 14.10.1981), non è
stata attinta la autonoma ratio decidendi formulata a

nessuno degli atti indicati dai Cutore (il tentativo – non
andato a buon fine – di immissione in possesso del
12.7.2001 e la lettera raccomandata del 28.9.2001, con
la quale gli stessi avevano chiesto il rilascio del fondo)
aveva efficacia interruttiva del decorso del termine di cui
all’art. 1158 c.c.;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma

1-quater

D.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il
ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il
raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali, che liquida in C 3.200,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori di legge.
Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma
dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2, addì 23.6.2017.

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pagina 14 della sentenza impugnata, secondo cui

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione
dell’assistente di studio dott. Andrea Penta.

IL PRESIDENTE

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