Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5317 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia

n. 79, presso lo studio dell’avv. Antonio Truilo, rappresentato e

difeso dagli avv.ti CUSANO Carmine e Raffaele Beccasio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 25^, n. 153, depositata l’11 settembre

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che l’adita commissione provinciale, riuniti i ricorsi, li accolse in parte, riducendo di un quarto gli opposti accertamenti, e l’appello conseguentemente proposto dal contribuente fu, a sua volta, parzialmente accolto dalla commissione regionale, che ridusse l’accertato in ragione del 40%;

che avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso in cassazione in unico motivo, denunciando “omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo …

laddove ha ridotto del 40% i ricavi accertati nonostante la statuizione che il valore dei beni totalmente ammortizzati devono essere dichiarati privi di rilevanza reddituale”;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

osservato:

che – in disparte l’inammissibilità della doglianza in conseguenza della logica incompatibilità ricorrente tra la denunzia di omessa e quella di contraddittoria motivazione – deve osservarsi che, mentre non vi è assoluta inconciliabilità tra il dato del totale ammortamento dei beni e quello della perdurante parziale validità dell’accertamento (posto che beni ammortizzabili, ancorchè totalmente ammortizzati, continuano ad esprimere potenzialità reddituale finchè non dimessi), il contribuente, con inevitabili negative ricadute sul piano dell’autosufficienza del ricorso, non ha fornito alcuna indicazione in merito alle circostanze idonee ad evidenziare il preteso totale azzeramento della maggior capacità reddituale evidenziata dal dato presuntivo;

ritenuto:

che, il ricorso del contribuente sì rivela, quindi, inammissibile, sicchè va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 2.300,00 (di cui Euro 2.100,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 2.300,00 (di cui Euro 2.100,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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