Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5316 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13012-2018 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DONATELLA DE CASTRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS),

(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che il signor A.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui è stata rigettata la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Diritto

CONSIDERATO

che dall’esame del fascicolo non risulta depositata, insieme con il ricorso e gli altri documenti indicati nell’art. 369 c.p.c., comma 2, copia autentica della decisione impugnata;

che tale omesso deposito produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata;

ritenuto pertanto che deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso, senza provvedere sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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