Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5316 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5316 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 12912-2015 proposto da:
AUTO SANTERNO SRL, in Persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrenti Contro

ORSINI MICHELA, EFFEAUTO SRL;
– intimati –

avverso l’ordinanza 3422/15 del TRIBUNALE di BOLOGNA,
depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. MII ENA
FALASCHI.

Data pubblicazione: 06/03/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Auto Santemo s.r.l. proponeva opposizione, con atto notificato in data 30
ottobre 2014, avverso il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario
Michela Orsini, nominata nel giudizio 10075/2011 pendente presso il
Tribunale di Bologna, che con ordinanza del 12 marzo 2015, veniva rigettata.
sulla base di un motivo.
Ritenuto che il ricorso potesse essere parzialmente accolto, con la conseguente
definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375,
comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai
difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di
consiglio.
Atteso che:
l’unico motivo di ricorso, con cui è denunciata la violazione e falsa

applicazione del D.M. del 30 maggio 2002, artt. 1 e 2 dell’allegato,
diversamente da quanto proposto dal relatore, è infondato nel suo complesso.
Con il ricorso la società Auto Santemo contesta l’ordinanza di liquidazione del
Tribunale sotto l’aspetto del parametro utilizzato rispetto al valore della
controversia, avendo tra l’altro dedotto che l’importo liquidato al C.T.U. era
sproporzionato e non conforme alle norme di legge, eccependo in particolare
che, a norma del D.P.R n. 352 del 1988, art. 2, tutta la consulenza non poteva
eccedere il valore della domanda attorea.
Come già affermato da questa Corte in numerose pronunce, con
considerazioni che il Collegio condivide e cui intende dare continuità, ai fini
della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio
deve farsi riferimento agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata
disposta la consulenza tecnica; ciò in applicazione del principio generale,
valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore
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Per la cassazione della predetta ordinanza ricorre ancora la Auto Santemo s.r.l.

della controversia si determina in base alla domanda (Cass. 4 novembre 2011
n. 22959; Cass. 3 ottobre 2003 n. 14787; Cass. 4 marzo 2002 n. 3061).
Laddove, però, il consulente tecnico d’ufficio sia chiamato a svolgere, come
ritenuto nella sentenza impugnata, distinti accertamenti, sia pure nell’ambito di
un unico incarico (nella specie, l’ausiliario è stato incaricato di espletare un

possibilità di considerare l’autonomia di talune indagini può comportare
l’attribuzione di un compenso unitario che derivi dalla somma di quelli relativi
ai singoli accertamenti (Cass. 19 dicembre 2002 n. 18092; Cass. 31 marzo 2006
n. 7632). In sostanza, quando si verte in materia di cumulo soggettivo ed
oggettivo di domande, la pluralità delle valutazioni affidate al CT.U. – pur non
escludendo l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietà del compenso rileva ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, che la
legge fissa tra una misura minima ed una massima (cfr Cass. 16 gennaio 2009
n. 6892).
Con la conseguenza che nell’ipotesi di specie di consulenza consistente
nell’accertamento del credito preteso dalla Effeauto s.r.l. a fronte di un
rapporto contrattuale continuativo, avente ad oggetto la vendita di autoveicoli,
il compenso andava certamente determinato con riferimento ad un unico
valore calcolato — diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente dall’ammontare complessivo dei crediti relativi ai singoli accertamenti, essendo
l’onorario percentuale calcolato per scaglioni dal D.M. 30 giugno 2002, art. 2,
destinato, diversamente da quello previsto dall’art. 5 dello stesso decreto,
proprio a compensare le attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla
base di accertamenti complessi, risolte le questioni inerenti all’adeguatezza del
compenso mediante l’applicazione del massimo o del minimo tabellare.
In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

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accertamento di natura contabile in una causa di vendite mobiliari plurime), la

Non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di
attività difensiva da parte delle intimate.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 9
giugno 2017.
DEPOSITATO IN CANCRI FRIA

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha

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