Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5316 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.R.L. PREFABBRICATI MAZZA in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Giarre, Corso Italia 147, presso lo

studio dell’avv. GRASSI Claudio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 18^, n. 144, depositata il 6 novembre

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

udito, per la società contribuente, l’avv. Claudio Grassi;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dr.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla relazione;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che la società contribuente propose ricorso avverso il diniego opposto dall’Ufficio alla sua richiesta di riconoscimento, per l’anno 1996, delle agevolazioni irpeg ed ilor D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ex art. 101 e L. n. 64 del 1986, art. 14;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello dell’Ufficio, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

– che, nel suo nucleo essenziale, la decisione dei giudici del gravame si fonda sul rilievo che “pur dovendosi ritenere valida la richiesta di esenzioni effettuata nel contesto della dichiarazione, seppur priva, di documentazione”, nella specie, la società contribuente, nemmeno in giudizio, aveva comprovato, come suo onere, di possedere i requisiti necessari per il godimento delle agevolazioni reclamate.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

– Che, avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione in unico motivo;

osservato:

che, con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3, la società contribuente ha attestato l’intervenuto giudicato, in merito a diversa annualità (1998), sulla spettanza delle agevolazioni oggetto del presente giudizio; considerato:

che l’esistenza di un giudicato esterno è rilevabile d’ufficio (ed anche per la prima volta nel giudizio di legittimità), a condizione che la parte che lo invoca produca copia autentica della sentenza, recante attestazione del passaggio in giudicato (v. Cass. 1829707, 25067/06), e che, in tema di agevolazioni tributarie, la decisione del giudice tributario in ordine all’applicabilità di un regime agevolativo pluriennale (come, nella fattispecie, quello concernente le iniziative produttive nel Mezzogiorno) spiega efficacia di giudicato in ordine alla spettanza del relativo diritto anche in merito a periodi d’imposta diversi da quello che forma oggetto della decisione, ove i presupposti di detto regime siano costituiti da circostanze non aventi caratteristiche riferibili a periodi determinati, ma tali da attribuire il diritto all’agevolazione per una pluralità di periodi d’imposta (v. Cass. 13897/08, 11112/08, 25065/06).

Ritenuto:

– che, il ricorso della società contribuente si rivela, quindi, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente.

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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