Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5316 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26696/2009 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato PICONE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO Orlando

MARIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. 538/08 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

9.6.09, depositato il 02/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione:

“Con l’impugnato decreto in data 2 settembre 2009, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato la domanda di P.G., di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo fallimentare della IMPAL s.r.l., nel quale l’attore aveva depositato insinuazione al passivo il 24 marzo 1997. Il processo si era chiuso il 17 dicembre 2007, per insufficienze dell’attivo. La corte territoriale ha ritenuto non irragionevole la durata di unici anni e mezzo, tenuto conto del fatto che il ritardo era stato determinato dalla durata di altro procedimento fallimentare, nel quale il fallimento Impal aveva presentato domanda di insinuazione al passivo, e che era stata rigettata.

Per la cassazione del decreto, non notificato, il P. ricorre con atto notificato il 3 novembre 2009 per due motivi:

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Comune di Olbia, con atto notificato il 15 dicembre 2009, per sei motivi. L’impresa ha depositato controricorso.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Con il primo si denuncia il vizio di motivazione su un punto decisivo, non avendo la corte territoriale indicato quale fosse stata la durata del procedimento instaurato dal fallimento Impal che aveva determinato il ritardo nella definizione del procedimento presupposto; con il secondo si censura ancora la motivazione del decreto, che ha addebitato al ricorrente di non aver indicato alcuna inerzia della curatela nell’azione intrapresa per l’insinuazione al passivo nell’altro fallimento.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, nel giudizio per l’equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, la parte assolve l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda esponendo gli elementi utili a determinare la durata complessiva del giudizio presupposto, salvi i poteri della Corte d’appello adita di accertare, d’ufficio o su sollecitazione dell’Amministrazione convenuta, le cause che abbiano giustificato in tutto o in parte la durata del procedimento (Cass. n. 2207/2010). La complessità del procedimento fallimentare, la cui durata sia stata condizionata da altro procedimento – nella fattispecie, per l’insinuazione del fallimento al passivo di altro fallimento – rileva nel senso che al tempo ordinario della procedura fallimentare deve aggiungersi quello provocato dall’altro procedimento, la cui durata ragionevole, in mancanza di specifici elementi di valutazione, non può ritenersi superiore a tre anni.

Tenuto conto della giurisprudenza richiamata, il ricorso sembra suscettibile di decisione in Camera di consiglio, per manifesta fondatezza, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, sola costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, esaminato il ricorso e letta la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4. – Il ricorso è accolto, e il decreto deve essere cassato. La causa, inoltre può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di merito. La ragionevole durata del procedimento fallimentare deve essere determinata – tenuto conto del tempo occorso per l’azione revocatoria, che non può ragionevolmente ritenersi superiore a tre anni, parzialmente sovrapponibili alla procedura concorsuale in senso stretto – in sette anni. L’equa riparazione per il danno non patrimoniale cagionato dall’ulteriore irragionevole durata di tre anni e nove mesi deve essere determinata, con riferimento ai parametri comunemente utilizzati da questa corte, in Euro 3.250,00, con gli interessi legali dalla domanda.

5. Le spese dell’intero giudizio sono a carico dell’amministrazione e sono liquidate come in dispositivo, e sono distratte a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 3.250,00, per il titolo di cui in motivazione, con gli interessi legali dalla domanda.

La condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 900,00, di cui Euro 500,00 per onorari e Euro 350,00 per diritti, e per il presente giudizio in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari; oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, con distrazione a favore dell’Avv. Mario Candiano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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