Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5315 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.V.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via L.

Mantegazza n. 24, presso Luigi Gardin, rappresentato e difeso

dall’avv. VALLA Giacomo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 10^, n. 27, depositata il 15 maggio

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia dell’Entrate per Irpef, addizionale regionale, Irap ed Iva, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato per infondatezza e per carenza di motivazioni nonchè evidenziando che non gli era stato mai notificato il prodomico avviso di accertamento;

– che l’adita commissione tributaria dichiarò inammissibile il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale;

– che la decisione di appello risulta motivata nei termini di seguito testualmente riportati: “l’appello proposto dal contribuente … è infondato e va pertanto respinto. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata accerta e conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto ritenuto corretto e legittimo l’operato dell’U.F. e soprattutto considerando utilmente notificato l’avviso di accertamento …, spedito per raccomandata A.R. …, ancorchè non ritirata dal contribuente, che pure aveva ricevuta regolare comunicazione a mezzo deposito Mod. 26-L. Inoltre rileva il Collegio che il contribuente, anche in questa seconda fase del giudizio di appello, altro non ha fatto che ribadire quanto eccepito e dedotto in 1 grado, senza offrire alcun elemento in fatto ed in diritto utile a superare la pregiudiziale d’inammissibilità del ricorso introduttivo e quindi del ricorso in appello. Tali elementi inibiscono e rendono superfluo l’esame di merito, stante la confermata piena valenza della notifica dell’atto prodomico ed il mancato rispetto dei termini di legge per la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio …”;

– che, avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in tre connessi motivi di ricorso, illustrati anche con memoria;

– che l’Agenzia non si è costituita;

rilevato:

– che, con i tre connessi motivi di ricorso, il contribuente ha censurato la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge (della L. n. 890 del 1982, art. 8 e dell’art. 2697 c.c.) nonchè sotto quello dell’omessa pronunzia, per aver ritenuto rituale la notifica a mezzo posta del prodromico avviso di accertamento, ancorchè non fosse stata osservata la formalità, prevista dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 346/98, dell’invio al destinatario di raccomandata con avviso di ricevimento per dare notizia del compimento delle operazioni compiute dall’agente postale e del deposito del piego presso l’Ufficio postale.

osservato:

– che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, stabilisce (nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006) che “insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d’improcedibilità:

… d) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”;

– che questa Corte (cfr. Cass. 2855/09, 28547/08 e 21080/08 e, in relazione alla precedente formulazione della disposizione, Cass. 570/98; v., altresì Cass. 10722/02 e 4266/98) ha evidenziato che l’onere sancito dalla richiamata disposizione (onere che, in forza della previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, prima e seconda parte, nonchè del principio generale fissato dall’art. 2712 c.c., è suscettibile di essere assolto anche mediante l’allegazione di semplice fotocopia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda) deve essere necessariamente osservato entro quello stesso termine (di venti giorni dalla notificazione del ricorso alle controparti), che l’art. 369 c.p.c., comma 1, fissa per il deposito del ricorso in Cancelleria;

che, in proposito, è stato, in particolare, puntualizzato che l’acquisizione, successivamente alla scadenza del termine di deposito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, degli atti, documenti e contratti sui quali il ricorso si fonda non è idonea a scongiurare l’indicata improcedibilità, giacchè detta produzione non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 372 c.p.c. (che quand’anche estensibile anche al deposito di documenti attinenti all’improcedibilità del ricorso), è riferibile alla sola (eccezionale) produzione in cassazione di “documenti nuovi” (non prodotti o acquisiti nei gradi precedenti) e non anche al deposito in cassazione di documenti già acquisiti in sede di merito, regolato dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, precluso ai sensi di tale disposizione;

– che la richiamata lettura dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, oltre a risultare obbligata in relazione al dato testuale si rivela, altresì, perfettamente aderente alla ratio legis di offrire alla Corte, immediatamente, un quadro completo ed autosufficiente degli elementi utili alla valutazione delle censure sulle quali deve pronunciarsi, ratio che si rivela ancor più rilevante ed, anzi, essenziale al fine di rendere effettiva la prospettiva (caldeggiata da recenti riforme) di un potenziamento della capacità di decisione nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso per cassazione in rassegna – non avendo il contribuente allegato al ricorso i documenti relativi alla contestata notifica dell’atto prodromico, come prodotti dall’Agenzia in appello e ritenuti dal giudice a quo attestanti rituale notifica – si rivela improcedibile alla stregua della richiamata disposizione;

che, va, conseguentemente, adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., in adesione al secondo dei profili indicati in relazione;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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