Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5315 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18890/2009 proposto da:

TERRA SRL (OMISSIS) (già Risk Insurance Reinsurance Solutions

SpA, successivamente Risk Insurance and Reinsurance Solutions Srl,

poi denominata Risk Insurance Broker Solutions Srl, quest’ultima fusa

per incorporazione nella Terra Srl) in persona dell’amministratore

unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI FILOMARINO 13, presso lo studio dell’avvocato CESARI

Gian Luca, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONCORDATO PREVENTIVO della TERRA SRL – R.G.N. 18/8 – TRIBUNALE

CIVILE DI ROMA SEZIONE FALLIMENTARE;

– intimato –

avverso il decreto R.G. 30521/09 del TRIBUNALE di ROMA dell’8.7.09,

depositato il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Gian Luca Cesari che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso e facendo

presente che è intervenuta sentenza di declaratoria di fallimento.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione:

“Nel procedimento di ammissione al concordato preventivo di Terra s.r.l., aperto con decreto 28 gennaio 2009 del tribunale di Roma, in forza di un piano che prevedeva il pagamento percentuale (7%) dei creditori chirografari, mediante intervento di un terzo per il pagamento di Euro 322.346,97, importo vincolato all’omologa del concordato e messo a disposizione dalla società Taslif sai con sede in (OMISSIS), il g.d. ha disposto il versamento della predetta somma a mani del commissario giudiziale per il versamento su libretto bancario aperto a nome della procedura. Detto provvedimento è stato confermato dal Tribunale di Roma in sede di reclamo proposto L. Fall., ex art. 26, dalla società Terra. Per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma, in data 20 luglio 2009, ricorre Terra s.r.l. a norma dell’art. 111 Cost..

L’ammissibilità del ricorso suppone che il decreto del tribunale statuisca su diritti soggettivi e sia definitivo. Premesso che questa corte ha costantemente negato la possibilità di ricorrere avverso il decreto che nega l’ammissione al concordato preventivo, non incidendo la relativa domanda su diritti soggettivi e potendo essere riproposta, (salva la possibilità di dedurre l’ingiustificata ammissione al concordato in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento), deve escludersi che il provvedimento in questione, concernente il regime della garanzia nella fase anteriore all’omologazione del concordato, presenti i requisiti di decisorietà e definitività dei provvedimenti suscettibili di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost.. Il decreto medesimo, infatti, oltre a non incidere su diritti soggettivi, non esclude la possibilità che, nonostante la sua mancata esclusione, la domanda di concordato preventivo sia ugualmente accolta, mentre nel caso in cui la domanda sia respinta la circostanza che il relativo provvedimento non sia impugnabile per cassazione deve indurre a maggior ragione ad escludere l’impugnabilità del provvedimento precedente sul deposito della garanzia.

Si ritiene pertanto che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, in relazione all’ipotesi di inammissibilità indicata nell’art. 375 c.p.c., n. 1”.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, sola costituita.

3. La ricorrente ha depositato una memoria, nella quale riferisce che la società è stata dichiarata fallita in data 2 dicembre 2009.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

4. – Il collegio ha esaminato il ricorso, la relazione e la memoria presentata dalla parte ricorrente.

5. Con riguardo alla memoria depositata, occorre brevemente ricordare che la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo a norma della L. Fall., art. 163 (la sua “ammissione”, sempre revocabile a norma della L. Fall., art. 173, e art. 179 in relazione alla L. Fall., art. 162), non deve essere confusa con l’accoglimento della domanda di concordato, vale a dire con il decreto di omologazione a norma della L. Fall., art. 180;

l’ammissione alla procedura ha il solo significato di instaurare un procedimento giudiziale, all’interno del quale i singoli atti hanno di regola valore funzionale alla pronuncia conclusiva di rigetto o di omologazione, ma sono privi di portata decisoria, valendo anche per essi il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa corte e richiamato nella relazione. Efficacia decisoria deve essere invece riconosciuta al provvedimento conclusivo di rigetto, se sia intrinsecamente collegato con la dichiarazione di fallimento (L. Fall., ex art. 180, u.c.), ma nella specie non è stato impugnato il rigetto della domanda di concordato, unitamente alla dichiarazione di fallimento, bensì un atto emesso dal giudice delegato nel corso della procedura, privo di qualsiasi autonomia.

6. La corte condivide il contenuto e la conclusione della relazione circa l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal giudice delegato all’interno della procedura per l’omologazione del concordato preventivo. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione, non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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