Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5315 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 02/03/2017, (ud. 20/12/2016, dep.02/03/2017),  n. 5315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12750-2013 proposto da:

R.L.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

VACIRCA, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.R.S.T. S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI

100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 10/05/2012 R.G.N. 281/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato CLAUDIO LALLI;

udito l’Avvocato PAOLA FIECCHI per delega verbale Avvocato MACCIOTTA

GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva accolto il ricorso di R.L.A. e dichiarato, quale effetto della nullità del termine apposto al contratto del 10 maggio 2004, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la A.R.S.T., poi divenuta A.R.S.T. s.p.a..

2. La Corte territoriale, respinta l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, ha evidenziato che la conversione del rapporto non poteva essere disposta, dovendo trovare applicazione alla fattispecie il D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5 con il quale era stato introdotto l’obbligo del concorso pubblico per gli enti locali e per le aziende da questi ultimi istituite, ed era stata altresì prevista la nullità delle assunzioni temporanee avvenuta in violazione della disciplina di legge. Ha richiamato le previsioni della L. n. 133 del 2008, art. 2 bis per sottolineare che i costi del personale delle società che gestiscono servizi pubblici locali si riflettono sulla finanza pubblica e ciò giustifica la previsione di norme di sbarramento analoghe a quelle previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001. Ha aggiunto che, anche a prescindere dalla normativa sopra richiamata, il divieto di conversione doveva essere desunto dalla L.R. 16 del 1974, art. 23 che aveva imposto alla azienda la assunzione solo a seguito di concorso pubblico, prevedendo, inoltre, che il rapporto di lavoro sarebbe stato regolato dalla legge e dai contratti collettivi delle aziende pubbliche di trasporto.

3. Il giudice di appello ha invece ritenuto di dovere confermare la dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, perchè la causale della assunzione non era stata in alcun modo specificata, ed ha riconosciuto il risarcimento del danno, ritenendo di potere applicare alla fattispecie la L. n. 183 del 2010, art. 32anche per adeguare il diritto interno alla direttiva eurounitaria sul rapporto di lavoro a tempo determinato.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.L.A. sulla base di quattro motivi. La A.R.S.T. s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce ” violazione e falsa applicazione della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16 – violazione falsa applicazione dell’art. 117 Cost. – violazione della Legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 illegittimità costituzionale della L.R. Sardegna 20 giugno 1974, n. 16 in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. e alla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3″.

Il R. sostiene innanzitutto che la Corte territoriale abbia male interpretato la L.R. Sardegna n. 16 del 1974, che pur stabilendo, all’art. 23, che le assunzioni debbano avvenire “esclusivamente mediante concorso pubblico”, non prevede la nullità dei contratti stipulati senza previa procedura concorsuale e ciò deve necessariamente indurre a escluderne il carattere inderogabile, trattandosi di disposizione solo programmatica. Aggiunge che una diversa interpretazione determinerebbe l’illegittimità costituzionale di tale normativa per contrasto con la L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, che dispone che la potestà legislativa della regione debba svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico sociale della Repubblica, ed inoltre con l’art. 117 Cost., che prevede che l’ordinamento civile è di competenza esclusiva dello Stato. Sottolinea, infine, che la disciplina dei contratti a termine e delle conseguenze del loro abuso è dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dalla L. n. 368 del 2001, di derivazione comunitaria in quanto applicativa della direttiva 70/99/CE.

2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 702 del 1978, art. 5 convertito nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, così come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299 anche con riferimento a quanto previsto dallo stesso art. 5, comma 6 – connessa violazione della L. n. 142 del 1990, artt. 23 e 25”.

Sostiene il ricorrente che la norma non sarebbe applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in quanto speciale e dettata per disciplinare solo le assunzioni effettuate dai comuni, dalle province, dai consorzi e dalle loro rispettive aziende non già dalle aziende regionali qual è l’ ARST. Inoltre, essa dovrebbe ritenersi non più vigente, essendo il divieto di nuove assunzioni temporalmente limitato fino al 31 dicembre 1980. Ancora, tale divieto non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie, in quanto si riferisce esclusivamente agli enti pubblici e alle aziende previste dalla normativa vigente al momento della sua emanazione, ovvero a rapporti di pubblico impiego ai quali si poteva accedere esclusivamente a mezzo di concorso pubblico ai sensi dell’art. 97 Cost., e del tutto privo di rilievo sarebbe inoltre il riferimento alla L. n. 133 del 2008, art. 2 bis c.d. patto di stabilità, in quanto successiva ai fatti di causa e non prevedente un divieto di conversione dei contratti a termine.

3. Come terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 702 del 1978, come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299 anche nei suoi commi 6, 15, 17 e 18, e della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, nonchè conseguente violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, (per la ritenuta mancata abrogazione delle prime due norme ad opera del D.Lgs. n. 368 del 2001) nella parte in cui viene negata la conversione del contratto dichiarato nullo nel termine in contratto a tempo indeterminato – omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dall’esistenza o meno di un obbligo di assunzione per concorso”.

Osserva che contraddittoriamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto, da un lato, che l’A.R.S.T. sia soggetto all’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 e da ciò fatto derivare la dichiarazione di nullità del termine, dall’altro abbia affermato di non potere applicare le sanzioni previste da tale disciplina per i contratti a termine illegittimi. Sostiene che il richiamato decreto legislativo regola i rapporti di lavoro a tempo determinato di tutti i dipendenti pubblici e privati, ed aggiunge che non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, essendo A.R.S.T. un ente pubblico economico.

4. La quarta censura addebita alla sentenza impugnata la “violazione del principio di effettività del risarcimento del danno conseguente a falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 anche con riferimento a quanto previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 8”. Sostiene che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 non indica i criteri per la liquidazione del risarcimento nell’ipotesi di successione dei contratti a tempo determinato, sicchè questo deve essere riconosciuto in misura effettiva, che impedisca l’utilizzo abusivo del contratto a termine secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea in applicazione della direttiva 70/99, che non è quella riconosciuta nel caso in esame. Aggiunge che la Corte territoriale, dopo avere affermato la impossibilità della conversione del rapporto, avrebbe dovuto fare applicazione delle norme del c.c. che disciplinano l’inadempimento, ed in particolare degli artt. da 1223 a 1226 c.c..

5. L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della controricorrente è infondata.

I requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, in quanto finalizzati a consentire al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

Non è, quindi, necessario che la sentenza venga trascritta nei suoi esatti termini, essendo sufficiente che il ricorrente individui e sintetizzi le ragioni sulle quali poggia la decisione e li confuti con argomenti specificamente riferibili al decisum.

6. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

La L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23 stabilisce espressamente che, fatta eccezione per gli speciali casi contemplati dal precedente art. 22, che qui non vengono in rilievo, “il personale dell’ARST è assunto esclusivamente mediante concorso pubblico”. Si tratta di una limitazione delle modalità di accesso all’impiego che appare coerente con le analoghe limitazioni già previste per i comuni, i consorzi e le rispettive aziende dal D.L. n. 702 del 1978, art. 5 (conv. con L. n. 3 del 1979), nonchè per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. n. 133 del 2008 ed ancora, da ultimo, per le società a partecipazione pubblica dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 19.

Essa trova la sua ratio nel principio costituzionale di buona amministrazione degli uffici pubblici (art. 97 Cost.), che collega la regola del concorso non tanto alla natura giuridica pubblica o privata del rapporto di lavoro, quanto piuttosto alla natura “sostanzialmente pubblica” della persona giuridica alle cui dipendenze esso si costituisce (cfr. in tal senso Corte cost. nn. 29 del 2006, 52 e 68 del 2011), nel senso che il soggetto che figura quale datore di lavoro, indipendentemente dalla forma con cui opera nel mondo giuridico, imputa alla finanza pubblica i risultati della sua attività (cfr. Corte cost. n. 466 del 1993).

Proprio per ciò, tale disposizione non è nemmeno sospettabile di violare la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, di cui all’art. 117 Cost., comma 2, lettera l), atteso che, quando la natura dell’ente, il finanziamento pubblico cui è soggetto, la funzione che svolge rendano necessario estendere i principi di buon andamento e imparzialità previsti per la pubblica amministrazione, anche la legge regionale può introdurre il meccanismo del concorso pubblico, senza esorbitare dalla potestà legislativa ad essa attribuita (cfr. ancora Corte cost. n. 29 del 2006, che, sulla scorta di tali argomenti, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 23 del 2004, art. 7, comma 4, lett. f), che prevede che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente).

L’effetto precipuo di tale limitazione all’accesso all’impiego consiste nell’impossibilità che gli eventuali contratti a tempo determinato che siano stati illegittimamente stipulati con ARST possano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato: la previsione legislativa di una concorsualità per le assunzioni non può, infatti, che impedire la conversione, dal momento che l’automatica trasformazione del rapporto intercorso inter partes finirebbe per eludere le garanzie predisposte dall’obbligo del concorso a tutela dell’interesse pubblico (cfr. in tal senso Cass. nn. 11163 del 2008, 1308 del 2013 e, da ult., Cass. S.U. n. 4685 del 2015, in motivazione).

7. Va poi aggiunto che la disposizione della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23 sotto il profilo delle conseguenze dell’illegittimità del termine, non può ritenersi superata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, in considerazione del fatto che la legge regionale ha natura speciale, essendo dettata con specifico riferimento alle peculiari caratteristiche dell’azienda in questione.

Essa non appare nemmeno suscettibile di violare l’art. 3 Cost., nella misura in cui reca logicamente in sè la norma relativa all’impossibilità di conversione dei contratti a termine illegittimamente stipulati con ARST, con ciò introducendo una difformità di trattamento rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, avendo la Corte costituzionale già precisato, con riferimento all’analoga norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, che tanto è da escludersi in ragione della copertura costituzionale apprestata dall’art. 97 Cost. al principio dell’accesso all’impiego mediante concorso (Corte cost. n. 89 del 2003), da ritenersi forma generale e ordinaria di reclutamento per le figure soggettive pubbliche (nel senso anzidetto), a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell’azione amministrativa (Corte cost. n. 363 del 2006). Ed egualmente è a dirsi rispetto alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, rilevante come tertium comparationis rispetto a possibili violazioni degli artt. 11 e 117 Cost., avendo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che queste ultime possono essere anche diverse dalla conversione del rapporto a tempo indeterminato, purchè rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva cit. (v. da ult. C. Giust. UE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; Id., 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; Id., 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo; Id., 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler).

La soluzione adottata nella sentenza gravata deve per tali ragioni essere confermata, sia pure con motivazione parzialmente diversa, dovendosi ritenere estranei all’odierna materia del contendere i riferimenti ivi contenuti al D.L. n. 702 del 1978, art. 5 e L. n. 153 del 1980, art. 8.

8. E’ parimenti infondato il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia dato in specie applicazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32liquidandogli i danni patiti nella misura minima prevista dalla disposizione citata.

Va premesso, al riguardo, che le Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 hanno già avuto modo di chiarire che nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest’ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima, sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari (Cass. S.U. n. 5072 del 2016).

Il principio affermato può senz’altro estendersi, da un punto di vista soggettivo, alle fattispecie in cui la conversione non può operare in ragione della natura pubblica in senso sostanziale del soggetto che figura quale datore di lavoro.

Si deve, poi, rilevare che, avendo la Corte di merito accertato che nella specie è stato stipulato un unico contratto a termine, non è neppure ipotizzabile la necessità che la misura risarcitoria prevista dall’ordinamento per il caso che il lavoratore illegittimamente assunto a termine lamenti danni da perdita di chance o di altro genere sia affiancata da una disciplina agevolatrice dell’onere probatorio analoga a quella che le Sezioni Unite di questa Corte hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Detta interpretazione adeguatrice, infatti, si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE (Cass. S.U. n. 5072 del 2016, cit.) e, concernendo quest’ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti a termine, non può logicamente trovare applicazione alcuna nell’ipotesi in cui l’illegittimità concerna l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro.

Segue da quanto sopra che la sentenza impugnata resiste alle censure mossele con il quarto motivo, non potendo, per un verso, darsi ingresso alla pretesa di parametrare il danno a quello subito da un lavoratore licenziato e non avendo, per altro verso, parte ricorrente congruamente censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della inadeguatezza del risarcimento liquidato rispetto ai danni concretamente patiti e provati. Mentre, sotto altro profilo, il divieto di reformatio in peius, che in forza del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) e di quello dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) impedisce che la decisione dell’impugnazione possa essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata (cfr. da ult. in tal senso Cass. n. 4676 del 2015), non consente, in mancanza di ricorso incidentale di ARST s.p.a., di giudicare della conformità a diritto di una sentenza che ha riconosciuto a parte ricorrente un danno presunto, pur in assenza dei presupposti indicati da Cass. S.U. n. 5072 del 2016, cit..

9. Il ricorso, pertanto, va rigettato. La novità e complessità della questione, che sotto più profili rientra nel contrasto giurisprudenziale che ha originato l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, suggerisce la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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