Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5314 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35626-2018 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROIEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3600/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 28 maggio 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da K.A. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale capitolino. La nominata Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, siccome introdotto con un ricorso avviato per la notifica oltre il termine utile per la proposizione del gravame.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda di. un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.
Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di impugnazione l’istante oppone la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, e art. 12 preleggi. La censura, che investe la declaratoria di inammissibilità dell’appello contenuta nella sentenza impugnata, è incentrata sul rilievo per cui l’appello era stato rettamente introdotto con ricorso, così come previsto dalla legge: tale ricorso – precisa il ricorrente – era stato depositato poi tempestivamente, in data 3 luglio 2017, giacchè l’ordinanza del giudice di prima istanza datava 7 giugno 2017.
2. – Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575).
Ne discende che, assumendo rilievo, ai fini del giudizio circa la tempestività del gravame, il momento in cui il ricorso è depositato in cancelleria, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’appello: tale deposito, come ricorda la stessa sentenza impugnata, data infatti 3 luglio 2017 ed è pertanto da considerarsi tempestivo.
3. – La sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di Roma che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020