Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5314 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5314 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 11956-2015 proposto da:
PAPPALARDO DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della COR1E DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EDORE
‘,

CAMPAGNOLI;
– ricorrente
contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
hf

– resistente –

avverso l’ordinar,retel TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il
13/10/2014;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/ 06/ 2017

dal Consigliere Dott. MILENA

FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata
nell’ambito di un procedimento penale e il Tribunale di Bologna accoglieva il
ricorso e, per l’effetto, dispose la invocata ammissione al gratuito patrocinio,
condannando la opposta al rimborso, in favore dell’opponente, delle spese di

lite, quantificandole, quanto ai compensi, in euro 360,00;
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Pappalardo sulla base di
un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:
l’unico motivo di ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza per
violazione degli artt. 13 1. n. 247/12 e 4 d.m. n. 55/2014, di quest’ultimo

decreto nella sua integralità e della Tabella allegata allo stesso, per aver il
Tribunale liquidato in suo favore, a titolo di rimborso delle spese di lite
nell’importo complessivo di curo 360,00

oltre spese forfetarie ed accessori

di legge – laddove, applicando i valori medi, avrebbe dovuto riconoscergli una
somma di molto superiore.
Preliminare all’esame della censura è il rilievo dell’integrazione del
contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia, unico soggetto
legittimato passivamente in tema di patrocinio a spese dello Stato.
Ric. 2015 n. 11956 sez. M2 – ud. 09-06-2017
-2-

Pappalardo Daniele proponeva opposizione avverso il provvedimento di

Alla luce del principio affermato da Cass., S.U., n. 8516 del 2012, e condiviso
dal Collegio, occorre considerare che parte necessaria dei procedimenti di
opposizione a liquidazione regolati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art.170 è ogni
titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo
(ogni soggetto, cioè, esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del
previsione di cui al D.P.R n. 115 del 2002, art. 170 e che dunque – nei
procedimenti, di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a
giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell'”erario” – anche
quest’ultimo è parte necessaria, ancorché estraneo al giudizio presupposto.
In tale prospettiva, dalla previsione di cui al D.P.R n. 115 del 2002, art. 185,
comma 1, è stata tratta la conseguenza che spetta al Ministero della giustizia il
ruolo di legittimato passivo nei procedimenti in oggetto, giacchè è nel suo
bilancio che viene a gravare l’onere degli esborsi correlativi.
LLA-Ciò posto, si osserva che la Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito l’art. 4 della
legge 25 marzo 1958, n. 260, va applicato anche quando l’errore
d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico
ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (nella specie, Agenzia delle
Entrate e Ministero della Giustizia), ma, in forza dell’ineludibile principio
dell’effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo
della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di
“stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune
difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del
conseguente giudizio.
Appare quindi evidente l’errore in cui è incorso il Tribunale, atteso che dalla
rilevata erronea evocazione in giudizio dell’Agenzia delle entrate, altra
conseguenza non poteva discendere se non quella di concedere alla parte
ricorrente un termine per la proposizione del ricorso nei confronti
dell’amministrazione effettivamente legittimata.
Ric. 2015 n. 11956 sez. M2 – ud. 09-06-2017
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compenso); con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la

Dai principi sopra illustrati discende la cassazione dell’ordinanza e rinvio al
Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, che si pronuncerà
anche sulle spese del presente grado di giudizio.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la carenza di legittimazione passiva
dell’Agenzia delle Entrate;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di
questo giudizio, al Presidente del Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 9
giugno 2017.

Il Presidente

P.Q.M.

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