Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5314 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NUOVA CAROVANA DI FACCHINAGGIO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Attilio Regolo n.

12/D, presso lo studio dell’avv. Italo Castaldi, rappresentato e

difeso dall’avv. MANGIA Giovanni;

– controricorrente –

SOGET S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 10^, n. 264, depositata l’11.1.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

udito, per la controricorrente, l’avv. A. Chiazza;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Raffaele Ceniccola, che ha aderito alla relazione;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento notificatale il 16.9.2002, emessa in esito ad iscrizione a ruolo, avvenuta il 23.8.2000, di maggior imposta Iva, relativa all’anno 1996, conseguente al controllo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della dichiarazione resa nell’anno 1997;

– che la contribuente dedusse, tra l’altro, la decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con sentenza che, in esito all’appello della contribuente, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che affermò l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione degli importi liquidati D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per violazione del termine prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato anche con memoria, censurando la decisione impugnata per non aver riscontrato la tempestività della notifica della cartella alla stregua dello ius superveniens, costituito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005;

– che la contribuente ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non si è costituita;

osservato:

– che – a seguito dell’intervento da ultimo operato sul tema dal legislatore (con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005) – questa corte, con sent. 16826/06 (v., anche, sent. 20384/06, 4255/07, 14861/07), ha provveduto ad una complessiva rivalutazione della problematica qui esaminata, alla luce dello ius superveniens, e, tenuto fermo il carattere ordinatorio del termine D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 1, ha puntualizzato: a) che, in tema di liquidazione delle dichiarazioni con procedura automatizzata previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005), alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni; b) che siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 156/2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (v.

il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. b)), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 3 0 settembre 1999;

considerato:

– che – vertendosi in tema di liquidazione, di dichiarazione presentata (nel 1997) entro il 31.12.2001, i cui i ruoli sono stati formati e resi esecutivi il 23.8.2000 (oltre, quindi, il 30 settembre 1999) – deve convenirsi con l’Amministrazione finanziaria che la fattispecie qui esaminata risponde ai canoni, in relazione ai quali la giurisprudenza di questa Corte precedentemente richiamata (v.

Cass. 16826/06, 20384/06, 4255/07, 14861/07, cit.) prevede l’assoggettamento, in via di applicazione retroattiva della norma, allo ius superveniens costituito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis (convertito in L. n. 156 del 2005);

considerato tuttavia:

– che, in tema di riscossione dell’Iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 2, convertito in L. n. 425 del 1996) e la cui disciplina ricalca quella prevista in materia di imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis), questa Corte ha reiteratamente precisato che – nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi l’omogeneità della disciplina della riscossione in materia di Iva liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, con riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2 001 – il termine di decadenza previsto dalla normativa transitoria di cui alla citata L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c), se applicato alla riscossione di Iva liquidata in base alla dichiarazione, deve essere ragguagliato a quello previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, che, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di Iva, lo fissa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (v. Cass. 25373/09, 21965/09, 4517/09);

ritenuto:

– che, alla stregua delle considerazioni che precedono, si deve inferire l’intempestività della notifica della cartella in rassegna, conseguente al controllo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della dichiarazione resa nell’anno 1997, avvenuta il 16.9.2002;

– che il ricorso dell’Agenzia si rivela, quindi, manifestamente infondato, sicchè va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

la Corte: rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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