Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5314 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10640/2010 proposto da:

TRENITALIA SPA ((OMISSIS)) – Società con socio unico soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato)

in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

UMBERTO TUPINJ 113, presso lo studio dell’avvocato CORBO Nicola, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.F., G.M., P.E., C.

S., G.F., M.C., M.S.,

P.C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BARSACCHI LUCIA, giusti mandati

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 576/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

21.4.09, depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Trenitalia spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che ha deciso, sfavorevolmente per la ricorrente, una controversia riguardante più lavoratori sulla questione della rilevanza del periodo di formazione e lavoro ai fini del calcolo degli aumenti retributivi periodici.

La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni unite con decisione in senso diverso da quello posto a fondamento del ricorso (Sentenza 20074/2010).

Il ricorso, pertanto è manifestamente infondato e deve essere respinto, con compensazione di spese, considerato che all’epoca della sua proposizione, le sezioni unite non si erano ancora pronunciate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA