Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5314 del 04/03/2011
Cassazione civile sez. lav., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5314
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10640/2010 proposto da:
TRENITALIA SPA ((OMISSIS)) – Società con socio unico soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato)
in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
UMBERTO TUPINJ 113, presso lo studio dell’avvocato CORBO Nicola, che
la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.C.F., G.M., P.E., C.
S., G.F., M.C., M.S.,
P.C., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.
FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO,
rappresentati e difesi dall’avvocato BARSACCHI LUCIA, giusti mandati
in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 576/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del
21.4.09, depositata il 27/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Trenitalia spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che ha deciso, sfavorevolmente per la ricorrente, una controversia riguardante più lavoratori sulla questione della rilevanza del periodo di formazione e lavoro ai fini del calcolo degli aumenti retributivi periodici.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni unite con decisione in senso diverso da quello posto a fondamento del ricorso (Sentenza 20074/2010).
Il ricorso, pertanto è manifestamente infondato e deve essere respinto, con compensazione di spese, considerato che all’epoca della sua proposizione, le sezioni unite non si erano ancora pronunciate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011