Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5313 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5313 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 1’1656-2015 proposto da:
DI \TUO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CREMERÀ 11, presso i suo studio, rappresentato) e difeso da sé
medesimo;

– ricorrente Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CI’. 80184430587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

506e ‘ 13
avverso il provvedimento el TRIBUNALE di ROMA, depositato il
06/11/2014;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazibne della causa svolta nolla, camera di consiglio non
partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

dal Tribunale per i minorenni di Roma con il quale gli era stato liquidato il
compenso di euro 255,00 (oltre IVA e Cpa) quale difensore d’ufficio di un
imputato minorenne, chiedendo il riconoscimento di un maggior importo;
Il Tribunale di Roma, nella resistenza del Ministero della giustizia, in parziale
accoglimento del gravame, liquidava in favore dell’opponente la maggiore
somma di euro 414,00, oltre IVA e Cpa.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Avv. Di Yito Domenico
sulla base di cinque motivi, cui resiste l’intimato Ministero.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma l, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle
parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato anche
memoria illustrativa.

Atteso che:
— il primo e il secondo motivo di ricorso (con i quali è dedotta la nullità del
provvedimento per violazione dell’art. .14 d.m. n. 140/2012, per non aver il
Tribunale liquidato alcunché per la fase introduttiva del giudizio, nonostante
egli avesse dovuto esaminare e studiare la richiesta di rinvio a giudizio
presentata dal PM al GUP e l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare,
nonché la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver
il Tribunale negato il compenso per la fase introduttiva, nonostante egli ne
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L’Avv. Di Vito Domenico proponeva opposizione avverso il decreto emesso

avesse fornito la. prova depositando la richiesta di rinvio a giudizio presentata
dal PM al GUP, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e la richiesta
alla Cancelleria di estrarre copia del fascicolo processuale), da trattare
congiuntamente per la evidente connessione argomentativa, sono privi di
pregio in quanto non si confrontano con la decisione impugnata.

fase introduttiva, per essere intervenuto alla sola udienza preliminare del 1 0 .3
2013, svoltasi nella contumacia dell’imputato e conclusasi con il
proscioglimento dello stesso per insussistenza del fatto, in accoglimento delle
richieste formulate dallo stesso P.M., ha poi concluso che allo stesso
spettavano “gli onorati per le fasi di studio, istruttoria e decisoria da
conteggiarsi secondo i parametri minimi e con la riduzione del 50 0,/…attesa la
semplicità del processo desumibile dalla stessa richiesta di proscioglimento del
P.M., la partecipazione del Di Vito ad un’unica udienza”.
Orbene, l’art. 14, n. 4 del d.m. n. 140/2002 prevede, quanto alla fase
introduttiva, il compenso per “… gli atti introduttivi quali esposti, denunce …
richieste ….” e non anche per l’esame e lo studio di atti introduttivi
predisposti da altri soggetti processuali (quali il PM ed il GUP), in relazione ai
quali va riconosciuto, come in concreto è stato fatto, il compenso per la fase
di studio.
Del resto il giudice dell’impugnazione ha dato atto anche dell’assenza di
questioni pregiudiziali o preliminari, nonché del mancato espletamento di
prove orali ovvero della redazione di memorie scritte, per cui del tutto
generiche e fuori quadro risultano le censure formulate;

— il terzo motivo di ricorso (col quale è denunciata la violazione dell’art. 12,
co. 5, d.m. n. 140/2012 — in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. – per aver il
Tribunale con ragioni insufficienti, illogiche e contraddittorie ridotto della
metà il compenso dovutogli per aver prestato assistenza nei confronti di un
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Il giudice del reclamo premesso che il difensore non aveva preso parte alla

minore, nonostante si trattasse di una mera facoltà) è inammissibile in quanto
introduce un sindacato di legittimità concernente la motivazione ormai ridotto
al “minimo costituzionale”, essendo esclusa qualsivoglia rilevanza della
semplice insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.
Infatti, non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell’art. 360 primo
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo, non avendo parte ricorrente indicato — come era suo onere
— il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” (testuale o
extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia

stato oggetto di discussione processuale tra le parti nonché la sua “decisività”.
Invero la diminuzione del compenso fino alla metà per aver assistito un
imputato minorenne è discrezionale e, comunque, nel caso di specie, fondato
su quattro argomentazioni rappresentate dalla semplicità del processo, dalla
partecipazione del Di Vito ad un’unica udienza, dall’ assenza di questioni
pregiudiziali o preliminari e dalla mancanza di prove orali e di memorie scritte,
che non hanno formato oggetto di specifica critica;

— il quarto motivo di ricorso (col quale è lamentata deduce la violazione degli
artt. 12, co. 5, d.m. n. 140/2012 — in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. — e
111 Cost., per aver il Tribunale operato una doppia decurtazione dei compensi
nella fase di studio del 50% ed in quelle di istruttoria e decisoria prima del
70% e poi del 50%, nonostante questa ulteriore riduzione non sia prevista da
alcuna norma e senza motivare la doppia decurtazione) è inammissibile, in
quanto il ricorrente non ha denunciato l’omissione di motivazione, bensì la
violazione dell’art. 12, co. 5, d.m. n. 140/2012, riferentesi, come sopra

illustrato, alla diminuzione fino alla metà del compenso per l’assistenza
d’ufficio a minori. In ogni caso, nel momento in cui ha fatto richiamo ai
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comma n. 5 c.p.c. relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o

”parametri minimi” (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato), il Tribunale ha

chiaramente inteso riferirsi non già al valore medio di liquidazione, ma a
quello ottenuto all’esito della riduzione nella misura massima consentita, con
la conseguenza che le ragioni addotte a sostegno della decisione devono
ritenersi estensibili anche a tale profilo.
quelle istruttoria e decisoria è espressamente prevista nella Tabella B allegata al
regolamento attuativo del d.m. citato;

— il quinto motivo ricorso (col quale si duole della nullità del provvedimento
per violazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., per aver il Tribunale compensato

integralmente le spese del procedimento, nonostante non ricorressero gravi ed
eccezionali ragioni) è anch’esso inammissibile non censurando il ricorrente la
decisione sul piano motivazionale, ma per il vizio di violazione di legge e in
ogni caso, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla
soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte
soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in
base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di
causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale
o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.). A tale fine, la reciproca
soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte
formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di
accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè
quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo
alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità
abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass.
22 febbraio 2016 n. 3438; Cass. 28 settembre 2015 n. 19122; Cass. 13 gennaio
2015 n. 281; Cass. 03 ottobre 2014 n. 20894).

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Del resto la diminuzione fino al 50%, per la fase di studio e fino al 70% per

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del

aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di
legittimità che liquida in complessivi C. 400,00, oltre a spese prenotate o
prenotande a debito.
\i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 9
giugno 11’17:

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha

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