Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5312 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16561-2018 proposto da:

THERMOFRIGOR SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21,

presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA DI SANTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ARMANDO SESSA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUCA PARRELLA;

– controricorrenti –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALAB ELLA

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con reclamo depositato il 22 gennaio 2018 (OMISSIS), in proprio e quale socio accomandatario di (OMISSIS) s.a.s., domandava la revoca della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Nola il (OMISSIS) su ricorso di Thermofrigor Sud s.r.l., che aveva chiesto l’apertura della procedura concorsuale sulla base del proprio credito di lire 330.000.000 portato da due decreti ingiuntivi.

2. – Nel giudizio di reclamo si costituivano sia la curatela del fallimento che la società Thermofrigor Sud, le quali instavano per il rigetto dell’impugnazione.

Con sentenza del 4 maggio 2018 la Corte di appello di Napoli accoglieva il reclamo e revocava, per l’effetto, la sentenza dichiarativa del fallimento di (OMISSIS).

3. – Contro tale pronuncia ricorre per cassazione Thermofrigor Sud facendo valere un unico motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS).

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in

forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente oppone la violazione falsa applicazione della L. Fall., artt. 5, 15 e 18. Ad avviso dell’istante la decisione impugnata contrasta con il principio per cui, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, si debba aver riguardo non solo al creditore istante: spiega difatti l’istante che il relativo giudizio si potrebbe fondare anche su fatti diversi da quelli sulla cui base è stato dichiarato il fallimento, purchè si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame, e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.

2. – Il motivo va disatteso.

La pronuncia della Corte di merito si basa sul rilievo per cui, una volta esclusa, come nella fattispecie, la legittimazione attiva del creditore istante (il cui credito era stato seriamente contestato), risulti del tutto irrilevante l’indagine sullo stato di insolvenza, sempre che non siano proposte domande di fallimento da parte di altri creditori.

La Corte del merito assimila, ai fini della legittimazione, la seria contestazione del credito alla sua insussistenza: operata tale equiparazione mostra di allinearsi al principio per cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, la nuova formulazione della L. Fall., art. 6, implica che il giudice possa pronunciarsi nel merito solo in presenza di iniziativa proposta da soggetto legittimato, sicchè, in caso di accertamento dell’insussistenza del credito in capo al ricorrente, la carenza di legittimazione di tale parte impone una pronuncia in rito di inammissibilità, senza alcuna possibilità di ulteriore esercizio della giurisdizione (Cass. 11 febbraio 2011, n. 3472).

La ricorrente non impugna il ragionamento svolto dalla Corte di appello per negare che la domanda di fallimento potesse avere seguito in ragione del rilevato difetto di legittimazione, ma svolge considerazioni quanto alla ritenuta insussistenza dello stato di insolvenza: in ciò la censura si rivela inammissibile, dal momento che in tema di ricorso per cassazione è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).

2. – Segue, secondo soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 20 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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